venerdì 20 giugno 2014

CREDITI NON SODDISFATTI. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO IN AIUTO DEI CREDITORI.







Spesso quando un soggetto è creditore nei confronti di un altro di una somma di denaro, per i più svariati motivi, desiste dall'intraprendere un procedimento giudiziario sia per i costi che per i tempi biblici. 
Tuttavia, è bene sapere che la sentenza del giudice non è l'unico strumento offerto dal nostro ordinamento. Infatti, anche qualora sia già stato iniziato un procedimento, è previsto l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo che potrebbe consentire una soluzione più rapida, anche se la controparte si dichiara del tutto estranea alla vicenda. 
In un'ottica di alleggerimento del carico di lavoro dei giudici è stato di recente previsto l'obbligo di conciliazione per numerosi procedimenti

Accanto alla mediazione obbligatoria troviamo altresì la mediazione delegata in corso di causa e l’istituto del cosiddetto accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative”.

Il codice di procedura civile prevede, all'art. 696 bis cod. proc. civ., che la parte in giudizio possa richiedere al giudice, l’espletamento di una consulenza tecnica, effettuata da un perito nominato dallo stesso magistrato, il Consulente Tecnico d'Ufficio. La consulenza sarà volta all'accertamento dell’esistenza e alla determinazione dell’ammontare del credito derivante dalla mancata esecuzione di un contratto o da un fatto illecito.

Tale consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, se possibile, un accordo (conciliazione) tra le parti. Se queste ultime trovano l’intesa, si scrive un verbale ed esso varrà come se fosse una sentenza. Diversamente, si prosegue la causa.

La nomina da parte del giudice del consulente tecnico può avvenire anche se, in giudizio, sia contestata l'esistenza stessa del credito prima ancora del suo ammontare. Proprio per questo motivo, nonostante si tratti di un tecnico, il CTU potrà ritrovarsi a dover esperire, su delega del giudice, un tentativo di mediazione, ricercando un accordo tra le parti sull'ammontare e svolgendo un'indagine sull'esistenza del credito.

Pertanto, grazie alla previsione di questo istituto risulta più facile veder soddisfatto un proprio credito, anche nelle situazioni in cui ad essere contestata è l'esistenza stessa di questo, salvaguardando cosi il proprio diritto e il proprio portafoglio dai tempi della giustizia.

Avv. Guglielmo Mossuto

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