E'
ampiamente risaputo che, il mancato versamento dell'assegno di
mantenimento alla moglie o ai figli minorenni costituisce un reato,
come sancito dall'art. 570 del codice penale:
Chiunque,
abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta
contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli
obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla
qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con
la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Il
diritto ad ottenere il mantenimento può essere stabilito sia a
favore dell'ex coniuge sia dei figli. Tale obbligo trova la sua fonte
nell'art. 337-ter c.c. il quale sancisce il dovere dei
genitori al mantenimento, educazione, istruzione e assistenza morale
della prole. Spetterà poi al giudice adottare i provvedimenti
necessari e nell'esclusivo interesse della prole.
L'art.
156 c.c. pone a carico del coniuge economicamente più forte
l'obbligo al mantenimento dell'altro coniuge, determinando l'entità
della somma da somministrare sulla base delle fonti di reddito del
coniuge obbligato. Tutto questo sembrebbe facile, ma la realtà
quotidiana è ben diversa: infatti, è sempre più frequente che il
coniuge tenuto a versare il contributo di mantenimento stabilito con
la sentenza di separazione o divorzio si sotragga a tale obbligo. In
tal caso non è non è sufficente la semplice dichiarazione di essere
in stato di disoccupazione per evitare
il reato di violazione degli obblighi si assistenza familiare. Per
sottrarsi ad una eventuale responsabilità penale occorre, infatti,
almeno dimostrare di essere alla ricerca di una lavoro che sia in
grado di garantire il proprio sostentamento e quella della famiglia,
come affermato da una recente sentenza della Corte di Appello di
Napoli (n. 337/2015).
Infatti,
il solo stato di disoccupazione non è elemento sufficiente per
escludere il dovere di assitenza alla famiglia. Per evitare le
conseguenze del mancato adempimento e quindi la condanna penale è
necessario fornire dimostrazione della concreta impossibilità di
versare l'assegno. In sostanza, spetta all'interessato dare prova
dell'oggettiva
impossibilità
di versare il mantenimento in quanto la responsabilità non potrà
essere esclusa solo sulla base di una generica dichiarazione dello
stato di disoccupazione, occorre perciò allegare documentazione che
attesti le “difficoltà
economiche tali da tradursi in un vero e prorpio stato di indigenza
economica”(Cass.
Sent. n. 5757/2010).
La
Suprema Corte con la sentenza n. 10147/2013 ha applicato in modo
rigido ed intrasigente l'art. 570 del codice penale anche nel caso in
cui il padre, al contrario della ex moglie benestante e dotata di
mezzi sufficienti per provvedere ai bisogni della figlia, risultava
essere disoccupato. La Corte, considerando irrilevante la benestante
situazione economica della madre idonea a garantire il sostentamento
della figlia, ha ritenuto che lo stato di bisogno dei figli permanga
anche qualora sia la madre a provvedere al mantenimento e
sostentamento.
La
Cassazione, ha aggiunto che la dichiarata insufficienza economica non
può essere considerata rilevante qualora
“non
venga dimostrata, su impulso del soggetto interessato, l'oggettiva
impossibilità di adempiere”
e, che la mera condizione di disoccupazione del padre non
necessariamente coincide con l'incapacità economica in quanto lo
stesso potrebbe essere in presenza di altre possibili fonti di
reddito, perciò non esime il padre dalla responsabilità penale ex
art. 570 c.p. per il mancato versamento del mantenimento.
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