giovedì 24 ottobre 2013

TUTTE LE TUTELE PREVISTE PER CHI NON E' IN CONDIZIONE DI CURARE DA SOLO I PROPRI INTERESSI!



Quando un soggetto maggiorenne presenta delle limitazioni della propria capacità fisica o psichica, l’ordinamento interviene prevedendo degli istituti quali l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione.


Ai sensi dell’art. 2 del codice civile, infatti, con il compimento dei 18 anni di età si acquista la capacità di agire e cioè la capacità di compiere “tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa”.
atti che abbiano effetti giuridici.
Tuttavia, il soggetto in questione può non essere totalmente capace di porre in essere atti che provocano effetti sul piano giuridico, può non rendersi pienamente conto del valore degli atti che esegue; per questo motivo l’ordinamento ha predisposto 3 istituti a tutela di tale situazione.

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO è un istituto introdotto recentemente per tutelare coloro i quali non siano in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi. La peculiarità di tale misura risiede nel fatto che la capacità di agire del soggetto viene limitata il meno possibile in quanto residuano ampi margini di autodeterminazione e di discrezione per il destinatario. La nomina dell’amministratore di sostegno viene disposta dal giudice tutelare attraverso un decreto che sarà immediatamente esecutivo e che andrà a definire quali saranno gli atti nei quali dovrà intervenire l’amministratore di sostegno e con quali modalità. Qualora l’amministrato ponga in essere atti posti in essere in violazione della legge o del decreto, questi saranno annullabili.

L’INABILITAZIONE e la CURATELA: i casi di inabilitazione sono tassativamente indicati e ricorrono in caso di infermità abituale di mente, abitualità a spendere in modo disordinato e smisurato in relazione alle proprie capacità economiche, abuso di alcool o di stupefacenti e sordomutismo o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia. In tutti questi casi il soggetto inabilitato viene affiancato da un curatore il quale lo assiste e lo autorizza a compiere atti di straordinaria amministrazione; per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, l’inabilitato resta libero di compierli autonomamente.

L’INTERDIZIONE è la misura più gravosa e più restrittiva della libertà del soggetto; applicata agli infermi totali di mente, il tutore dovrà compiere tutti gli atti giuridici in sostituzione dell’incapace.
Due sono i presupposti dell’interdizione:
-         vizio di mente abituale;
-         inettitudine a curare i propri interessi a causa proprio del vizio mentale.
Vi è anche un’ipotesi di interdizione legale che è prevista come pena accessoria per coloro i quali sono condannati all’ergastolo o alla reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni.

L’interdetto è, pertanto, sottoposto alla stessa incapacità generale riconosciuta per i minori di 18 anni.
Il minore è di regola sottoposto alla POTESTÀ DEI GENITORI, potere-dovere irrinunciabile gravante su entrambi i genitori caratterizzato da una duplice natura:
-         personale: i genitori devono custodire, allevare, educare e istruire il minore;
-         patrimoniale: entrambi i genitori hanno la rappresentanza legale del minore, amministrano i suoi beni  e godono dell’usufrutto legale; tuttavia, per atti eccedenti l’ordinaria amministrazione necessitano della preventiva autorizzazione del giudice che si avrà solo in caso di evidente necessità o utilità per il minore.
Tuttavia, vi sono dei casi in cui questi vengono a mancare e si rende pertanto necessaria una qualche forma di tutela. Nel caso di scomparsa di entrambi i genitori ovvero di scomparsa di uno di essi e interdizione dell’altro, si apre il procedimento per la nomina di un tutore che provvederà sia all’amministrazione del patrimonio del minore sia alla sua cura personale.
Anche in questo caso, il legislatore ha previsto tre istituti al fine di sostenere il minore rimasto orfano o comunque privo, per qualsiasi altro motivo, di un soggetto capace di tutelare i suoi interessi:
1.       TUTELA:  il tutore viene nominato dal giudice tutelare nell’immediatezza dei fatti dai quali deriva la necessità dell’intervento; il tutore interviene sia sui rapporti patrimoniali sia su quelli personali, curando altresì l’educazione del minore. La scelta del tutore avviene sulla base dei criteri dettati dall’art. 348 c.c. e, pertanto, la tutela potrà essere:
-         volontaria, in caso di nomina da parte del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà sul minore;
-         legittima, se la tutela è affidata a un parente prossimo o a un affine del minore;
-         dativa, se è affidata a soggetti scelti liberamente dal giudice tutelare;
-         assistenziale se è affidata a un ente di assistenza.
2.      CURATELA: il curatore integra la volontà dell’emancipato o dell’inabilitato
3.   AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: anche per i minorenni emancipati, tale forma di tutela segue la disciplina dettata per i soggetti maggiorenni essendo, anche in questo caso, l’istituto che concede la più ampia discrezionalità.

Tutta la materia è di competenza del giudice tutelare, dotato di poteri di vigilanza e di intervento, anche disponendo dell’ausilio degli organi di polizia.
E’ necessario, dunque, rivolgersi ad un legale oppure direttamente al Tribunale al fine di assicurare una cura adeguata della persona e degli interessi del soggetto interessato.

Avv. Guglielmo Mossuto



Nessun commento:

Posta un commento