martedì 1 marzo 2016

IL DIVORZIO BREVE: come separarsi e/o divorziarsi oggi in tempi brevi!


La legge 55/2015, modificando la legge 898/1970, c.d. Legge sul divorzio, ha riformato nettamente il quadro normativo e procedurale con riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio, riducendone notevolmente i tempi.




SEPARARSI O DIVORZIARSI OGGI.
Innanzitutto occorre evidenziare come oggi, qualora due coniugi decidano di addivenire ad una separazione consensuale, possano seguire strade diverse e più brevi rispetto a quella giudiziaria.
Accanto al ricorso congiunto in Tribunale che si conclude con il decreto di omologa di questo, infatti, troviamo due nuove strade:
a) la negoziazione assistita
b) l'accordo presso l'Ufficiale di Stato Civile
La negoziazione assistita
Trattasi di un accordo, redatto in forma scritta, con il patrocinio di un legale per parti. I coniugi possono, attraverso questa convenzione accordarsi circa i diritti disponibili (ovvero quei diritti che possono essere oggetto di trasferimento). Ricade sui legali l'onere di certificazione delle firme e della data della convenzione, elemento questo fondamentale ai fini della decorrenza per giungere all'accordo. La legge prevede infatti un termine tra 30 giorni e 3 mesi per la conclusione dell'accordo, prorogabile una sola volta, per ulteriori 30 giorni, su accordo delle parti.
L'accordo nel quale vengono previste tutte le condizioni di separazione dovrà poi ottenere il nulla osta della Procura e dovrà esserne trasmessa, entro 10 giorni, una copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio che provvederà alla trascrizione.
All'accordo dovranno necessariamente essere allegati:
  • estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
  • certificato di residenza di entrambi i coniugi
  • copia autentica del provvedimento attraverso il quale i coniugi hanno ottenuto la separazione, in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione/divorzio
  • dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, in presenza di figli

L'accordo presso l'Ufficiale di Stato Civile
Trattasi di un'alternativa residuale in cui i coniugi si presentano direttamente dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile.
Questa strada non può essere intrapresa nel caso in cui la coppia abbia figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o comunque incapaci di intendere e di volere.
L'accordo in questo caso non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniali.
***
Ottenuta la separazione, che sia dinanzi al Tribunale, attraverso la convenzione di negoziazione assistita ovvero presso l'Ufficiale di Stato Civile, i coniugi potranno ad oggi ottenere il divorzio entro 6 mesi o un anno.

In caso di separazione giudiziale, i coniugi potranno infatti ottenere il divorzio entro un anno, anziché entro tre anni come previsto dalla normativa pre-riforma. Tale termine decorre dalla comparizione dinanzi al Tribunale ovvero dalla conclusione dell'accordo.
In questo periodo la separazione dovrà essersi protratta ininterrottamente, in quanto resta fermo il requisito della mancata interruzione.

I tempi sono ancora più brevi in caso di divorzio consensuale. Il termine previsto è infatti di 6 mesi e non rileva in alcun modo l'eventuale presenza di figli.
È possibile divorziarsi consensualmente entro 6 mesi anche nel caso in cui la separazione era inizialmente nata “contenziosa”.

Un'ulteriore novità è quella riguardante lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Precedentemente previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento della comunione è oggi anticipato al momento in cui i coniugi ottengono l'autorizzazione del Tribunale a vivere separati oppure alla sottoscrizione del verbale di separazione.



Si noti infine che l'applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio sono estesi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e, quindi, anche a tutte le separazioni personali pendenti al 26 maggio 2015.

Avv. Guglielmo Mossuto

3 commenti:

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