mercoledì 5 febbraio 2014

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA




Cari lettori,
con il post di oggi vorrei porre alla Vs attenzione un argomento di grandissima attualità che negli ultimi anni è stato al centro di molti dibattiti (non solo legali) e che di certo farà parlare ancora molto nei mesi a venire: il contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza infatti è un vero e proprio accordo, da redigere per iscritto, con il quale si definiscono le regole di convivenza tra due persone che vivono insieme stabilmente e siano legate da un vincolo affettivo, siano esse conviventi, dello stesso sesso o che non intendono contrarre matrimonio per scelta.

LE CARATTERISTICHE:

Tale tipo di contratto può avere come oggetto:

- contribuzione alla vita domestica;
- mantenimento in caso di bisogno del convivente, cioè vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento al termine della convivenza;
- può venir riconosciuto al convivente il diritto di succedere nel contratto di locazione, sia in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile, sia in presenza di figli, quando si sia allontanato per cessazione del rapporto di convivenza;
- regolamentare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza;
- determinare i criteri di attribuzione della proprietà dei beni acquistati durante la convivenza;
- modalità d'uso della casa adibita a residenza comune;
- inserimento nel contratto della facoltà di assistenza reciproca per tutti quei casi di malattia fisica o psichica, oltre alla designazione di un amministratore di sostegno;
- vedersi riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in ospedale o a quella giuridica in caso di separazione o di morte;
- è prevista la facoltà di astenersi dal testimoniare anche per il convivente;
- è considerata famiglia anagrafica ogni nucleo fondato su legami affettivi in conseguenza, in tema di maltrattamenti in famiglia, è operata una totale equiparazione tra famiglia di fatto e famiglia legittima;

Proprio per la sua natura di contratto dunque, da tale pattuizione, nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico di coloro che l'hanno sottoscritto.
Ne consegue che ogni eventuale violazione delle clausole del contratto concede la possibilità di rivolgersi al giudice per far rispettare ciò che è stato stabilito nel contratto.

Come la maggior parte dei contratti, anche in questo caso non si tratta di un atto standard,  fac- simile con delle condizioni e clausole già previste, ma di un contratto redatto di volta in volta sulle esigenze specifiche della coppia.

La pattuizione può essere redatta da entrambi i conviventi in carta libera,senza l'aiuto di un notaio o di un avvocato, ovvero sotto forma di scrittura privata. Tuttavia l'atto del notaio  si renderà indispensabile qualora con il medesimo atto si volesse intestare un immobile o lasciarlo in usufrutto, o altre pattuizioni che rendano necessario l'atto pubblico.

E' comunque suggerita la presenza di un professionista esperto, come l'avvocato, che sappia inquadrare bene la situazione specifica dei conviventi  ( un avvocato eviterà, in caso di morte, che gli eredi possano voler agire in giudizio per veder reinseriti nella massa ereditaria i beni invece esclusi )

I LIMITI:

Per la sua naturale connotazione e per il contesto nel quale si inserisce, il contratto di convivenza deve necessariamente sottostare a dei limiti, nella fattispecie non può:
- stabilire obblighi di convivenza e di fedeltà;
- disciplinare le disposizioni di carattere ereditario che dovranno essere inserite in un testamento;
- inserire penali, ossia prevedere determinati obblighi a pagare un risarcimento in caso di rottura della convivenza.

La durata del patto coincide con la durata della convivenza.

LO SCIOGLIMENTO:

Come accade in generale per i contratti anche questa particolare varietà si può sciogliere per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Sarà altresì applicabile la risoluzione nei tre casi tipici previsti per legge:
- per inadempimento di uno dei conviventi;
- per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta;
- per eccessiva onerosità della prestazione;

Nonostante appaia palese l'utilità che potrebbe derivare da queste pattuizioni, in Italia vengono utilizzate in rarissime occasioni. L'apparente difficoltà nella gestione di questo istituto necessita di una corretta regolamentazione che pertanto andrebbe adottata con urgenza. In ambito europeo, ad oggi, solo il nostro paese non prevede norme che garantiscano i diritti di base a coloro che scelgano la convivenza anzicè il classico istituto  del matrimonio (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e addirittura la Svezia la quale adottò una normativa nel 1987, quando ancora in Italia non si era incominciato a parlare di coppie di fatto).
Forse è giunto il momento di darsi una mossa!

Avv. Guglielmo Mossuto.

venerdì 31 gennaio 2014

C/C COINTESTATO: DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL 50%


Accade in molte coppie che, al momento del matrimonio, i coniugi decidano di aprire un conto corrente bancario cointestato, destinato per lo più alle spese della casa e della famiglia. 

Tuttavia, spesso questi conti correnti creano non pochi disagi, soprattutto in sede di separazione. Al riguardo è intervenuta la Cassazione che ha affermato il principi oper cui, la parte che ha prelevato delle somme, è tenuta alla restituzione all’altro intestatario. Occorre evidenziare che tale principio è valido in ogni caso, qualunque sia il rapporto sottostante (coniugi, fratelli, amici, parenti, soci...)

Si presume, infatti, che se il conto corrente è cointestato, allora entrambi i soggetti saranno titolari del rapporto ed è proprio in virtù di quest che all'altro intestatario del c/c spetterà la metà di quanto prelevato.

Per ottenere la restituzione però, molte volte si rende necessario ricorrere ad un Giudice ed è necessario rivolgersi ad un legale di fiducia. L'assistenza di un avvocato è molto importante in quanto, insieme alla restituzione del 50% della somma ritirata, il contitolare del c/c avrà diritto anche al pagamento degli interessi.
Tali interessi tuttavia non decorreranno dalla data del prelievo bensì dalla data di iscrizione a ruolo dell'atto di citazione presso il Tribunale competente.

Avv. Guglielmo Mossuto


AVV. MOSSUTO A LADY RADIO 5° PUNTATA



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giovedì 23 gennaio 2014

AVV. MOSSUTO A LADY RADIO 4° PUNTATA

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parcheggi a pagamento - parcheggi liberi, alternanza obbligatoria...tranne in alcuni casi.


A chi non è successo, in una domenica in cui avevate deciso di fare una gita fuori porta o in un'affannosa giornata di lavoro, di vagare alla ricerca di un parcheggio? 
Oggi più che mai vaghiamo alla ricerca di parcheggi liberi, non a pagamento, perchè se la sosta è prolungata, magari per l'intera giornata, il prezzo da pagare diventa a dir poco "salato"..
Tuttavia, non esiste un obbligo generale per il Comune di realizzare parcheggi a pagamento solo se nelle vicinanze ce ne sono anche liberi. 
Ciò non accade, infatti, se la zona in questione ha, ad esempio, particolari esigenze di traffico veicolare.
L'art. 7, co.8, del codice della strada afferma infatti che "qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta (...) su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta." 
In sostanza, quindi, secondo questa disposizione, il Comune deve garantire l’alternanza tra parcheggi a pagamento e parcheggi liberi.
Il Consiglio di Stato però, in una recente sentenza, ha sottolineato come lo stesso articolo prosegua prevedendo un'eccezione alla regola generale che si realizza in caso di aree pedonali, zone a traffico limitato e aree ad alta rilevanza urbanistica
In tali casi non è richiesta alcuna procedura ad hoc ed il Comune potrà realizzare parcheggi a pagamento senza dover contemporaneamente realizzarne di gratuiti nelle vicinanze ricorrendo a un provvedimento che illustri in modo adeguato i motivi logici e razionali che giustifichino e evidenzino il rapporto tra la rilevanza della zona e l'obbligo di pagamento di una tariffa per la sosta.

Avv. Guglielmo Mossuto