martedì 14 gennaio 2014

DIVORZIO ED EREDITA' DELL' EX CONIUGE: CHE FARE?



Cari lettori ed amici,
con il mio post di oggi vorrei affrontare una questione sulla quale molti di voi spesso mi pongono delle giuste ed interessanti domande: quali diritti ho sull'eredità dell'ex coniuge dopo il divorzio?

Ebbene, per rispondere a questo interrogativo è necessario premettere che, a seguito di una pronuncia di divorzio, sia esso congiunto (per accordo delle parti) o contenzioso ( dove l'accordo viene deciso dal giudice), si perde definitivamente lo status giuridico di "coniuge".

Ne deriva inevitabilmente che cessano di esistere tutti i diritti che la legge italiana riconnette alla situazione matrimoniale.

In altre parole il "coniuge divorziato" non ha più alcun diritto successorio nei confronti del defunto ex coniuge.

Non avendo più la qualità di erede infatti non potrà partecipare alla chiamata ereditaria, a meno che non sia lo stesso defunto a inserirlo in una specifica disposizione testamentaria.

Ciò nonostante la famosa legge n. 898/1970, meglio nota come legge sul divorzio, all'art. 9 bis prevede un'ultima àncora di salvezza  per la quale l'ex coniuge superstite anche in assenza si una specifica disposizione testamentaria possa partecipare alla successione.

L'art. 9 bis infatti dispone che il beneficiario di somme periodiche di denaro ai sensi dell'articolo 5 della richiamata legge possa richiedere e ricevere, in caso di morte dell'obbligato, un assegno a carico dell'eredità.

In tal caso infatti, qualora il beneficiario di somme periodiche di denaro versi in uno stato di bisogno, ha diritto a ricevere un assegno a carico dell'eredità.

In particolare infatti l'ammontare di tale somma dovrà necessariamente tener conto dell'assegno di divorzio (eventualmente versato in vita), dell'entità del bisogno e dell'eventuale attribuzione della pensione di reversibilità nonchè del numero e della condizione economica degli eredi.

Condizione necessaria resta dunque l'essere titolari di un assegno divorzile a carico dell'ex coniuge defunto.
Solo quest'ultimo infatti potrà richiedere l'applicazione dell'art. 9 bis, in assenza nessun diritto potrà esservi riconosciuto.

Inutile dire, cari lettori, che è di fondamentale importanza farvi assistere in queste richieste dal Vs legale di fiducia, non solo nella fase successiva, ma anche nella fase iniziale della causa di divorzio affinchè il professionista possa illustrarVi le possibilità caso per caso.

Fin troppo spesso accade infatti che pur di addivenire ad una rapida conclusione del processo, si rinuncia a dei nostri diritti ai quali difficilmente si potrà porre rimedio.

Avv. Guglielmo Mossuto



  


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