venerdì 28 dicembre 2012

LA CONCLAMATA "ATTITUDINE" AL DIVORZIO PUO' ANNULLARE IL MATRIMONIO.


Tra le recenti decisioni della Suprema Corte, quelle inerenti il diritto di famiglia e nella fattispecie il divorzio, sempre più spesso mi lasciano sgomento.
E' il caso di questa pronuncia della Cassazione Civile secondo la quale è nullo il matrimonio quando risulti che anche uno solo dei coniugi, già prima di sposarsi, aveva delle serie titubanze sull’indissolubilità del matrimonio e di tali convinzioni non abbia fatto menzione all’altro coniuge.
La Cassazione  ha infatti riconosciuto efficacia, anche all’interno dello Stato italiano, alla pronuncia della Sacra Rota (il cosiddetto tribunale ecclesiastico) che abbia acclarato la mancanza di serietà del fatidico “si” e, conseguentemente, abbia dichiarato nullo il matrimonio.
Insomma, la propensione al divorzio di uno dei due nubendi costituisce una scappatoia per far dichiarare nullo, non solo per la Chiesa, ma anche per l’ordinamento italiano, il “sacro vincolo del matrimonio”.
Secondo la Suprema Corte, affinché la nullità del matrimonio, dichiarata in sede religiosa, abbia efficacia anche in sede civile , è sufficiente che la sentenza del tribunale ecclesiastico sia fondata su testimonianze degli amici della coppia, dalle quali si evinca il proposito di uno dei coniugi di divorziare.
Bisogna dunque dare prova che il proprio partner, quando ha contratto matrimonio, non considerava l’unione come indissolubile e che tale convinzione non fosse stata da questi manifestata all’esterno. In questo caso, il “si” risulterebbe infatti condizionato e non sincero.
Ottenuta la pronuncia di nullità del matrimonio dal tribunale ecclesiastico, affinché tale sentenza esplichi i propri effetti anche nello Stato italiano, è necessario avviare presso la Corte d’Appello un procedimento detto “giudizio di delibazione”.
La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, resa esecutiva nello Stato italiano tramite delibazione, consentirà di unirsi in nuove nozze con rito religioso cattolico .

Questa pronuncia conferma l’orientamento adottato già in passato dalla Corte. Infatti, con una sentenza del 2000, la Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo che, solo dopo aver contratto matrimonio, aveva scoperto nella moglie l’intenzione di non osservare il dovere di fedeltà per tutta la vita.
Tuttavia il dubbio amletico resta: perchè sposarsi con l'intenzione di divorziare?
Guglielmo Mossuto

giovedì 27 dicembre 2012

RICONOSCIMENTO DI MATERNITA' E DI PATERNITA'



A seguito di una precisa richiesta di una mia lettrice,ecco alcune utilissime nozioni sulla filiazione e sul riconoscimenti dei figli.
Il nostro sistema giuridico distingue due diversi rapporti di filiazione: la FILIAZIONE LEGITTIMA e la FILIAZIONE NATURALE.
Quando nasce un bambino i cui genitori sono uniti fra loro da un matrimonio valido, egli acquisisce lo stato di FIGLIO LEGITTIMO automaticamente con la denuncia di nascita che può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà.
Quando invece il bambino nasce da genitori non sposati fra di loro acquista lo stato di FIGLIO NATURALE.
Ciò avviene tramite l'atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale del Tribunale (sentenza di un giudice).
E' importante precisare che il genitore che riconosce il figlio deve aver compiuto il sedicesimo anno di età (se è minore di 16 anni non può assumere i diritti e doveri connessi alla genitorialità e il figlio è affidato temporaneamente ad altre persone).
Il figlio naturale può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita.
Se ad effettuare il riconoscimento è un solo genitore (generalmente la madre), al figlio verrà attribuito il suo cognome.
Se invece il riconoscimento viene effettuato da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita, il cognome attribuito sarà quello del padre.
Nel caso in cui il bambino, alla nascita, sia stato riconosciuto da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell'altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all'ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio. (Atto Pubblico o Testamento).
Se il figlio viene riconosciuto prima dalla madre e solo successivamente dal padre, acquisisce alla denuncia di nascita il cognome materno. Il seguente atto di riconoscimento paterno è determinante ai fini dell'attribuzione del cognome ma lo è altrettanto l'età del figlio:
- se il figlio è minorenne il cognome viene deciso dal Tribunale per i minorenni competente per territorio;
- se il figlio è maggiorenne può scegliere se assumere il cognome del padre in aggiunta a quello della madre, assumere il cognome paterno in sostituzione di quello della madre o mantenere quello della madre.
Se il figlio riconosciuto ha compiuto il sedicesimo anno di età deve dare il suo assenso al riconoscimento.
Se il figlio riconosciuto ha meno di 16 anni il genitore che per primo lo ha riconosciuto deve esprimere il suo consenso al riconoscimento successivo.

