giovedì 31 ottobre 2013

IO E IL MIO AMICO CANE!

Molti sono gli obblighi che i proprietari, ma anche dog sitter, o parenti o amici che si sono semplicemente offerti di occuparsi del nostro “amico a 4 zampe” devono rispettare. La responsabilità è stata infatti estesa a chiunque abbia, al momento dell’aggressione, l’affidamento del cane.

Nello specifico, in città deve sempre essere utilizzato il GUINZAGLIO che non deve avere una lunghezza superiore a un metro e mezzo; in alcuni luoghi, soprattutto in quelli più affollati come ad esempio negli autobus è altresì obbligatoria la MUSERUOLA.

Per quanto attiene all’odioso problema delle feci dell’animale, l’ordinanza del Ministero della Salute prevede l’obbligo per chiunque conduca il cane in ambito urbano di avere con sé strumenti idonei e di provvedere alla raccolta delle stesse.

Il proprietario del cane è sempre responsabile e risponde del comportamento del proprio animale sia in sede civile che in sede penale. Tale responsabilità è, tuttavia, limitata se non addirittura inesistente per quanto riguarda i proprietari di cani guida per persone non vedenti e di cani guardia e cani pastore addestrati per la conduzione delle greggi.

Vengono inoltre vietati gli incroci e l’addestramento di razze canine volti al solo sviluppo dell’aggressività, nonchè la vendita di cani sottoposti a  interventi  chirurgici non conformi alla Convenzione europea per la  protezione degli animali da compagnia. Tale Convenzione prevede infatti una certificazione di conformità rilasciata dal veterinario che ha eseguito un intervento chirurgico al fine di tracciare e assicurare ogni intervento eseguito sugli animali.

Viene, infine, previsto un espresso divieto di detenzione di cani cd. “aggressivi” per i delinquenti abituali nonché per i pregiudicati per delitto non colposo contro la persona o contro il  patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni e comunque per tutti i minori di 18 anni.

Avv. Guglielmo Mossuto


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STRISCE PEDONALI, tormento di ogni automobilista!



“Passo io, tanto sono sulle strisce!” una frase un po’ strafottente forse, ma comunque basata su solide fondamenta, al di là della perenne attenzione che comunque, pedoni, ciclisti, automobilisti e chiunque viaggi per le strade deve avere!

Gli incidenti sulle strisce pedonali sono sempre più frequenti e i pedoni hanno sempre ragione, o almeno nel 99% dei casi.
Quando ci troviamo sulla strada, due occhi non sono sufficienti, ne servirebbero almeno il doppio, se non il triplo…

In caso di incidente sulle strisce pedonali, infatti, la condotta del pedone contraria al codice della strada non è sufficiente a ridurre la responsabilità dell’automobilista o addirittura a esonerarlo. La condotta di colui che attraversa le strisce pedonali deve essere per il conducente imprevedibile e atipica, egli deve pertanto prevedere eventuali imprudenze del pedone.

La Cassazione, in una recente sentenza, ha confermato tale principio evidenziando che tra gli obblighi del guidatore rientra anche quello di prevedere eventuali violazioni da parte del pedone del codice della strada e, pertanto, alla luce di ciò, sarà responsabile l’automobilista anche nel caso di un pedone che attraversa dove le strisce pedonali non ci sono!

E’ difficile, dunque, se non impossibile, salvarsi da una condanna penale nel caso di incidente stradale che abbia coinvolto un pedone; ciò può avvenire solo dimostrando l’oggettiva impossibilità di seguire i movimenti del passante. L’automobilista, o il motociclista che sia, deve quindi prevedere ogni eventuale imprudenza del pedone. Due, quattro, sei…forse neanche cento occhi basterebbero!

Avv. Guglielmo Mossuto

lunedì 28 ottobre 2013

SOLLICCIANO, AL LIMITE DELLA DIGNITA’ E DELLA SICUREZZA!


                                                         CARCERE DI SOLLICCIANO




Molti sono stati negli ultimi mesi gli episodi di insofferenza  e protesta che si sono susseguiti tra i detenuti del carcere fiorentino di Sollicciano; la causa di ciò è senza dubbio la condizione disumana e degradante nella quale si trovano a vivere i detenuti.

DEGRADO IGIENICO - STRUTTURALE: infiltrazioni d’acqua, muffa sulle pareti di corridoi, celle e sale di attesa, vetri rotti e spazzatura accatastata. 

Le mura diventano come spugne, umide ed usurate si deteriorano, consentendo cosi all’acqua di filtrare all’interno arrivando persino a bagnare i materassi nei quali dormono i detenuti.

Nella cucina sono pochissimi i macchinari funzionanti, per non parlare del parco veicoli.
La stessa ASL di Firenze è intervenuta, al fine di verificare lo stato e l’igiene dell’ambiente.

