martedì 17 febbraio 2015

SEPARAZIONE E DIVORZIO: QUALI SONO LE DIFFERENZE?


 
Quando l'unione coniugale entra in crisi e la convivenza diventa intollerabile è inevitabile giungere allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Con la sola separazione non cessano gli effetti civili del matrimonio. Infatti, dopo la sentenza di separazione si continua a parlare di coniugi, di marito e moglie, in quanto gli effetti del matrimonio sono soltanto sospesi fino all’eventuale riconciliazione o divorzio.
Solo in seguito alla sentenza di divorzio pertanto si potrà correttamente parlare di “ex” poiché viene meno lo status di coniuge.

La separazione

La separazione legale può essere consensuale o giudiziale.
Si parla di separazione consensuale nei casi in cui sia presente il consenso espresso di entrambi i coniugi che si accordano su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione, sia per quanto riguarda gli aspetti economici che per quelli legati all'affidamento dei figli. 
L'accordo tra i due coniugi deve, tuttavia, essere sottoposto all'analisi del tribunale che ne valuta la corrispondenza alla legge e la presenza di disposizioni volte al totale rispetto dei diritti della prole.
Qualora il tribunale valuti favorevolmente l’accordo, emanerà decreto di omologazione della separazione; se invece la valutazione risulta sfavorevole, gli atti saranno trasmessi al giudice istruttore e la causa seguirà il corso ordinario della separazione giudiziale.
La separazione giudiziale sorge su istanza di parte, in seguito a violazione degli obblighi matrimoniali oppure a circostanze oggettive che rendono insostenibile la convivenza e la prosecuzione del rapporto.
In seguito alla separazione giudiziale vengono meno alcuni obblighi tipici del matrimonio in quanto i coniugi non avranno più l’obbligo di convivenza, di fedeltà nè di assistenza morale; tuttavia resistono gli obblighi legati al mantenimento e alla cura della prole.

Il divorzio

Con la sentenza di divorzio, invece, cessano definitivamente gli effetti del matrimonio, non sussistendo più in tal modo né l’obbligo di assistenza morale né quello di assistenza materiale, fatti salvi alcuni casi particolari in cui il giudice riconosce un assegno divorzile nei confronti di uno dei due coniugi.
Il ricorso per il divorzio può essere presentato soltanto dopo 3 anni dalla data in cui i coniugi si sono presentati, in sede di separazione, di fronte al Presidente del Tribunale per il tentativo di riconciliazione in udienza presidenziale.
Solo in seguito a divorzio, i coniugi saranno liberi di contrarre nuovamente matrimonio civile.

Principali differenze

Adesso vediamo schematicamente le differenze principali fra la disciplina del divorzio e quella della separazione.



SEPARAZIONE

DIVORZIO

MANTENIMENTO

Resta il dovere di assistenza materiale. Il coniuge che non ha adeguati redditi pertanto godrà di un assegno di mantenimento in quanto la legge mira a consentire alla parte economicamente più debole di conservare il tenore di vita di cui godeva prima della separazione.

Anche in caso di addebito della separazione, resterà comunque l’obbligo per il coniuge “più facoltoso” di versare, al coniuge che si trovi in stato di bisogno gli alimenti,

N.B. i coniugi nei loro accordi possono liberamente rinunciare all’assegno di mantenimento!

MANTENIMENTO

Il giudice può prevedere il versamento di un assegno periodico, assegno divorzile, in favore del coniuge che non ha i mezzi e le possibilità per assicurarsi il proprio sostentamento.

Tale assegno non deve necessariamente essere mensile, può essere infatti anche liquidato in un’unica soluzione.

Tale assegno non dovrà più essere versato in caso di nuove nozze del divorziato; ciò avverrà automaticamente, senza alcuna autorizzazione del Tribunale.

EREDITA’

Al coniuge separato spetteranno pieni diritti successori, come se non vi fosse stata la separazione. Nel caso in cui sia stato predisposto un testamento che leda la sua legittima, egli conserva comunque il diritto a percepire tale quota anche contro la volontà del coniuge defunto.

Tuttavia, in caso di separazione con addebito, il coniuge perderà ogni diritto di partecipare all'eredità. Al coniuge superstite potrà spettare al massimo un assegno vitalizio (il cui importo sarà determinato dal giudice) solo se egli già godeva degli alimenti e, dunque, se versava in uno stato di bisogno.

