mercoledì 9 ottobre 2013

COME FARE PER CHIEDERE UN RISARCIMENTO DEL DANNO PER MALASANITA'



Cosa fare in caso di malasanità?
Chiedere un risarcimento per malasanità, per un errore di un medico oppure per una negligenza della struttura medica non è più certo una novità.
Se avessimo l’impressione di essere stati vittima di un caso di errore medico, di un caso di malasanità, la prima cosa da fare è senza dubbio valutare attentamente l’opportunità di dare avvio ad una richiesta di risarcimento.
Cosa importante da valutare è che vi sia un nesso di causa tra l’azione svolta dal medico e il danno subito.
Cosa fondamentale è raccogliere tutta la documentazione possibile (cartella clinica completa, esami, radiografie ) per dimostrare la fondatezza del danno.
Occorre interpellare un medico legale che effettuerà una perizia medico legale che attesterà il danno subito.
Se il medico evidenzierà il nesso causale si procederà con la richiesta di risarcimento.
Nel caso i danni fisici subiti siano da riferirsi ad una colpa  di medici professionisti privati, come ad esempio un dentista, un chirurgo privato, non essendo prevista una vera e propria cartella clinica, è necessario richiedere e conservare il preventivo e la fattura di quello che è stato eseguito, per avere almeno degli elementi che comprovino che una data cura sia stata eseguita presso quello studio.
Questa perizia medico legale altro non è che una relazione medica che certifichi in modo obiettivo la situazione clinica del paziente con l’individuazione del danno presunto (percentuale del danno).
In prima istanza si procederà a risolvere la questione in via extragiudiziale. Un’azione che prevede una “trattativa” diretta con l’assicurazione della struttura sanitaria che conduca ad un accordo per arrivare ad un giusto risarcimento senza andare per le vie legali. Se le vie stragiudiziali non avranno esito si inizierà una causa legale per il risarcimento del danno.
Cosa fondamentale se si rimane vittima di malasanità, di errore medico,  è di affidarsi  immediatamente ad un avvocato evitando nella maniera più assoluta il cosiddetto " fai da te "
Qual'è il danno che viene liquidato?
In primo luogo viene risarcito il danno biologico, vale a dire l'invalidità determinata dalla mancata guarigione, totale o parziale, o dal ritardato conseguimento della stessa o dal determinarsi di una vera e propria malattia insorta per via dell'errore medico.
Per quantificare dettagliatamente tale danno si fa riferimento a precise tabelle di liquidazione che mettono in relazione due parametri: la percentuale di invalidità riscontrata dal medico legale e l'età del danneggiato.
Inoltre è prevista la cosiddetta inabilità temporanea, cioè il pagamento di una diaria per ogni giorno di prognosi.
Molto frequentemente, nei casi più seri viene liquidato anche il danno morale e/o esistenziale.
Tutte le spese e tutti i costi sostenuti dal paziente danneggiato devono essere rimborsate.
Altra voce risarcibile è il danno patrimoniale, sia sotto il profilo del danno emergente (costi sostenuti per riparare al danno) che del lucro cessante (mancati guadagni determinati dalla prolungata malattia).
Infine è risarcibile anche il così detto danno da perdita di chance se il paziente dimostra che la diagnosi tempestiva e la giusta cura  avrebbe anche solo migliorato la prognosi (ad esempio in caso di ritardata diagnosi di un tumore il malato potrà ottenere il risarcimento del danno qualora dimostri che una diagnosi tempestiva avrebbe determinato un'aspettativa di vita più lunga per il paziente).
Cosa importante è che anche gli eredi possono far valere questo diritto e chiedere il risarcimento del danno.
Lo studio dell' Avvocato Mossuto opera e assiste i propri clienti in tutta Italia.
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martedì 8 ottobre 2013

DIFFERENZA FRA SEPARAZIONE E DIVORZIO: QUANDO L’EX LO E’ ANCHE PER LA LEGGE!




