mercoledì 23 ottobre 2013

ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: SI HA ANCHE NEL CASO IN CUI IL CONIUGE NON ASSISTA L'ALTRO DURANTE LA MALATTIA





"Nella buona e nella cattiva sorte..." è questa la formula con la quale moglie e marito si giurano amore eterno, ma non solo!

Il matrimonio infatti è a tutti gli effetti un contratto e come tale comporta diritti e doveri, tra i quali, non da ultimo, l'obbligo di assistere il coniuge e di non abbandonarlo, tanto nella quotidianità, ancor più in caso di malattia, sia fisica che psichica.

Qualora il coniuge non adempia a questo obbligo, si potrà richiedere, in sede di separazione, l'addebito a carico del coniuge "trascurante" proprio a causa dell'abbandono del coniuge "trascurato"durante la malattia.


E' stata la stessa Corte di Cassazione, pochi giorni fa, a sancire detto principio; il dovere di reciproco accudimento permane, in qualunque situazione o condizione fisica/psichica possa trovarsi durante il matrimonio l'altro coniuge.

Le stesse malattie psichiche che, troppo facilmente e frequentemente vengono addotte a giustificazione di un inadempimento degli obblighi matrimoniali, non esimono dal dovere di sostenersi reciprocamente e pertanto non possono essere portati a sostegno dell'intollerabilità della prosecuzione del matrimonio.
Anzi, è proprio in tali casi che l'accudimento dovrebbe essere ancora più amorevole e attento!

Avv. Guglielmo mossuto 






   

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