martedì 9 aprile 2013

E' VIOLENZA SESSUALE SE LA VITTIMA PRIMA DICE SI' E POI CI RIPENSA.


Restando legato al già trattato tema della violenza sulle donne, con l'interessante sentenza oggi in commento, voglio soffermarmi proprio sui limiti del reato di violenza sessuale ex art. 609 bis e ss c.p., fin troppo spesso perpetrato non solo da malintenzionati ma, come ampiamente specificato, sopratutto nelle mura domestiche anche tra giovani fidanzati.
Uno dei presupposti essenziali ai fini dell'incriminazione per tale reato è l'assenza di consenso, la totale mancanza dello stesso e quindi la conseguente coercizione esercitata sulla vittima.
Proprio su questo presupposto fondamentale del reato è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha ampliato l'individuazione di tale elemento, calcando il solco già predisposto da alcune sentenze precedenti.
Ma andiamo nel dettaglio.
IL CASO.
La pronuncia della Cassazione si riferisce ad un caso in cui un 23enne della provincia di Novara, veniva condannato in primo grado ed in appello a 3 anni e sei mesi di reclusione a seguito dei reati di stalking, minacce e molestie nei confronti della sua ex fidanzata .
Il ragazzo non contento delle sole minacce non si era fermato ed aveva costretto la ex fidanzata, imbavagliandola, ad avere rapporti sessuale "estremamente violenti". 
Condannato sia in primo che in secondo grado, rispettivamente dal tribunale di Novara e dalla Corte d'Appello di Torino, il giovane mediante i propri legali, ricorreva in Cassazione.
La tesi sostenuta dalla difesa dinanzi ai Giudici di P.zza Cavour si fondava proprio sul consenso della vittima ed in particolare "trattandosi di un rapporto sadomaso, non si potrebbe ritenere che in ogni momento l'imputato avesse l'obbligo di verificare la persistenza del consenso".
LA DECISIONE:
Analizzato il ricorso, coscenziosamente gli Ermellini rigettavano in toto i motivi di ricorso espressi dalla difesa.
Confermando anche un precedente orientamento, la Suprema Corte nella porte motiva della decisione insiste sull'elemento psicologico della vittima " Integra il reato di violenza sessuale la condotta di chi prosegua un rapporto sessuale quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi meno a causa di un ripensamento o della condivisione della modalità di consumazione del rapporto".  
Sancendo definitivamente il principio secondo cui "il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare nel caso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità".
IL COMMENTO:
Nonostante la legge ci tuteli, e sopratutto punisca questi atti osceni e deplorevoli per l'essere umano, resta un profondo rammariconel vedere che a compiere queste cose siano anche ragazzi giovani. Pertanto non posso che rivolgere anche a loro il mio invito a coccolarle le donne e non a maltrattarle. 
Divertiamoci, ma facciamolo con la testa e non con le mani.
Guglielmo Mossuto

1 commento:

  1. Dal cuore dell'uomo escono le intenzioni cattive, e, tra queste, le fornicazioni. (Mc 7, 20-23). L'attività sessuale, destinata da Dio sia alla riproduzione che al piacere, in un ambito di Purezza (ottenibile solo con la Grazia), sfocia inevitabilmente in perversioni inenarrabili, se il legittimo desiderio che l'accompagna non sgorga da un cuore giustificato dalla Fede.

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