Altra situazione particolare è quella in cui si procede al riconoscimento di un figlio nascituro che viene utilizzata nel caso i genitori, al momento della dichiarazione di nascita non possano essere entrambi presenti, oppure nel caso di professioni pericolose. In questa eventualità, può essere effettuato il riconoscimento del bambino prima della nascita da parte della madre o di entrambi i genitori.

Esiste inoltre la possibilità che un bambino non venga riconosciuto dai genitori. In questo caso la dichiarazione di nascita verrà resa da chi ha assistito al parto e il cognome viene attribuito dall'ufficiale dello stato civile che deve seguire le indicazioni e i limiti indicati dall'ordinamento vigente.

La legittimazione, invece, attribuisce al figlio nato fuori del matrimonio (figlio naturale) la qualità di figlio legittimo.
Ciò avviene generalmente in seguito al matrimonio dei genitori naturali che hanno riconosciuto o riconoscono il figlio naturale.
E' importante inoltre precisare che in seguito all'entrata in vigore della leggesul diritto di famiglia del 1975 i figli naturali sono stati equiparati ai figli legittimi salvo per alcuni diritti successori.
Il disegno di legge in materia di filiazione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 2010, prevede che in futuro non ci siano più differenze fra figli naturali e legittimi.  Unico status giuridico, uguali diritti in materia di successione e di parentela, rivisti i diritti e i doveri nel rapporto tra genitori e figli: queste le più importanti novità introdotte dal provvedimento che ora dovrà essere esaminato dal Parlamento. I punti più rilevanti:
- si sposta l’attenzione dal concetto di “potestà dei genitori” al più generale concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli;
- accanto ai doveri dei genitori,  mantenimento, educazione e istruzione (già previsti dalla Costituzione), viene introdotto il diritto del figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
- s'introduce il principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati fuori dal matrimonio (le definizioni di “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”, sostituiscono quelle precedenti di “figli legittimi” e “figli naturali”, adeguando, in tal modo, il codice civile, alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della Costituzione);
- adeguamento della disciplina sulle successioni e sulle donazioni, al fine dell'eliminazione di ogni discriminazione tra figli;
- introduzione della nozione di abbandono, avendo riguardo alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che abbia comportato un’irreparabile compromissione nella crescita del minore, fermo restando che non potranno costituire un ostacolo al diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di indigenza dei genitori;
- viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore;
- si prevede, ai fini del riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell’età richiesta per esprimere il consenso.
Approfitto del post per ricordarvi che sono sempre disponibile a rispondere a qualsiasi domanda vogliate pormi e a qualsiasi approfondimento sul tema.
Guglielmo Mossuto

venerdì 21 dicembre 2012

STOP AGLI AUTOVELOX AUTOMATICI NEI CENTRI URBANI!



Ecco una interessante novità che di certo farà piacere a tutti gli automobilisti.
A seguito di un parere del Ministero dei Trasporti si è finalmente giunti ad una soluzione sul noto problema dei 'velox' cittadini:
Non si possono installare postazioni di autovelox automatiche (ossia senza la presenza di agenti) dopo i segnali di inizio del “centro abitato”, neanche se si tratta di comuni con meno di diecimila residenti.
Essi possono tuttavia essere installati prima di tali segnali, a congrua distanza da essi.
 Diverse sono poi le modalità a seconda del tipo di strada che si sta percorrendo e le limitazioni sono ulteriori:

1- Strade extraurbane nei centri abitati
Le strade extraurbane (per esempio, una strada statale) che attraversano un centro abitato perdono la caratteristica di strada extraurbana e, pertanto, su di esse non si possono più installare autovelox senza il presidio di un agente.
2- Strade a rapido scorrimento
Fanno eccezione a questa regola le strade extraurbane, che attraversano i centri abitati, a condizione che non siano dotate di intersezioni a raso, incroci e accessi privati e senza pedoni in circolazione. In tale ultimo caso, tali strade rimarrebbero strade extraurbane e su di esse sarebbe comunque concesso l’utilizzo di autovelox senza la presenza di operatori di polizia (previa autorizzazione del Prefetto).
Infine, resta invece invariata l apossibilità di utilizzo dei cosìddetti Autovelox presidiati, che  restano (senza ombra di dubbio) i più difficili da evitare e sopratutto da contestare.
In questi casi infatti non ci sono invece limiti all’utilizzo di autovelox, anche all’interno del centro abitato, se presidiati da almeno un organo di polizia stradale.

Guglielmo Mossuto.

FIGLI NATURALI E FIGLI LEGITTIMI: TUTTI UGUALI (E L' ERA ORA)!



