Cari amici, questo blog è stato creato per avere un contatto diretto con tutti voi. Sono sempre disponibile per chiunque abbia bisogno di un aiuto, un sostegno o semplicemente un consiglio in materia di diritto di famiglia, civile o penale. Vi terrò informati sulle più interessanti novità legislative e giurisprudenziali e terrò una rubrica nella quale periodicamente aggiornerò i miei interventi più recenti, pubblicati sulla carta stampata.
lunedì 24 febbraio 2014
sabato 22 febbraio 2014
venerdì 21 febbraio 2014
mercoledì 19 febbraio 2014
BOLLETTE E MOROSITA': A CHI STACCANO LE UTENZE E A CHI NO.
Intorno alla normativa in materia di condomini e di utenze comune molti sono i luoghi comuni come molti sono i lati oscuri e i dubbi.
Come denunciato ormai da anni ed evidenziato da La Nazione di Firenze pochi giorni fa, nel territorio fiorentino ci sono casi clamorosi che provocano lo sdegno di molti cittadini. E' il caso, ad esempio, del Poderaccio, campo rom istituito nel 2005, ospitante molti nomadi che li vivono, mangiano, provvedono a ogni loro necessità, ma....non pagano le utenze! E così Publiacqua si è trovata creditrice per il solo campo rom e per la sola fornitura dell'acqua di una cifra che si aggira intorno alle 500.000€. Gli abitanti del campo rom denunciano, a loro volta, una scarsa manutenzione degli impianti da parte del Comune; il Comune, a sua volta, ricorda che le varie utenze sono intestate alle singole famiglie e non al Comune. Il dubbio che attanaglia molti fiorentini riguarda però il comportamento del Comune e degli enti erogatori delle utenze; perchè nonostante il pagamento delle utenze non avviene da anni, nessuno ha mai agito? Le regole dettate dalla legge non valgono per ogni inquilino di qualunque immobile?
Cerchiamo allora di fare il punto della situazione su quella che è la normativa vigente in materia.
Alcune novità sono state introdotte con la Delibera 67/2013/R/COM dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 21 febbraio 2013, intitolata Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora, Tra le varie novità troviamo l'introduzione di tempistiche certe, congrue e documentate, per quanto riguarda l'indicazione del termine ultimo per il pagamento in seguito ad avviso della costituzione in mora, ma anche termini per il successivo avviso di sospensione, nel caso in cui il cliente finale prolungasse la propria morosità.
L'avviso di costituzione in mora: deve essere inviato tramite lettera raccomandata in modo tale da attribuire una data certa al documento.
A decorrere da tale data, il cliente, entro 20 giorni, potrà regolarizzare la propria posizione.
A decorrere da tale data, il cliente, entro 20 giorni, potrà regolarizzare la propria posizione.
Trascorso tale termine, dopo ulteriori 3 giorni, l'ente erogatore potrà effettuare la richiesta di sospensione; tale richiesta potrà essere effettuata solo dopo aver risposto agli eventuali reclami scritti del cliente in caso di morosità dovuta a conguagli o importi anomali.
Se tali regole non vengono rispettate dai venditori, i clienti potranno ricevere automaticamente dei congrui indennizzi accreditati direttamente in bolletta. Inoltre, al cliente non potrà mai essere richiesto il pagamento per la sospensione o la riattivazione della fornitura.
Se tali regole non vengono rispettate dai venditori, i clienti potranno ricevere automaticamente dei congrui indennizzi accreditati direttamente in bolletta. Inoltre, al cliente non potrà mai essere richiesto il pagamento per la sospensione o la riattivazione della fornitura.
Altre importanti novità sono state introdotte con l'entrata in vigore della legge 220/2012. In seguito all'entrata in vigore di tale legge, infatti, i gestori dei servizi si sono visti obbligati a continuare a erogare i servizi a tutto il condominio anche in caso di un solo utente moroso.
Solo dopo aver esperito tutti gli strumenti che la legge gli riconosce per ottenere la riscossione delle bollette dal singolo, senza tuttavia ottenere alcunchè, l'ente diverrà creditrice nei confronti dell'intero condominio. Questo principio, anticipato dalla Cassazione, è stato esplicitamente affermato dall'art. 18 della legge che afferma "...I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini..."
Diverso è il caso della fornitura di energia elettrica, acqua e gas alle parti comuni. Si rientra, infatti, nei contratti di somministrazione per i quali è prevista la possibilità per il gestore di sospendere la fornitura in caso di ritardato pagamento delle bollette. Nel caso di contratto di utenza condominiale, quindi, non ci sono più debitori obbligati, ma un solo utente/debitore, il condominio e pertanto sarà legittima l'interruzione dell'erogazione anche se a non pagare è un solo condomino.
Una disciplina varia e mutevole in base alle diverse fattispecie; occorre pertanto prestare attenzione ed essere sempre vigili perchè talvolta accade che i vostri diritti di condomini vengano illegittimamente violati per cause non dipendenti da voi.
Avv. Guglielmo Mossuto
martedì 18 febbraio 2014
pensione di invalidità: tra legittimi beneficiari e approfittatori!
Spesso sentiamo dire "falso non vedente, alla guida della sua auto", oppure "invalido lavora 8 ore al giorno"...
Allo stesso modo frequenti sono i casi di persone, realmente invalide e bisognose di aiuti e sussidi che non si vedono riconoscere il contributo di invalidità civile ovvero si vedono riconoscere una percentuale decisamente inferiore alla loro situazione reale.
Ebbene si! Questa è la triste realtà italiana! Se si tratta di un malcostume tutto italiano o meno non lo sappiamo, resta il fatto che il nostro Bel Paese è ai primi posti per quanto riguarda questo "problemino".
In realtà le regole ci sarebbero, e si tratta di regole ben specifiche!
La stessa Corte di Cassazione pochi giorni fa, con un'ordinanza, è tornata a ribadire quelli che sono i requisiti fondamentali per poter beneficiare dell'assegno di invalidità civile.
La normativa di riferimento è la legge 118 del 1971 e la Suprema Corte, richiamandone le disposizioni, ha sottolineato come lo svolgimento di attività lavorativa osti l'accesso a tale beneficio.
L'art. 13 della citata legge afferma infatti che è riconosciuto un assegno mensile di €. 242,84 per tredici mensilità agli invalidi civili, che non svolgono attività lavorativa, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, la cui capacità lavorativa sia ridotta almeno del 74%, per tutto il periodo in cui tale condizione sussiste.
Questo è uno dei tanti casi in cui la coscienza civile deve intervenire, in cui ognuno di noi deve intervenire, denunciando i casi concreti di cui viene a conoscenza.
Solo annientando l'omertà e non restando spettatori passivi del mondo, potremo risolvere problemi come questo dei "falsi invalidi" e tanti altri che ogni giorno attanagliano la nostra società.
Avv. Guglielmo Mossuto
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