Con la sola separazione non si scioglie il vincolo matrimoniale. Infatti, dopo la sentenza di separazione si continua a parlare di coniugi, di marito e moglie, in quanto gli effetti del matrimonio sono soltanto sospesi fino all’eventuale riconciliazione o divorzio. Solo in seguito alla sentenza di divorzio pertanto si potrà correttamente parlare di “ex” poiché viene meno lo status di coniuge.

Per quanto riguarda la separazione, occorre innanzitutto distinguere la separazione di fatto dalla separazione legale; solo quest’ultima, infatti, che si concretizza mediante ricorso ad un giudice, produce gli effetti legali della separazione. La separazione di fatto non produce effetti; tuttavia, può rientrare tra i presupposti oggettivi necessari per procedere alla separazione legale.

La separazione legale può essere, a sua volta, consensuale o giudiziale.

Si parla di separazione consensuale nei casi in cui è presente il consenso espresso di entrambi i coniugi. Moglie e marito si accordano su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione, come ad esempio la spartizione dei loro beni qualora vi sia comunione dei beni oppure sull'affidamento dei figli. 
L'accordo tra i due coniugi deve, tuttavia, essere sottoposto all'analisi del tribunale che ne valuta la corrispondenza alla legge e la presenza di disposizioni volte al totale rispetto dei diritti della prole.
Qualora il tribunale valuti favorevolmente l’accordo, emanerà decreto di omologazione della separazione; se invece la valutazione risulta sfavorevole, gli atti saranno trasmessi al giudice istruttore e la causa seguirà il corso ordinario della separazione giudiziale.

La separazione giudiziale sorge su istanza di parte, in seguito a violazione degli obblighi matrimoniali oppure a circostanze oggettive che rendono insostenibile la convivenza e la prosecuzione del rapporto.
In seguito alla separazione giudiziale vengono meno alcuni obblighi tipici del matrimonio in quanto i coniugi non avranno più l’obbligo di convivenza, di fedeltà nè di assistenza morale; tuttavia resistono gli obblighi di assistenza materiale, riguardanti il mantenimento e di partecipazione alla gestione della famiglia.

Con la sentenza di divorzio, invece, cessano definitivamente gli effetti del matrimonio, non sussistendo più in tal modo né l’obbligo di assistenza morale né quello di assistenza materiale, fatti salvi alcuni casi particolari in cui il giudice riconosce un assegno divorzile nei confronti di uno dei due coniugi.
Il ricorso per divorzio potrà essere presentato soltanto dopo 3 anni dalla data in cui i coniugi si sono presentati, in sede di separazione, di fronte al Presidente del Tribunale per il tentativo di riconciliazione in udienza presidenziale.
Solo in seguito a divorzio, i coniugi saranno liberi di contrarre nuovamente matrimonio civile.

SEPARAZIONE
DIVORZIO
MANTENIMENTO
Resta il dovere di assistenza materiale. Il coniuge che non ha adeguati redditi pertanto godrà di un assegno di mantenimento in quanto la legge mira a consentire alla parte economicamente più debole di conservare il tenore di vita di cui godeva prima della separazione.
Anche in caso di addebito della separazione, resterà comunque l’obbligo per il coniuge “più facoltoso” di versare, al coniuge che versa in stato di bisogno, gli alimenti, somma necessaria a soddisfare le esigenze primarie di vita.
N.B. i coniugi nei loro accordi possono liberamente rinunciare all’assegno di mantenimento!
MANTENIMENTO
Il giudice può prevedere il versamento di un assegno periodico, assegno divorzile, in favore del coniuge che non ha i mezzi e le possibilità per assicurarsi il proprio sostentamento.
Tale assegno non deve necessariamente essere mensile, può essere infatti anche liquidato in un’unica soluzione.
Tale assegno non dovrà più essere versato in caso di nuove nozze del divorziato; ciò avverrà automaticamente, senza alcuna autorizzazione del Tribunale.
EREDITA’

Al coniuge separato spetteranno pieni diritti successori, come se non vi fosse stata la separazione.
Tuttavia, in caso di separazione con addebito,al superstite spetterà un assegno vitalizio solo se già godeva degli alimenti e, dunque, se versava in uno stato di bisogno. Il valore dell’assegno non potrà pertanto essere superiore a quello degli alimenti versati dal coniuge quando era ancora in vita.
EREDITA’

Il coniuge superstite potrà avere diritto a un assegno periodico solo se versa in uno stato di bisogno e la sentenza di divorzio gli aveva riconosciuto il diritto a un assegno divorzile.

