giovedì 4 luglio 2013

DECRETO DEL FARE…CONOSCIAMOLO MEGLIO!


Lo scorso 21 giugno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.69/2013 volto ad attuare misure urgenti per il rilancio dell’economia.
Diverse problematiche sono state affrontate dal governo ma l’attenzione del cittadino non può che soffermarsi sulla revisione dei poteri di Equitalia e sulla previsione dell’impignorabilità della prima casa.

Revisione dei poteri di Equitalia 
Per quanto attiene al primo punto, viene previsto che qualora il debitore si trovi in una situazione di grave difficoltà economica può aumentare la rateizzazione del proprio debito fiscale fino a 10 anni, prevedendo fino a 120 rate mensili anziché 70, come era previsto dalla precedente normativa.
Tuttavia per poter beneficiare di tale dilazione il contribuente dovrà dimostrare di:
-          non poter assolutamente pagare il credito secondo la rateizzazione ordinaria
-          di poter comunque saldare il suo debito in caso di concessione della nuova rateazione.
Altra novità è costituita dalla diminuzione dell’aggio di Equitalia, del compenso cioè che le spetta per l’attività di riscossione, che già è stato ridotto dal 9% all’8% ma l’obiettivo è quello di raggiungere un equilibrio con i costi sostenuti.
Impignorabilità della casa
Ed eccoci all’impignorabilità della casa…Nel rispetto del principio dell’inviolabilità della casa, è stata infatti prevista l’impossibilità di espropriare o di iscrivere ipoteca sulla casa qualora l’immobile costituisca l’unico patrimonio del contribuente.
Il divieto riguarda non soltanto l’abitazione in sé ma anche le pertinenze, sempre che la casa sia registrata al catasto come immobile ad uso abitativo.
N.B.: Non conta che il contribuente viva nell’immobile ma la tipologia di iscrizione al catasto!
Dunque, riassumendo, la casa non potrà essere espropriata se:
-          l’immobile costituisce l’unico bene immobile del contribuente
-          il contribuente ha in tale immobile la propria residenza anagrafica
-          non rientra nei cd. immobili di lusso (immobili registrati al catasto nelle categorie A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di pregio)
-          il debito non deve superare €120.000,00
Inoltre l’espropriazione immobiliare potrà avvenire solo dopo che saranno decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca senza che ci sia stata estinzione del debito.
ATTENZIONE! La prima casa non potrà essere pignorata da Equitalia  ma resta pignorabile da altri soggetti, l'obiettivo è infatti quello di evitare che le famiglie possano ritrovarsi senza abitazione per cifre anche inferiori a 10.000€
Tuttavia già prima dell’entrata in vigore di questa normativa era possibile “salvare” la propria abitazione da eventuali aggressioni di creditori attraverso il fondo patrimoniale.
Che cos’è? Il fondo patrimoniale è un insieme di beni costituito per soddisfare i bisogni della famiglia. Attraverso la creazione di questo vincolo, i beni inseriti nel fondo saranno salvi dall’aggressione dei debitori, ma solo qualora il debito sia stato contratto per far fronte a bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio dei coniugi ai quali ne sarà riconosciuta, in mancanza di diversa disposizione, la proprietà.
In caso di divorzio, il fondo patrimoniale cesserà di esistere ma solo se non ci sono figli minori, altrimenti durerà fino al compimento della maggiore età.


Avv. Guglielmo Mossuto

1 commento:

  1. Buongiorno,
    vorrei un parere sul fatto che vi sono categorie di soggetti che non risiedono "legalmente" nella loro casa, penso ai separati che hanno dovuto "obbligatoriamente" andarsene causa l'assegnazione della casa alla moglie.
    Possibile che il decreto li consideri "cornuti e mazziati" ?
    Grazie

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