venerdì 20 giugno 2014

INCIDENTE STRADALE. AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE IN CASO DI SEGNALETICA ERRATA.






Sia nel caso di strade urbane, sia in caso di strade extraurbane, qualora l’incidente  
stradale sia stato causato da una segnaletica stradale insufficiente o collocata in modo
tale che gli automobilisti non fossero adeguatamente informati dell'imminente pericolo, l’ente

proprietario della strada risulterà sempre responsabile.

Ciò avviene sulla base del principio della  responsabilità oggettiva riconosciuta in capo all'ente

titolare del suolo.

Tale ente sarà sempre sempre responsabile e, pertanto, sarà tenuto al risarcimento con l'unica

eccezione dei casi in cui il danno si è verificato per un caso fortuito.

Quindi, tirando le somme del discorso, solo quanto l'evento che ha causato l'incidente sia stato

imprevedibile e, pertanto, inevitabile non scatterà la responsabilità dell'ente e l'infortunato non avrà

diritto all'indennizzo.
  
Tuttavia, i concetti di “inevitabilità” e “imprevedibilità” sono sempre stati interpretati dalla

giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in modo diverso sulla base delle

caratteristiche della strada sulla quale l'incidente è avvenuto.

Questa distinzione comunque non rileva nel caso della segnaletica. In tal caso, infatti, se i

cartelli verticali sono stati posti in modo non corretto, e comunque in modo tale da non

consentire agli automobilisti di prevedere ed evitare i pericoli scatterà sempre la

responsabilità dell’ente, a prescindere dal tipo di strada e dalla sua collocazione e pertanto

il soggetto che a causa di tale evento ha subito danni alla sua persona avrà pieno diritto al

risarcimento, in via stragiudiziale e giudiziale.

Avv. Guglielmo Mossuto

CREDITI NON SODDISFATTI. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO IN AIUTO DEI CREDITORI.







Spesso quando un soggetto è creditore nei confronti di un altro di una somma di denaro, per i più svariati motivi, desiste dall'intraprendere un procedimento giudiziario sia per i costi che per i tempi biblici. 
Tuttavia, è bene sapere che la sentenza del giudice non è l'unico strumento offerto dal nostro ordinamento. Infatti, anche qualora sia già stato iniziato un procedimento, è previsto l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo che potrebbe consentire una soluzione più rapida, anche se la controparte si dichiara del tutto estranea alla vicenda. 
In un'ottica di alleggerimento del carico di lavoro dei giudici è stato di recente previsto l'obbligo di conciliazione per numerosi procedimenti

Accanto alla mediazione obbligatoria troviamo altresì la mediazione delegata in corso di causa e l’istituto del cosiddetto accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative”.

Il codice di procedura civile prevede, all'art. 696 bis cod. proc. civ., che la parte in giudizio possa richiedere al giudice, l’espletamento di una consulenza tecnica, effettuata da un perito nominato dallo stesso magistrato, il Consulente Tecnico d'Ufficio. La consulenza sarà volta all'accertamento dell’esistenza e alla determinazione dell’ammontare del credito derivante dalla mancata esecuzione di un contratto o da un fatto illecito.

Tale consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, se possibile, un accordo (conciliazione) tra le parti. Se queste ultime trovano l’intesa, si scrive un verbale ed esso varrà come se fosse una sentenza. Diversamente, si prosegue la causa.

La nomina da parte del giudice del consulente tecnico può avvenire anche se, in giudizio, sia contestata l'esistenza stessa del credito prima ancora del suo ammontare. Proprio per questo motivo, nonostante si tratti di un tecnico, il CTU potrà ritrovarsi a dover esperire, su delega del giudice, un tentativo di mediazione, ricercando un accordo tra le parti sull'ammontare e svolgendo un'indagine sull'esistenza del credito.

Pertanto, grazie alla previsione di questo istituto risulta più facile veder soddisfatto un proprio credito, anche nelle situazioni in cui ad essere contestata è l'esistenza stessa di questo, salvaguardando cosi il proprio diritto e il proprio portafoglio dai tempi della giustizia.