TFR: trattamento di fine rapporto

Il coniuge separato non ha alcun diritto sulla liquidazione dell’altro coniuge.
TFR: trattamento di fine rapporto

Il coniuge divorziato  potrà riceverne una percentuale al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge solo nel caso in cui non si sia risposato e sia titolare di assegno divorzile. La somma sarà equivalente al 40% dell’indennità totale rapportata agli anni in cui coincidevano il rapporto di lavoro e il matrimonio.
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ (pensione percepita da un familiare alla morte del lavoratore assicurato o del pensionato)

Tale pensione spetterà sempre al coniuge separato, anche in caso di addebito qualora godesse degli alimenti.
PENSIONE DI REVERSIBILITA’ (pensione percepita da un familiare alla morte del lavoratore assicurato o del pensionato)

Il coniuge divorziato avrà diritto a percepirla qualora non si sia risposato e l’altro coniuge fosse lavoratore assicurato prima della pronuncia del divorzio.
Qualora il lavoratore assicurato si fosse risposato, una quota della reversibilità spetterà comunque all’ex coniuge, oltre che al coniuge superstite.

 Molte sono dunque le differenze tra questi due istituti presenti solo nell'ordinamento italiano. 
Consensuale o giudiziale che sia, è sempre necessario farsi assistere da un legale di fiducia, in quanto molti sono i diritti da far valere e i doveri da assolvere, dei quali, fin quando le cose vanno bene, non se ne conosce neppure l'esistenza!

Avv. Guglielmo Mossuto




domenica 6 ottobre 2013

HAI DIFFICOLTA' A PAGARE LE RATE ? GLI INTERESSI POTREBBERO ESSERE NON PIU' DOVUTI. ATTENZIONE AI TASSI USURAI !






ATTENZIONE ATTENZIONE....continuano le 


sentenze favorevoli per le persone che hanno 

contratto debiti, che si sono indebitate con 

finanziarie e banche a interessi esorbitanti.


Oltre al capitale, molto spesso le somme da 

restituire sono gravate sia dagli interessi ma

anche  di altri oneri accessori e spesso occulti.

Se viene superato pertanto il cosiddetto tasso di 

soglia tale prestito viene considerato usuraio.

Pertanto è molto probabile che gli interessi 

applicati dalle banche e dalle società finanziarie 

siano usurari e quindi tali interessi 

debbano essere restituiti.


Problema : come calcolare il tasso di soglia per 

sapere se tale tasso è davvero usuraio?

Una recentissima sentenza della Corte di Appello 

di Milano, la numero  3283 del  22 agosto 2013 ha 

creato un precedente molto importante a favore del 

cliente correntista della Banca.

I Giudici hanno determinato che il tasso soglia, ai 

fini della verifica dell' usura deve essere composto 

dalla sommatoria di tutti i costi inerenti il 

finanziamento stesso.

Devono essere quindi sommati non solo gli 


interessi, ma anche le commissioni collegate al 

credito, le remunerazioni a qualsiasi 

titolo, compresa la polizza assicurativa che è 

collegata alla garanzia del rimborso del mutuo.


Quindi il calcolo deve essere omnicomprensivo di 

tutte le voci nessuna esclusa evitando così costi 

occulti per i clienti.

La conseguenza sarà pertanto la nullità non 

dell'intero contratto ma della sola clausola relativa 

agli interessi. 

Quindi il cliente potrà senz'altro agire contro la 


banca per riavere le somme percepite 

indebitamente che hanno superato il cosiddetto 

tasso di usura.



Consiglio:

è anche inutile improvvisarsi e andare in banca o 

alle finanziarie da soli chiedendo spiegazioni, 

sarebbe tempo perso...


Rivolgetevi pertanto anche al mio studio se volete, 

oppure al vostro legale di fiducia.


