Lo scorso 21 giugno è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.69/2013 volto ad attuare misure
urgenti per il rilancio dell’economia.
Diverse problematiche sono state affrontate
dal governo ma l’attenzione del cittadino non può che soffermarsi sulla
revisione dei poteri di Equitalia e sulla previsione dell’impignorabilità della
prima casa.
Revisione dei poteri di Equitalia
Per quanto attiene al primo punto, viene
previsto che qualora il debitore si trovi in una situazione di grave difficoltà
economica può aumentare la rateizzazione del proprio debito fiscale fino a 10
anni, prevedendo fino a 120 rate mensili anziché 70, come era previsto dalla
precedente normativa.
Tuttavia per poter beneficiare di tale
dilazione il contribuente dovrà dimostrare di:
-
non poter
assolutamente pagare il credito secondo la rateizzazione ordinaria
-
di poter comunque
saldare il suo debito in caso di concessione della nuova rateazione.
Altra novità è costituita dalla diminuzione
dell’aggio di Equitalia, del compenso cioè che le spetta per l’attività di
riscossione, che già è stato ridotto dal 9% all’8% ma l’obiettivo è quello di
raggiungere un equilibrio con i costi sostenuti.
Impignorabilità della casa
Ed eccoci all’impignorabilità della casa…Nel
rispetto del principio dell’inviolabilità della casa, è stata infatti prevista
l’impossibilità di espropriare o di iscrivere ipoteca sulla casa qualora
l’immobile costituisca l’unico patrimonio del contribuente.
Il divieto riguarda non soltanto
l’abitazione in sé ma anche le pertinenze, sempre che la casa sia registrata al
catasto come immobile ad uso abitativo.
N.B.: Non conta che il contribuente viva
nell’immobile ma la tipologia di iscrizione al catasto!
Dunque, riassumendo, la casa non potrà
essere espropriata se:
-
l’immobile
costituisce l’unico bene immobile del contribuente
-
il
contribuente ha in tale immobile la propria residenza anagrafica
-
non
rientra nei cd. immobili di lusso (immobili registrati al catasto nelle
categorie A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di pregio)
-
il debito non deve
superare €120.000,00
Inoltre l’espropriazione immobiliare potrà
avvenire solo dopo che saranno decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione
dell’ipoteca senza che ci sia stata estinzione del debito.
ATTENZIONE! La prima casa non potrà essere pignorata da
Equitalia ma resta pignorabile da altri soggetti, l'obiettivo è
infatti quello di evitare che le famiglie possano ritrovarsi senza abitazione
per cifre anche inferiori a 10.000€
Tuttavia già prima dell’entrata
in vigore di questa normativa era possibile “salvare” la propria abitazione da
eventuali aggressioni di creditori attraverso il fondo patrimoniale.
Che cos’è? Il fondo patrimoniale è un
insieme di beni costituito
per soddisfare i bisogni della famiglia.
Attraverso la creazione di questo vincolo, i beni inseriti nel fondo saranno
salvi dall’aggressione dei debitori, ma solo qualora il debito sia stato
contratto per far fronte a bisogni della famiglia.
La
costituzione del fondo patrimoniale deve essere annotata a margine dell’atto di
matrimonio dei coniugi ai quali ne sarà riconosciuta, in mancanza di diversa
disposizione, la proprietà.
In caso di
divorzio, il fondo patrimoniale cesserà di esistere ma solo se non ci sono
figli minori, altrimenti durerà fino al compimento della maggiore età.
Avv. Guglielmo
Mossuto
Buongiorno,
RispondiEliminavorrei un parere sul fatto che vi sono categorie di soggetti che non risiedono "legalmente" nella loro casa, penso ai separati che hanno dovuto "obbligatoriamente" andarsene causa l'assegnazione della casa alla moglie.
Possibile che il decreto li consideri "cornuti e mazziati" ?
Grazie