La
regola generale dell'affidamento condiviso
In
Italia, in caso di separazione o divorzio, i figli vengono di regola
affidati alla cura di entrambi i genitori, tramite l'istituto
dell'affido condiviso, in ossequio con quanto statuito dalla legge n.
54/06.
Così
facendo viene garantito al massimo il diritto dei figli a mantenere
un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori, che da
parte loro dovranno comunicare tempestivamente tra loro per poter
decidere insieme, in merito alle questioni più rilevanti riguardanti
l'educazione e la cura dei minori.
Per
poter derogare alla regola generale dell'affidamento congiunto è
necessario che si verifichino determinate circostanze, tali da
renderlo pregiudizievole per l'interesse del minore.
L'affidamento
esclusivo
L'affidamento
esclusivo si può ottenere sia su iniziativa del Giudice, qualora
questi ritenga che l'affidamento congiunto sia nocivo per il minore,
sia su iniziativa personale di uno dei genitori.
In
questo caso il genitore interessato a richiedere l'affido esclusivo
dovrà dimostrare al Giudice che l'ex-coniuge non è idoneo a
svolgere il proprio compito genitoriale e che il bambino subisce un
grave pregiudizio dalla suddetta situazione. Sarà poi il giudice a
dover valutare discrezionalmente la presunta incapacità genitoriale
ed a decidere nel merito.
Presupposti
che possono giustificare l'affidamento esclusivo
Nel
nostro ordinamento non esiste un elenco tassativo delle circostanze
in presenza delle quali sia giustificato l'affidamento esclusivo
della prole.
Sarà
sempre il giudice a dover valutare la capacità educativa del
genitore affidatario, attraverso una valutazione globale della sua
personalità e dell'ambiente nel quale vive.
Tuttavia
la giurisprudenza ha individuato alcune circostanze tali da
giustificare l'affidamento esclusivo:
- la violenza o la minaccia sui figli;
- la violenza sull'altro genitore messa in atto alla presenza dei figli;
- le gravi carenze affettive del genitore nei confronti della prole;
- il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;
Non
sono invece dei validi motivi per derogare la regola generale
dell'affidamento condiviso:
- la fisiologica conflittualità in atto tra i genitori al momento dello scioglimento del nucleo familiare, quando ciò non sfoghi in tensioni esagerate;
- la tenera età del bambino;
- la lontananza geografica fra i due genitori.
In
caso di separazione o divorzio fra coniugi è possibile ipotizzare
anche un ulteriore scenario relativamente ai rapporti con i figli:
“l'affidamento alternato”.
Questa
forma di affido prevede che il minore trascorra alternativamente dei
periodi di tempo prestabiliti con la madre e col padre, senza che via
sia una collocazione prevalente della prole presso uno dei due
genitori.
La
regola generale dell'affidamento condiviso rappresenta senza dubbio
la soluzione ideale per garantire ai figli la massima serenità in un
momento delicato come quello della separazione e per rispettare a
pieno il principio della bigenitorialità.
Tuttavia
in situazioni in cui ciò metta a serio rischio il benessere del
minore il giudice può decidere di derogare tale regola generale in
favore dell'affidamento esclusivo a uno solo dei genitori.
Avvocato Guglielmo Mossuto
La mia attuale ex moglie (sono separato di fatto ma non legalmente) mi ha comunicato che nella sua richiesta di separazione ha chiesto l'affidamento esclusivo.
RispondiEliminaIo mi sono "alterato" e non vedo i bambini da quel giorno.
La separazione è stata richiesta giudiziaria, ma la voglio trasformare in consensuale accettando ogni sua richiesta.
Sbaglio qualcosa, o tutto?