GRATUITO
PATROCINIO
L’art.
24 Cost. prevede per ogni cittadino il diritto alla difesa quale
diritto inviolabile, a garanzia del quale sussiste il riconoscimento
dell’assistenza legale gratuita in favore delle persone che non
hanno i mezzi necessari per sostenere le spese per promuovere un
giudizio o per difendersi dinanzi al giudice.
Per
dare concreta attuazione all’art. 24 Cost., è stato dunque
introdotto l’istituto del c.d. gratuito patrocinio, disciplinato
dal d.P.R. 30.5.2002 n.115 (art.74-141), istituto che garantisce ai
non abbienti, i quali non siano in grado di sostenere i costi della
propria difesa, il diritto di farsi assistere da un avvocato, il cui
onorario è a carico dello Stato.
Pertanto
il gratuito patrocinio a Spese dello Stato è l'istituto che
disciplina la possibilità per ogni cittadino, che ne abbia i
requisiti di reddito
al momento della presentazione della domanda, di avvalersi
dell’assistenza legale da parte di un avvocato in modo
completamente gratuito.
Hanno
diritto al gratuito patrocinio sia i cittadini italiani che
stranieri, il cui nucleo familiare sia titolare di un reddito
imponibile non superiore ad un determinato importo, aggiornato ogni
due anni (allo stato, il reddito è di € 11.528,41 lordi), e per
reati particolari prescindendosi dal reddito.
Si
può fare ricorso al gratuito patrocinio per farsi assistere in sede
civile, penale,tributaria, amministrativa, procedure di volontaria
giurisdizione, “scegliendo” l’avvocato in appositi
elenchi. Non sono previste formalità particolari in quanto la
domanda, in carta semplice, può essere presentata (al Consiglio
dell’Ordine degli avvocati) personalmente ovvero dal difensore che
autenticherà la firma, in ogni stato e grado del processo.
Per
ottenere il pagamento dei compensi da parte dello Stato, gli avvocati
che assistono con il Gratuito Patrocinio devono essere iscritti
nell’apposito elenco dei patrocinatori a Spese dello Stato
aggiornato e conservato dai competenti Consigli degli Ordini di
appartenenza.
A
tale elenco, che è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno e ed è
pubblico, sono ammessi solo gli avvocati che ne fanno domanda e che
siano in possesso dei requisiti di:
1)
attitudine ed esperienza professionale;
2)
assenza di sanzioni disciplinari;
3)
iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno due anni.
L’elenco
dovrebbe essere consultabile presso tutti gli uffici giudiziari
situati nel territorio di ciascuna provincia.
DIFESA
D'UFFICIO
A
differenza di quanto avviene per il gratuito patrocinio, la difesa
d’ufficio è sempre garantita a ciascun soggetto indipendentemente
dal reddito.
La
difesa d’ufficio viene riconosciuta sempre nei procedimenti
penali mentre per quelli civili è riconosciuta solo nei
procedimenti davanti al tribunale dei minorenni.
Anche
l’avvocato d’ufficio
è quindi nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di
un elenco di difensori
predisposto dal consiglio dell’ordine forense, d’intesa con il
presidente del tribunale, ha l’obbligo di prestare il suo
patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo, ma
le spese sono a carico dell’imputato salvo che
sussistano i requisiti di cui sopra per l’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato.
Il
difensore d' ufficio cessa di essere tale nell' istante in cui
l'imputato nomina un suo difensore di fiducia. Questa nomina può
avvenire in ogni grado e stato del processo.
Si
ricorda quindi che l'avvocato di ufficio
si paga nella stessa maniera rispetto ad un avvocato di fiducia anche
se molti confondono i due istituti e pensano che l'
avvocato di ufficio sia gratuito.
In
conclusione:
Dal
confronto due figure si può quindi dire che il difensore d’ufficio
ha la funzione di garantire il diritto tecnico di difesa a chi non ha
ancora nominato un difensore di fiducia (o ne è rimasto privo),
mentre l’avvocato con il gratuito patrocinio è il difensore di un
soggetto che ha presentato domanda di gratuito patrocinio ed è stato
ammesso a tale beneficio: quest’ultimo può quindi essere sia un
avvocato di fiducia, scelto dall’ imputato, sia il difensore
d’ufficio nominato dallo Stato dopo che ha ottenuto l' ammissione
al beneficio.
Nello
specifico, si deve perciò ricordare che in ogni processo penale si
sarà sempre assistiti da un avvocato che, in mancanza della nomina
di fiducia da parte dell’imputato, verrà nominato dal Giudice o
dal Pubblico Ministero.
A
questo punto, se non si ottiene l’ammissione al gratuito
patrocinio, il costo del legale resterà a carico dell’imputato che
si vedrà presentare la parcella per l’attività difensiva svolta.
Pertanto,
sarà sempre opportuno verificare se vi sono i presupposti per
l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato o concordare il
compenso con un avvocato da nominarsi di fiducia (che potrebbe essere
anche lo stesso nominato inizialmente d’ufficio e con cui si è
convenuto un incarico fiduciario).
Avv. Guglielmo Mossuto
buonasera,ho scritto un'email ad un avvocato per assistenza legale ma e da dicembre che aspetto risposta,cerco un'avvocato per assistenza legale gratuita da contattare per email,non posso scrivere a indirizzi email posta certificata. monicadelvecchiocremona@gmail.com grazie sono di cremona non posso usare app e chat per comunicare,non posso telefonare e rispondere al telefono sono disabile
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