venerdì 26 giugno 2015

LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

FORMULARIO: LA MODIFICA DELLE 


CONDIZIONI DI SEPARAZIONE



TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORSO EX ART. 710 C.P.C.

Nell’interesse del Sig. TIZIO, nato in Firenze il _____________ (CF._______________) e residente a _____________Via________ n.___, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale dei Mille n. 82 presso lo studio dall’Avv. Guglielmo Mossuto C.F. _________________, che lo rappresenta e difende (il quale dichiara sin d’ora di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 055-581011 o all’indirizzo e-mail avvocatomossuto@tin.it oppure all'indirizzo di posta certificataguglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati.), giusta procura a margine del presente atto
CONTRO
CAIA, nata a _________ C.F. _________________, residente in____________ n.____.

PREMESSO IN FATTO

-con decreto emesso in data ______veniva omologata dal Tribunale di _______in persona del Presidente Dott. ________________________ la separazione consensuale tra Tizio e CAIA (doc.1)
-tra le statuizioni di carattere economiche assunte di comune accordo tra i coniugi era previsto anche il pagamento della somma di € ______ a carico del Sig. TIZIO a favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa: le parti si accordavano nel senso che detto contributo al mantenimento sarebbe terminato nel momento in cui la signora CAIA avesse raggiunto una indipendenza economica. Infatti nel ricorso per separazione la signora CAIA dichiarava di percepire uno stipendio molto basso, pari ad euro__________________
- a seguito dell’omologa della separazione, è emerso che la signora CAIA, non è più gravata da oneri di locazione in quanto ha ormai da diverso tempo intrapreso una convivenza con un nuovo compagno, ha migliorato la propria posizione lavorativa e conseguentemente il proprio reddito da lavoro dipendente, percependo uno stipendio mensile di gran lunga superiore a quanto dichiarato in sede di separazione;
- viceversa, il reddito mensile del SIg. TIZIO è notevolmente diminuito a causa della crisi finanziaria. Inoltre il ricorrente è gravato da un mutuo ipotecario contratto con l’istituto di credito_____
- Di fatto, al netto delle rate inerenti al mutuo ipotecario, al Sig. TIZIO non residuano sufficienti entrate tali da garantire al tempo stesso la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della ex-moglie.
Nonostante i tentativi profusi al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della questione, ad oggi non è stato possibile raggiungere un accordo economico in punto di quantum.
IN DIRITTO

L'art. 710 cpc prevede che le parti possano sempre chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
***
Tanto premesso, il Sig. TIZIO come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in camera di consiglio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la modifica delle condizioni economiche delle parti, in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui ai punti sopra esposti nel verbale di separazione omologato il 12.01.2011 :

IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per separazione consensuale.
IN VIA SUBORDINATA:
ridurre l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia, tenendo presente l’avvenuto accrescimento del reddito della SIg. CAIA e delle disagiate condizioni economiche dell’obbligato.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, IVA e CPA compreso
IN VIA ISTRUTTORIA
- Con riserva di articolare mezzi di prova nei termini di legge, si offre in comunicazione i seguenti documenti:
1. copia autentica del ricorso per separazione omologata
2. dichiarazione dei redditi;
Firenze, ________
                                                                                                         Avv. Guglielmo Mossuto



Nessun commento:

Posta un commento