Il valore dell’assegno non potrà pertanto essere superiore a quello degli alimenti versati dal coniuge quando era ancora in vita.



EREDITA’

Con il divorzio si perde lo status di “coniuge” e con esso ogni diritto di partecipare all'eredità. L'ex-coniuge superstite potrà avere diritto a un assegno periodico solo se versa in uno stato di bisogno e se la sentenza di divorzio gli aveva riconosciuto il diritto a un assegno divorzile, a titolo di alimenti. Spetterà all'autorità giudiziaria determinare l'esatto importo del suddetto assegno. Il diritto a percepire tale somma verrà in ogni caso meno nel caso in cui l'ex-coniuge decida di contrarre nuovo matrimonio.



TFR: trattamento di fine rapporto

Il coniuge separato non ha alcun diritto sulla liquidazione dell’altro coniuge.

TFR: trattamento di fine rapporto

Il coniuge divorziato potrà riceverne una percentuale al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge solo nel caso in cui non si sia risposato e sia titolare di assegno divorzile. La somma sarà equivalente al 40% dell’indennità totale rapportata agli anni in cui coincidevano il rapporto di lavoro e il matrimonio.

PENSIONE DI REVERSIBILITA’ (pensione percepita da un familiare alla morte del lavoratore assicurato o del pensionato)

Tale pensione spetterà sempre al coniuge separato, anche in caso di addebito qualora godesse degli alimenti.

PENSIONE DI REVERSIBILITA’ (pensione percepita da un familiare alla morte del lavoratore assicurato o del pensionato)

Il coniuge divorziato avrà diritto a percepirla qualora non si sia risposato e l’altro coniuge fosse lavoratore assicurato prima della pronuncia del divorzio.

Qualora il lavoratore assicurato si fosse risposato, una quota della reversibilità spetterà comunque all’ex coniuge, oltre che al coniuge superstite.

Molte sono dunque le differenze tra questi due istituti presenti solo nell'ordinamento italiano.
In caso di separazione e divorzio è sempre consigliabile farsi assistere da un legale di fiducia, in quanto molti sono i diritti da far valere e i doveri da assolvere.



Avv. Guglielmo Mossuto


4 commenti:

  1. Nel caso di divorzio con addebito a me sembra che la reversibilità comunque non abbia luogo

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    1. Le confermo che l'addebito della separazione non è un elemento discriminante ai fini dell'erogazione della pensione di reversibilità in favore del coniuge superstite. Lo ha confermato anche la Cassazione Civile, sentenza n. 4555 del 25.02.2009.
      Il coniuge divorziato ha pertanto diritto alla reversibilità della pensione qualora sia titolare di un assegno divorzile e non abbia contratto nuovo matrimonio. Per maggiori informazioni può consultare direttamente il sito dell' INPS. Saluti

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  2. La vita è buono quando si ha il vostro amore intorno a voi, lo dico perché quando ho avuto problemi con il mio amante non ho mai visto la vita come una cosa buona, ma, grazie al dottor AGBAZARA di AGBAZARA TEMPLE, per avermi aiutato a lanciare un incantesimo che ha portato il mio amante a me nel giro di 48 ore. Mio marito mi ha lasciata per un'altra donna, dopo 7 anni di matrimonio, ma Dr.AGBAZARA aiutami un incantesimo che lo ha portato di nuovo a me entro 48 ore. Non ho intenzione di dirvi maggiori dettagli su di me piuttosto mi limito a consigliare coloro che stanno avendo problemi in là rapporto o matrimoni di contattare Dr.AGBAZARA TEMPLE attraverso questi particolari via;
    ( agbazara@gmail.com ) o lo invitare (+2348104102662).

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  3. Durante la mia ricerca su Google per un aiuto per ottenere la mia ex amante che si ha divorziato di nuovo, mi sono imbattuto in questo meraviglioso uomo chiamato DR.AGBAZARA che ha fatto un bel lavoro per avermi aiutato a ottenere il mio marito divorziato indietro entro 48 ore .. Io credo che mai queste cose come questo può essere possibile, ma ora io sono una testimonianza vivente perché AGBAZARA TEMPIO effettivamente portato la mia amante indietro, se si sta ancora dubitare perché non contattare DR.AGBAZARA TEMPLE su e-mail: (agbazara@gmail.com) OR lui su +2348104102662, allora vi prometto che dopo 48 ore si dovrà motivi per festeggiare, come me.

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