martedì 26 aprile 2016

DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: TENORE DI VITA E CAPACITA’ LAVORATIVA






DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: TENORE DI VITA
E CAPACITA’ LAVORATIVA.
Il tenore di vita in costanza di matrimonio resta parametro fondamentale per la
determinazione del mantenimento, anche in caso di nuova occupazione.
Nell’individuazione dell’importo dell’assegno di mantenimento, parametro fondamentale è
da sempre stato il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio.
Ovviamente, al fine della determinazione dell’assegno di mantenimento assume rilevanza la
dichiarazione dei redditi dei coniugi, ma non ha carattere vincolante.
Spesso accade che la documentazione fiscale non risulti corrispondente all’effettivo reddito
percepito dal coniuge. La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che sarà necessario
basare la misura dell’ammontare dell’assegno di mantenimento su altri parametri di
carattere economico, quali appunto le spese quotidiane effettuate quando la coppia era
ancora sposata.
Il giudizio per la determinazione dell’importo massimo dell'assegno si basa, infatti, su tutta
una serie di fattori quali le attività condivise fra i partner, che ruotano intorno al concetto di
comunione spirituale e materiale di vita dei coniugi.
In particolare, la vicenda che ha portato la Suprema Corte a pronunciarsi in materia vedeva
come protagonista un uomo a carico del quale i giudici di merito avevano posto a carico
l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di 2000 euro per il mantenimento della ex
moglie e un assegno mensile di 1000 euro per il mantenimento del figlio maggiorenne1.
L’uomo ricorreva in Cassazione al fine di ottenere, senza tuttavia riuscirci, la riduzione
dell’assegno di mantenimento adducendo a fondamento delle proprie richieste
l’assegnazione della casa coniugale a favore della ex moglie e la contestuale riduzione del
suo reddito a seguito della cessazione della convivenza, anche in virtù dell’obbligo di
contributo al mantenimento di un’altra sua figlia.
Con un’altra pronuncia, la Suprema Corte ha poi affermato che il diritto all’assegno di
mantenimento persiste anche nel caso in cui l’ex trovi un nuovo lavoro, qualora questo non
contribuisca ad innalzare notevolmente il proprio reddito2.
Ciò trova la sua giustificazione nel fatto che, anche in questo caso, il parametro di
riferimento per la valutazione di congruità dell’assegno resta lo stile di vita goduto durante
il matrimonio. In altre parole, la titolarità di un impiego costante non è sufficiente a far
venir meno il diritto nel caso in cui la retribuzione non consenta di mantenere un tenore di
vita pari a quello goduto in costanza di matrimonio.
1 Corte di Cassazione, ordinanza n.6427 del 4 aprile
2 Corte di Cassazione, sentenza n. 6433/2016

Avv. Guglielmo Mossuto

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