Avv. Guglielmo Mossuto

sabato 7 giugno 2014

MALASANITA' - ERRORE MEDICO - COME COMPORTARSI



Cosa fare in caso di malasanità?
Chiedere un risarcimento per malasanità, per un errore di un medico oppure per una negligenza della struttura medica non è più certo una novità.
Se avessimo l’impressione di essere stati vittima di un caso di errore medico, di un caso di malasanità, la prima cosa da fare è senza dubbio valutare attentamente l’opportunità di dare avvio ad una richiesta di risarcimento.
Cosa importante da valutare è che vi sia un nesso di causa tra l’azione svolta dal medico e il danno subito.
Cosa fondamentale è raccogliere tutta la documentazione possibile (cartella clinica completa, esami, radiografie ) per dimostrare la fondatezza del danno.
Tutta la documentazione medica va esibita davanti ad un medico legale che effettuerà una perizia medico legale che attesterà il danno subito.
Se il medico evidenzierà il nesso causale si procederà con la richiesta di risarcimento.
Se invece il medico legale non evidenzierà nessun errore medico non si potrà continuare nella maniera più assoluta a richiedere il risarcimento, ma si spenderebbero solo soldi inutilmente.
Nel caso i danni fisici subiti siano da riferirsi ad una colpa  di medici professionisti privati, come ad esempio un dentista, un chirurgo privato, non essendo prevista una vera e propria cartella clinica, è necessario richiedere e conservare il preventivo e la fattura di quello che è stato eseguito, per avere almeno degli elementi che comprovino che una data cura sia stata eseguita presso quello studio.
Questa perizia medico legale altro non è che una relazione medica che certifichi in modo obiettivo la situazione clinica del paziente con l’individuazione del danno presunto (percentuale del danno).
In prima istanza si procederà a risolvere la questione in via stragiudiziale mediante il procedimento di mediazione  obbligatoria.
La mediazione obbligatoria è un’azione che prevede una “trattativa” diretta con l’assicurazione della struttura sanitaria che conduca ad un accordo con l' aiuto di un mediatore per arrivare ad un giusto risarcimento senza andare per le vie legali davanti al Tribunale competente.

Se le vie stragiudiziali non avranno esito si inizierà una causa legale per il risarcimento del danno.
Cosa fondamentale se si rimane vittima di malasanità, di errore medico,  è di affidarsi  immediatamente ad un avvocato evitando nella maniera più assoluta il cosiddetto " fai da te "
Cosa importante è che anche gli eredi possono far valere questo diritto e chiedere il risarcimento del danno e non solo la persona che ha subito l' errore di malasanità.
Avv. Guglielmo Mossuto

martedì 13 maggio 2014

MINACCE e BULLISMO: i mezzi ci sono!


Secondo l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione affinché sia possibile configurare il reato di minaccia, all'intimidazione non deve necessariamente seguire il compimento delle azioni. E' sufficiente infatti la sola volontà di spaventare, di generare timore nel soggetto destinatario delle minacce.

Sarà ovviamente necessario poi un accertamento caso per caso per valutare la reale portata della minaccia e la sua capacità di impaurire la vittima, avendo riguardo alle modalità con le quali è stata realizzata la condotta, alle espressioni utilizzate e al contesto in cui si sono realizzati i fatti.
Deve trattarsi di un timore serio e l'entità della minaccia deve essere valutata anche in relazione al soggetto cui è destinata. 

Questa nuova prospettiva aperta dalla Cassazione, abbraccia soprattutto i casi di bullismo, purtroppo sempre più frequenti negli ambienti scolastici, dalle elementari fino alle ultime classi del liceo. Risulta evidente, infatti,  la diversa portata di una stessa frase rivolta da un adulto a un adulto ovvero da un ragazzo, magari corpulento, ad un ragazzino indifeso ed emarginato.

Il nostro ordinamento quindi offre i mezzi necessari a assicurare tutela in queste situazioni, occorre solo il coraggio di portarle alla luce del sole cosi da poter evitare conseguenze talvolta devastanti!

Avv. Guglielmo Mossuto

DIVORZIO BREVE, scopriamo di cosa si tratta...




Anche se ancora non è legge e pertanto non vi si può ricorrere, si sente già parlare molto del cd. divorzio breve.

Vediamo insieme di cosa si tratta.
Il disegno di legge prevede un meccanismo "rapido" che va a ridurre notevolmente i tre anni che ad oggi devono intercorrere tra la separazione personale dei coniugi e la domanda di divorzio.

TERMINE: Due sono i casi interessati da questa riforma:
1. in caso di separazione giudiziale o consensuale con figli minori, il termine previsto è di 12 mesi;
2. in caso di separazione consensuale ovvero di separazione giudiziale in assenza di figli minori, il termine è di 9 mesi.

DECORRENZA: Tali termini non decorreranno dall'udienza presidenziale (= data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione) ma dalla data di deposito della domanda di separazione, stante l'annosa questione riguardante le tempistiche interne ai diversi Palazzi di Giustizia. 

COMUNIONE DEI BENI: ultima novità è quella riguardante lo scioglimento della comunione legale dei beni; modificando l'art. 191 cc, il disegno di legge prevede che lo scioglimento avvenga già in sede di udienza presidenziale, senza che sia più necessario così attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero l'omologazione della separazione consensuale.

Avv. Guglielmo Mossuto