venerdì 20 giugno 2014

INCIDENTE STRADALE. AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE IN CASO DI SEGNALETICA ERRATA.






Sia nel caso di strade urbane, sia in caso di strade extraurbane, qualora l’incidente  
stradale sia stato causato da una segnaletica stradale insufficiente o collocata in modo
tale che gli automobilisti non fossero adeguatamente informati dell'imminente pericolo, l’ente

proprietario della strada risulterà sempre responsabile.

Ciò avviene sulla base del principio della  responsabilità oggettiva riconosciuta in capo all'ente

titolare del suolo.

Tale ente sarà sempre sempre responsabile e, pertanto, sarà tenuto al risarcimento con l'unica

eccezione dei casi in cui il danno si è verificato per un caso fortuito.

Quindi, tirando le somme del discorso, solo quanto l'evento che ha causato l'incidente sia stato

imprevedibile e, pertanto, inevitabile non scatterà la responsabilità dell'ente e l'infortunato non avrà

diritto all'indennizzo.
  
Tuttavia, i concetti di “inevitabilità” e “imprevedibilità” sono sempre stati interpretati dalla

giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in modo diverso sulla base delle

caratteristiche della strada sulla quale l'incidente è avvenuto.

Questa distinzione comunque non rileva nel caso della segnaletica. In tal caso, infatti, se i

cartelli verticali sono stati posti in modo non corretto, e comunque in modo tale da non

consentire agli automobilisti di prevedere ed evitare i pericoli scatterà sempre la

responsabilità dell’ente, a prescindere dal tipo di strada e dalla sua collocazione e pertanto

il soggetto che a causa di tale evento ha subito danni alla sua persona avrà pieno diritto al

risarcimento, in via stragiudiziale e giudiziale.

Avv. Guglielmo Mossuto

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