Cari amici, questo blog è stato creato per avere un contatto diretto con tutti voi. Sono sempre disponibile per chiunque abbia bisogno di un aiuto, un sostegno o semplicemente un consiglio in materia di diritto di famiglia, civile o penale. Vi terrò informati sulle più interessanti novità legislative e giurisprudenziali e terrò una rubrica nella quale periodicamente aggiornerò i miei interventi più recenti, pubblicati sulla carta stampata.
martedì 8 dicembre 2015
AVVOCATO GUGLIELMO MOSSUTO FIRENZE: COSA FARE IN CASO DI MALASANITA'
AVVOCATO GUGLIELMO MOSSUTO FIRENZE: COSA FARE IN CASO DI MALASANITA': Cosa fare in caso di malasanità? Chiedere un risarcimento per malasanità, per un errore di un medico oppure per una negligenza della st...
ACCORDI PREMATRIMONIALI: nuova proposta di legge
ACCORDI PREMATRIMONIALI..............nuova proposta di legge
Vi è una proposta di legge che potrebbe cambiare e modificare il codice civile con l' introduzione dei nuovi accordi prematrimoniali e l' introduzione dei patti successori.
E' stata presentata una proposta di legge che se approvata cambierà radicalmente il nostro diritto di famiglia. Verranno introdotti gli accordi prematrimoniali e i patti successori che ad oggi sono nulli.
Tali accordi saranno una novità perchè introdurranno e si regolamenteranno gli accordi di una eventuale separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Come potranno essere fatti questi accordi? Mediante scrittura privata, un atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni.
Ma in cosa consistono questi accordi? Questi accordi dovranno riguardare le conseguenze patrimoniali in caso che i coniugi addivengano ad una separazione o ad un divorzio.
Questi accordi prevedono:
- la misura e la modalità di un eventuale assegno per un mantenimento futuro,
- la modalità di assegnazione della casa al coniuge non proprietario oppure per un periodo di tempo prestabilito dagli accordi.
- la rinuncia a pretendere un mantenimento a proprio favore senza però rinunciare a percepire gli alimenti in caso di vero bisogno del coniuge.
Allo stesso modo potranno essere stipulati dei patti successori per stabilire a chi possa toccare un bene piuttosto che un altro senza però intaccare i diritti dei legittimari.
Logicamente gli accordi prematrimoniali sono nulli se riguardano i seguenti patti:
- impegno a non separarsi
- impegno a non divorziare
- impegno a non avere figli
- impegno a non iniziare una eventuale convivenza e a non frequentare particolari amicizie
- a limitare la circolazione
- a violare il proprio diritto di difesa
- patti che stabiliscono una penale in caso di non rispetto di questi accordi ( somma di denaro)
SPERO CHE NON VENGANO ATTUATI ACCORDI COME QUELLO CHE MI HA DETTO IERI UNA PERSONA IN UN CONSULTO,
VOLEVA SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO CON LA SUA FUTURA MOGLIE (CONSENZIENTE) CHE IN UNA FUTURA SEPARAZIONE IL FIGLIO FOSSE AFFIDATO IN MANIERA ESCLUSIVA A LUI.
IO FAREI UN ACCORDO CHE TUTELI LE COPPIE DI FATTO CHE PER MOLTO TEMPO SI E' PARLATO MA DA QUALCHE SETTIMANA NON HO SENTITO PIU' NIENTE...
Avv. Guglielmo Mossuto
Vi è una proposta di legge che potrebbe cambiare e modificare il codice civile con l' introduzione dei nuovi accordi prematrimoniali e l' introduzione dei patti successori.
E' stata presentata una proposta di legge che se approvata cambierà radicalmente il nostro diritto di famiglia. Verranno introdotti gli accordi prematrimoniali e i patti successori che ad oggi sono nulli.
Tali accordi saranno una novità perchè introdurranno e si regolamenteranno gli accordi di una eventuale separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Come potranno essere fatti questi accordi? Mediante scrittura privata, un atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni.
Ma in cosa consistono questi accordi? Questi accordi dovranno riguardare le conseguenze patrimoniali in caso che i coniugi addivengano ad una separazione o ad un divorzio.
Questi accordi prevedono:
- la misura e la modalità di un eventuale assegno per un mantenimento futuro,
- la modalità di assegnazione della casa al coniuge non proprietario oppure per un periodo di tempo prestabilito dagli accordi.
- la rinuncia a pretendere un mantenimento a proprio favore senza però rinunciare a percepire gli alimenti in caso di vero bisogno del coniuge.
