lunedì 12 gennaio 2015

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: DISCIPLINA E PRESUPPOSTI



La regola generale dell'affidamento condiviso

In Italia, in caso di separazione o divorzio, i figli vengono di regola affidati alla cura di entrambi i genitori, tramite l'istituto dell'affido condiviso, in ossequio con quanto statuito dalla legge n. 54/06.

Così facendo viene garantito al massimo il diritto dei figli a mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori, che da parte loro dovranno comunicare tempestivamente tra loro per poter decidere insieme, in merito alle questioni più rilevanti riguardanti l'educazione e la cura dei minori.

Per poter derogare alla regola generale dell'affidamento congiunto è necessario che si verifichino determinate circostanze, tali da renderlo pregiudizievole per l'interesse del minore.

L'affidamento esclusivo

L'affidamento esclusivo si può ottenere sia su iniziativa del Giudice, qualora questi ritenga che l'affidamento congiunto sia nocivo per il minore, sia su iniziativa personale di uno dei genitori.

In questo caso il genitore interessato a richiedere l'affido esclusivo dovrà dimostrare al Giudice che l'ex-coniuge non è idoneo a svolgere il proprio compito genitoriale e che il bambino subisce un grave pregiudizio dalla suddetta situazione. Sarà poi il giudice a dover valutare discrezionalmente la presunta incapacità genitoriale ed a decidere nel merito.

Presupposti che possono giustificare l'affidamento esclusivo

Nel nostro ordinamento non esiste un elenco tassativo delle circostanze in presenza delle quali sia giustificato l'affidamento esclusivo della prole.

Sarà sempre il giudice a dover valutare la capacità educativa del genitore affidatario, attraverso una valutazione globale della sua personalità e dell'ambiente nel quale vive.

Tuttavia la giurisprudenza ha individuato alcune circostanze tali da giustificare l'affidamento esclusivo:

  • la violenza o la minaccia sui figli;
  • la violenza sull'altro genitore messa in atto alla presenza dei figli;
  • le gravi carenze affettive del genitore nei confronti della prole;
  • il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;

Non sono invece dei validi motivi per derogare la regola generale dell'affidamento condiviso:

  • la fisiologica conflittualità in atto tra i genitori al momento dello scioglimento del nucleo familiare, quando ciò non sfoghi in tensioni esagerate;
  • la tenera età del bambino;
  • la lontananza geografica fra i due genitori.

In caso di separazione o divorzio fra coniugi è possibile ipotizzare anche un ulteriore scenario relativamente ai rapporti con i figli: “l'affidamento alternato”.

Questa forma di affido prevede che il minore trascorra alternativamente dei periodi di tempo prestabiliti con la madre e col padre, senza che via sia una collocazione prevalente della prole presso uno dei due genitori.

La regola generale dell'affidamento condiviso rappresenta senza dubbio la soluzione ideale per garantire ai figli la massima serenità in un momento delicato come quello della separazione e per rispettare a pieno il principio della bigenitorialità.

Tuttavia in situazioni in cui ciò metta a serio rischio il benessere del minore il giudice può decidere di derogare tale regola generale in favore dell'affidamento esclusivo a uno solo dei genitori.
 
Avvocato Guglielmo Mossuto

1 commento:

  1. La mia attuale ex moglie (sono separato di fatto ma non legalmente) mi ha comunicato che nella sua richiesta di separazione ha chiesto l'affidamento esclusivo.
    Io mi sono "alterato" e non vedo i bambini da quel giorno.
    La separazione è stata richiesta giudiziaria, ma la voglio trasformare in consensuale accettando ogni sua richiesta.
    Sbaglio qualcosa, o tutto?

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