Come se non bastasse, a quanto sopra elencato si aggiunge una vera e propria “emergenza piccioni” che affollano gronde, tettoie e finestre creando problemi, oltre che per la pulizia, anche per la salute, una salute troppe volte negata a causa dell’insufficienza delle visite mediche, eseguite con eccessiva superficialità.

SOVRAFFOLLAMENTO: le pesanti multe inflitte dall’Unione Europea all’Italia non sembrano aver sortito grandi effetti; restano infatti notevolmente alte le percentuali di sovraffollamento dei carceri italiani. Per quanto riguarda Sollicciano, siamo ben oltre il 100%!

Si tratta infatti di una struttura concepita per ospitare meno di 500 persone che oggi si trova ad accoglierne oltre 1000. 

E’ così che in una cella di circa 12 mq, toilette compresa, progettata per una sola persona, possiamo trovare anche 3 detenuti. In ogni sezione ci sono soltanto 5 docce, nelle quali manca l’acqua calda, ormai da mesi.

Sollicciano non è un carcere di massima sicurezza, ci troviamo infatti essenzialmente borseggiatori, tossicodipendenti o comunque imputati di reati minori.

Il 70% dei detenuti è costituito da extracomunitari mentre oltre il 30% è costituito da tossicodipendenti che non dovrebbero scontare la loro pena all’interno del carcere bensì in comunità, in luoghi in cui possano guarire dalle patologie dalle quali sono afflitti e riappropriarsi della loro vita.

MANCANZA DI ORGANICO: a fronte di un sovraffollamento delle celle, si presenta una decisa mancanza di personale. 

Soltanto 2/3 della dotazione operativa prevista è realmente effettiva. E questo, insieme alla diaria prevista, è uno dei motivi per i quali hanno subito una notevole riduzione le attività ludiche o lavorative dei detenuti, non essendo sufficiente il personale per garantire un’adeguata vigilanza. In tal modo, c’è chi trascorre all’interno della cella, nella quale a volte non trova neanche il posto per distendersi, fino a 20 ore su 24.

Ed è cosi che a luglio è iniziato lo “sciopero del vitto” dei detenuti contro il sovraffollamento, al quale si è poi affiancato quello del “sovravvitto” contro i prezzi imposti per i prodotti in vendita all’interno dell’istituto penitenziario.

Allo sciopero, un mese dopo si è aggiunto l’incendio di un materasso, che ha creato disagi e persino il ricovero di alcuni detenuti presso l’ospedale.

Le condizioni di vita superano qualunque livello di sopportabilità e superano di gran lunga quanto disciplinato dalla legge; un ambiente che, come sancito dall’art. 27 della Costituzione Italiana, dovrebbe rieducare il detenuto e favorirne il reinserimento nella società, diventa, purtroppo, un vero e proprio incubo e troppe volte, l’ultima dimora di alcuni di loro.

Una considerazione bisogna però farla: se l'Unione Europea, invece di multarci, si prendesse carico insieme a noi italiani di tutti questi stranieri che arrivano attraverso un piano di recupero concreto da suddividere tra tutti gli Stati membri, il problema verrebbe notevolmente ridimensionato e le penose condizioni delle nostre carceri migliorerebbero sensibilmente. 

Avv. Guglielmo Mossuto

giovedì 24 ottobre 2013

TUTTE LE TUTELE PREVISTE PER CHI NON E' IN CONDIZIONE DI CURARE DA SOLO I PROPRI INTERESSI!



Quando un soggetto maggiorenne presenta delle limitazioni della propria capacità fisica o psichica, l’ordinamento interviene prevedendo degli istituti quali l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione.


Ai sensi dell’art. 2 del codice civile, infatti, con il compimento dei 18 anni di età si acquista la capacità di agire e cioè la capacità di compiere “tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa”.
atti che abbiano effetti giuridici.
Tuttavia, il soggetto in questione può non essere totalmente capace di porre in essere atti che provocano effetti sul piano giuridico, può non rendersi pienamente conto del valore degli atti che esegue; per questo motivo l’ordinamento ha predisposto 3 istituti a tutela di tale situazione.

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO è un istituto introdotto recentemente per tutelare coloro i quali non siano in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi. La peculiarità di tale misura risiede nel fatto che la capacità di agire del soggetto viene limitata il meno possibile in quanto residuano ampi margini di autodeterminazione e di discrezione per il destinatario. La nomina dell’amministratore di sostegno viene disposta dal giudice tutelare attraverso un decreto che sarà immediatamente esecutivo e che andrà a definire quali saranno gli atti nei quali dovrà intervenire l’amministratore di sostegno e con quali modalità. Qualora l’amministrato ponga in essere atti posti in essere in violazione della legge o del decreto, questi saranno annullabili.