Spero di avervi aperto gli occhi...


Avv. Guglielmo Mossuto



mercoledì 2 ottobre 2013

IL PADRE “PARLA MALE” DELLA MADRE AL FIGLIO, COSA SUCCEDE? E VICEVERSA....SE E' LA MADRE CHE PARLA MALE DEL PADRE...


Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito cosa avviene qualora il padre demolisca la figura della madre agli occhi del figlio. Egli potrebbe perdere il diritto all’affidamento congiunto, soprattutto se risulta che tale comportamento si ripete nel tempo! Nel caso di specie, il marito aveva tenuto un comportamento ostruzionistico, impedendo gli incontri e screditando senza alcun motivo la madre, danneggiando l’equilibrio familiare, ma soprattutto quello psichico dei figli.

Logicamente stesso discorso se sarà la madre a demolire la figura del padre...

Tuttavia è la stessa Cassazione a auspicare una ripresa dei rapporti tra un genitori e i propri figli, indicando anche alcune soluzioni come il ricorso all’ausilio di professionisti in modo tale da evitare o comunque individuare in tempo i sintomi della cosiddetta “sindrome di alienazione parentale”. Una sindrome certamente molto discussa, della cui esistenza ancora si dibatte; tuttavia, tutto ciò è poco importante, quello che conta sono i figli, che per fortuna, sebbene non abbiano più un nucleo familiare unito, hanno ancora due genitori, un padre e una madre.

Non è giusto denigrare l’altro genitore gratuitamente, così come non è corretto, né nei confronti di se stessi né tanto meno verso i propri figli “chiudere gli occhi” e rinunciare a lottare per i propri diritti e per quelli della prole!


Avv. Guglielmo Mossuto

UNIONE DI FATTO: VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI E AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO.


Il diritto all’assistenza morale e materiale, il diritto alla fedeltà e alla sessualità e tutti i doveri derivanti dal matrimonio sono inquadrati quali diritti della persona e, pertanto, sono posti al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti.

La violazione dei diritti fondamentali della persona deve assolutamente trovare una qualche forma di protezione e di ristoro; a tal proposito, l’art. 2059 c.c. appare come il mezzo più adeguato per assicurare un’adeguata tutela risarcitoria della persona.
Tale protezione è fondata sul binomio diritti patrimoniali-diritti non patrimoniali e, dunque, si ha riguardo anche al danno morale, a quello biologico, nonché a tutti quei pregiudizi che seguono a una lesione di un interesse di rango costituzionale.

La famiglia è vista, in ambito giurisprudenziale e dottrinale, come nucleo di crescita, di reciproco rispetto, in cui gli individui ricevono riconoscimento e tutela come persone. Per questo motivo il rispetto della dignità e della personalità di tutti quei soggetti che costituiscono una famiglia è visto come diritto inviolabile.
Certo è che diritti parimenti inviolabili non possono ricevere diversa protezione sulla base dell’esistenza o meno di un vincolo matrimoniale.

La violazione dei diritti fondamentali della persona è configurabile, pertanto, oltre che in una famiglia tradizionalmente intesa, anche in una coppia di fatto che presenti le caratteristiche della serietà e della stabilità; la stessa legislazione si è andata progressivamente evolvendo in un’ottica di parificazione tra la famiglia di fatto e quella tradizionale, come è avvenuto per i figli legittimi e quelli naturali.

La nozione di famiglia infatti, a livello normativo, non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio ma può comprendere anche altri legami familiari di fatto, in cui le parti vivono fuori dal vincolo coniugale.

Così, come una moglie che vuole separarsi dal marito ed ottenere un eventuale risarcimento, in presenza di determinati presupposti (indicatore della situazione economica - ISE inferiore ad € 10.766,33), può essere ammessa al gratuito patrocinio, ugualmente può farlo una donna non sposata, ma stabilmente convivente con il compagno.

Logicamente occorre trovare poi un avvocato iscritto alle liste del gratuito patrocinio come il sottoscritto che potrà aiutarvi.... 

Avv. Guglielmo Mossuto