Allo stesso modo potranno essere stipulati dei patti successori per stabilire a chi possa toccare un bene piuttosto che un altro senza però intaccare i diritti dei legittimari.
Logicamente gli accordi prematrimoniali sono nulli se riguardano i seguenti patti:
- impegno a non separarsi
- impegno a non divorziare
- impegno a non avere figli
- impegno a non iniziare una eventuale convivenza e a non frequentare particolari amicizie
- a limitare la circolazione
- a violare il proprio diritto di difesa
- patti che stabiliscono una penale in caso di non rispetto di questi accordi ( somma di denaro)
SPERO CHE NON VENGANO ATTUATI ACCORDI COME QUELLO CHE MI HA DETTO IERI UNA PERSONA IN UN CONSULTO,
VOLEVA SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO CON LA SUA FUTURA MOGLIE (CONSENZIENTE) CHE IN UNA FUTURA SEPARAZIONE IL FIGLIO FOSSE AFFIDATO IN MANIERA ESCLUSIVA A LUI.
IO FAREI UN ACCORDO CHE TUTELI LE COPPIE DI FATTO CHE PER MOLTO TEMPO SI E' PARLATO MA DA QUALCHE SETTIMANA NON HO SENTITO PIU' NIENTE...
Avv. Guglielmo Mossuto
domenica 8 novembre 2015
venerdì 4 settembre 2015
#aiuto@avvocatomossuto.it
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digitate su facebook aiuto@avvocatomossuto e iscrivetevi ..............un aiuto legale per chi ha bisogno
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mercoledì 29 luglio 2015
RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE #aiuto@avvocatomossuto.it
TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORSO EX ART. 710 C .P.C.
Nell’interesse del Sig. TIZIO, nato in Firenze il _____________ (CF._______________) e residente a _____________Via________ n.___, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale dei Mille n. 82 presso lo studio dall’Avv. Guglielmo Mossuto C.F. _________________, che lo rappresenta e difende (il quale dichiara sin d’ora di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 055-581011 o all’indirizzo e-mail avvocatomossuto@tin.it oppure all'indirizzo di posta certificata guglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati. ), giusta procura a margine del presente atto
CONTRO
CAIA, nata a _________ C.F. _________________, residente in____________ n.____.
PREMESSO IN FATTO
che con decreto______veniva omologata dal Tribunale di _______in persona del Presidente Dott. ________________________ la separazione consensuale tra Tizio e CAIA (doc.1)
che tra le statuizioni di carattere economiche assunte di comune accordo tra i coniugi era compreso anche il pagamento della somma di € ______ che il Sig. TIZIO s’impeganva a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della ex moglie, almeno fin tanto che la stessa non avesse raggiunto l’indipendenza economica;
che nel ricorso per separazione consensuale la Sig.ra Caia dichiarava di percepire uno stipendio mensile netto pari ad € _____
che a seguito dell’omologa di separazione, è emerso che la signora CAIA, non più gravata da oneri di locazione in quanto ha ormai da diverso tempo intrapreso una nuova convivenza con un nuovo compagno, ha migliorato la propria posizione lavorativa e conseguentemente il proprio reddito da lavorodiepndente, percependo uno stipendio mensile di gran lunga superiore a quanto dichiarato in sede di separazione;
che viceversa, il reddito mensile del SIg. TIZIO è notevolmente diminuito a causa della crisi finanziaria oltre ad essere gravato di un mutuo ipotecario contratto con l’istituto di credito_____
Di fatto, al netto delle rate inerenti al mutuo ipotecario, al Sig. TIZIO non residuano sufficienti entrate tali da garantire al tempo stesso la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della ex-moglie;
Nonostante i diversi tentativi esperiti, ad oggi non è stato possibile raggiungere un accordo economico in punto di quantum.
IN DIRITTO
L'art. 710 cpc prevede che le parti possano sempre chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
***
Tanto premesso, il Sig. TIZIO come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in camera di consiglio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la modifica della situazione abitativa in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui ai punti sopra esposti nel verbale di separazione omologato il 12.01.2011 :
IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per separazione consensuale.
IN VIA SUBORDINATA:
ridurre l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia, tenendo presente l’avvenuto acrescimento del reddito della SIg. CAIA e delle disagiate condizioni economiche dell’obbligato.
Si produce:
copia ricorso per separazione omologata
documenti comprovanti su quello che vogliamo sostenere...... ;
documenti comprovanti su quello che vogliamo sostenere...... ;
Firenze, ________
Avv. Guglielmo Mossuto
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