martedì 15 gennaio 2013

LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI: GIUDIZIALE E CONSENSUALE.




LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI.


La separazione personale dei coniugi è un istituto fondamentale di quella branca del diritto civile, definito Diritto di famiglia.
Tale istituto è  regolamentato dalle norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
La disciplina che il codice stesso dedica a questo istituto distingue due differenti modalità di procedimento detti rispettivamente “separazione giudiziale” e “separazione consensuale”.

La separazione consensuale è quel procedimento attraverso il quale sia il marito che la moglie, di comune accordo, decidono di separarsi, individuandone condizioni comuni.
Ne consegue che presupposto essenziale per addivenire ad una separazione di questo tipo è l’accordo di entrambi i coniugi sulle diverse questioni che possono o hanno già investito, l’unione matrimoniale (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
In tal caso l’autorità giudiziaria avrà una funzione dichiarativa.
 Il tribunale infatti, mediante decreto di omologa, renderà efficace la separazione secondo le condizioni determinate dalle parti.
Il procedimento ha inizio con il deposito del ricorso, che può essere sottoscritto da uno o da entrambi i coniugi.
 In tale ricorso possono essere contenute le modalità (eventualmente già concordate) della separazione, ma in ogni caso è sufficiente l’asserzione che si è raggiunto l’accordo che si ritiene possa essere raggiunto.
All’udienza fissata dinanzi al Presidente del Tribunale competente, i coniugi dovranno comparire personalmente affinché possa essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Presidente del Tribunale. Quest’ultimo potrà altresì adottare eventuali provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti.
Qualora tali accordi vengano ritenuti equi e non pregiudizievoli per i figli, la separazione verrà omologata di diritto.

Differentemente dalla separazione consensuale, la separazione  giudiziale presuppone il mancato accordo tra i due coniugi.
In tal caso il ricorso viene presentato da uno solo dei coniugi e notificato, a seguito di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale, all’altro coniuge.
La prima udienza del giudizio prevede anche in questo caso la comparizione personale dei coniugi, e avviene con le medesime modalità della separazione consensuale. In tale fase infatti il Presidente del Tribunale può. Adottare i provvedimenti che ritenga necessari ed urgenti a tutela dell’altro coniuge e della prole ( ad es. Assegno di mantenimento ed assegnazione della casa coniugale).
Successivamente, il procedimento si svolge secondo le forme del procedimento ordinario al termine del quale verrà emessa una sentenza di separazione.

Ad ogni modo, le condizioni stabilite in sede di separazione giudiziale,  possono essere modificate o revocate allorquando intervengano fatti nuovi che mutano la situazione di uno dei due coniugi o del rapporto con i figli. Tale modifica potrà essere fatta con un ulteriore procedimento di “modificazione delle condizioni di separazione”.

A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975 è stata eliminata la necessità di una colpa come fondamento del diritto di chiedere la separazione, che oggi, prescinde dal consenso dell’altro coniuge e può essere fatto dipendere da “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”. mentre l’eventuale violazione dei dovrei che derivano dal matrimonio può costituire – solo a richiesta di uno dei coniugi- fondamento di una pronuncia accessoria, con la quale viene dichiarato a quale dei coniugi è addebitabile la separazione.
Una delle caratteristiche che differenzia la separazione dal divorzio è il carattere transitorio della separazione stessa. In ogni momento (durante la vigenza della separazione) la coppia può ricongiungersi senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti dalla separazione.
Tuttavia, per rendere formale la riconciliazione, i coniugi possono anche recarsi presso il Comune di appartenenza e rilasciare un’apposita dichiarazione.
Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per rilasciare un'apposita dichiarazione

Guglielmo Mossuto

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