L’INABILITAZIONE e la CURATELA: i casi di inabilitazione sono tassativamente indicati e ricorrono in caso di infermità abituale di mente, abitualità a spendere in modo disordinato e smisurato in relazione alle proprie capacità economiche, abuso di alcool o di stupefacenti e sordomutismo o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia. In tutti questi casi il soggetto inabilitato viene affiancato da un curatore il quale lo assiste e lo autorizza a compiere atti di straordinaria amministrazione; per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, l’inabilitato resta libero di compierli autonomamente.

L’INTERDIZIONE è la misura più gravosa e più restrittiva della libertà del soggetto; applicata agli infermi totali di mente, il tutore dovrà compiere tutti gli atti giuridici in sostituzione dell’incapace.
Due sono i presupposti dell’interdizione:
-         vizio di mente abituale;
-         inettitudine a curare i propri interessi a causa proprio del vizio mentale.
Vi è anche un’ipotesi di interdizione legale che è prevista come pena accessoria per coloro i quali sono condannati all’ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni.

L’interdetto è, pertanto, sottoposto alla stessa incapacità generale riconosciuta per i minori di 18 anni.
Il minore è di regola sottoposto alla POTESTÀ DEI GENITORI, potere-dovere irrinunciabile gravante su entrambi i genitori caratterizzato da una duplice natura:
-         personale: i genitori devono custodire, allevare, educare e istruire il minore;
-         patrimoniale: entrambi i genitori hanno la rappresentanza legale del minore, amministrano i suoi beni  e godono dell’usufrutto legale; tuttavia, per atti eccedenti l’ordinaria amministrazione necessitano della preventiva autorizzazione del giudice che si avrà solo in caso di evidente necessità o utilità per il minore.
Tuttavia, vi sono dei casi in cui questi vengono a mancare e si rende pertanto necessaria una qualche forma di tutela. Nel caso di scomparsa di entrambi i genitori ovvero di scomparsa di uno di essi e interdizione dell’altro, si apre il procedimento per la nomina di un tutore che provvederà sia all’amministrazione del patrimonio del minore sia alla sua cura personale.
Anche in questo caso, il legislatore ha previsto tre istituti al fine di sostenere il minore rimasto orfano o comunque privo, per qualsiasi altro motivo, di un soggetto capace di tutelare i suoi interessi:
1.       TUTELA:  il tutore viene nominato dal giudice tutelare nell’immediatezza dei fatti dai quali deriva la necessità dell’intervento; il tutore interviene sia sui rapporti patrimoniali sia su quelli personali, curando altresì l’educazione del minore. La scelta del tutore avviene sulla base dei criteri dettati dall’art. 348 c.c. e, pertanto, la tutela potrà essere:
-         volontaria, in caso di nomina da parte del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà sul minore;
-         legittima, se la tutela è affidata a un parente prossimo o a un affine del minore;
-         dativa, se è affidata a soggetti scelti liberamente dal giudice tutelare;
-         assistenziale se è affidata a un ente di assistenza.
2.      CURATELA: il curatore integra la volontà dell’emancipato o dell’inabilitato
3.   AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: anche per i minorenni emancipati, tale forma di tutela segue la disciplina dettata per i soggetti maggiorenni essendo, anche in questo caso, l’istituto che concede la più ampia discrezionalità.

Tutta la materia è di competenza del giudice tutelare, dotato di poteri di vigilanza e di intervento, anche disponendo dell’ausilio degli organi di polizia.
E’ necessario, dunque, rivolgersi ad un legale oppure direttamente al Tribunale al fine di assicurare una cura adeguata della persona e degli interessi del soggetto interessato.

Avv. Guglielmo Mossuto



mercoledì 23 ottobre 2013

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: SI HA ANCHE NEL CASO IN CUI IL CONIUGE NON ASSISTA L'ALTRO DURANTE LA MALATTIA





"Nella buona e nella cattiva sorte..." è questa la formula con la quale moglie e marito si giurano amore eterno, ma non solo!

Il matrimonio infatti è a tutti gli effetti un contratto e come tale comporta diritti e doveri, tra i quali, non da ultimo, l'obbligo di assistere il coniuge e di non abbandonarlo, tanto nella quotidianità, ancor più in caso di malattia, sia fisica che psichica.

Qualora il coniuge non adempia a questo obbligo, si potrà richiedere, in sede di separazione, l'addebito a carico del coniuge "trascurante" proprio a causa dell'abbandono del coniuge "trascurato"durante la malattia.


E' stata la stessa Corte di Cassazione, pochi giorni fa, a sancire detto principio; il dovere di reciproco accudimento permane, in qualunque situazione o condizione fisica/psichica possa trovarsi durante il matrimonio l'altro coniuge.

Le stesse malattie psichiche che, troppo facilmente e frequentemente vengono addotte a giustificazione di un inadempimento degli obblighi matrimoniali, non esimono dal dovere di sostenersi reciprocamente e pertanto non possono essere portati a sostegno dell'intollerabilità della prosecuzione del matrimonio.
Anzi, è proprio in tali casi che l'accudimento dovrebbe essere ancora più amorevole e attento!

Avv. Guglielmo mossuto