Finalmente un passo in avanti verso L'Europa!
l'Italia, dopo tanti anni, è in grado di scrollarsi di dosso una normativa vecchia e impolverata che, in contrasto con l'attualità europea e mondiale, continuava a differenziare i figli nati fuori dal matrimonio da quelli nati all'interno dell'unione. 
Dal 27 novembre scorso è stato approvato alla Camera, in via definitiva, il progetto di legge riguardante la parificazione dei figli naturali ed operante un significativo spostamento di competenze verso il Tribunale ordinario per tutti quei procedimenti relativi all'affidamento dei minori (ex artt. 317 bis e 316), a scapito delle competenze del Tribunale per i minorenni (tassativamente indicate).
Ecco il nuovo art. 315 c.c. "Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico".

Sicuramente, oggi, l'Italia è un po' più vicina agli standard delineati dalle linee guida della Comunità Europea in tema di giustizia minorile ma la strada, non ci si illuda, rimane in salita.
Guglielmo Mossuto

giovedì 13 dicembre 2012

MANTENIMENTO DEI FIGLI: SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE




Come già capitato altre volte, tento di avvicinarmi ai tanti lettori che mi scrivono per dare, a chi ne abbia bisogno, importanti delucidazioni e chiarimenti in una materia così complessa come il diritto di famiglia. 

Questa volta mi sono soffermato sulla differenza che intercorre tra spese ordinarie e spese straordinarie che i il Giudice, in sede di separazione o divorzio è solito attribuire all'uno o ad entrambi i coniugi.
Infatti, accade spessissimo che con la sentenza di separazione o di divorzio, il giudice imponga al coniuge non collocatario dei figli di contribuire al loro mantenimento corrispondendo, oltre all’assegno mensile, il 50% delle spese straordinarie mediche, sportive, scolastiche e di svago.
E' chiaro che i problemi nascono quando si deve stabilire quali siano le “spese straordinarie” e quali invece rientrino nella “quotidiana gestione” della prole.
Non poche volte capita infatti che il genitore convivente anticipi le spese extra e poi, dopo averne chiesto la restituzione della metà all’ex, quest’ultimo si rifiuti di corrispondere la sua parte.
La Cassazione, nel tentativo di chiarire questo aspetto, ha definito le spese straordinarie quelle che conseguono a eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riferimento alla loro salute  (Cass. sent. n. 7672 del 19.07.1999).; oppure le spese che servono per soddisfare le esigente saltuarie e imprevedibili (Cass. sent. n. 6201 del 13.03.2009).; o, in ultimo, quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti (Cass. sent. n. 9372 del 08.06.2012)
Sono pertanto considerate spese ordinarie – e quindi rientranti già nell’assegno mensile erogato per il mantenimento – quelle che riguardino esigenze attuali e prevedibili dei figli, anche se parametrate nell’arco di un anno: tanto per fare qualche esempio, l’acquisto di libri scolastici e del materiale di cancelleria, dei quaderni, dell’abbigliamento per fare sport a scuola e della quota di iscrizione alle gite scolastiche, essendo obbligatorio, e non straordinario, che i figli frequentino la scuola.
Sono invece spese straordinarie quelle relative a esigenze saltuarie e imprevedibili dei figli, che non rientrano nelle loro consuetudini di vita. Proprio perché imprevedibili, il giudice non le può prevedere in anticipo già nella sentenza di separazione o divorzio. Per esempio, sono da considerare “extra” le spese mediche per interventi chirurgici o per fisioterapia, per gli occhiali da vista, per lezioni private.
- Non è considerata straordinaria la spesa legata alla assistenza di un figlio disabile in quanto volte a soddisfare bisogni ordinari, anche se specifici e individualizzati, di quel figlio (Cass. sent. n. 18618/2011).
Interessante è poi la regolamentazione delle spese per quanto riguarda le spese della baby sitter.
Tali spese si considerano ordinarie (e rientrano già nella previsione dell’assegno mensile) se ad essa il genitore affidatario fa abitualmente ricorso a causa dei propri impegni di lavoro; si considerano invece straordinarie se la baby sitter è stata utilizzata per una imprevedibile necessità del genitore di recarsi di un luogo distante da casa, per prestare – per esempio – assistenza a un parente ammalato o per partecipare a un matrimonio di un congiunto .
Quanto alle spese universitarie, la Cassazione ha ritenuto che esse giustifichino la richiesta al giudice di un aumento dell’assegno di mantenimento, in quanto sono spese destinate a durare nel tempo e non sono né saltuarie, né imprevedibili .

Se l’iscrizione a una scuola privata è stata decisa solo dal coniuge presso cui vive il figlio, senza il parere dell’altro genitore, quest’ultimo non è tenuto a contribuire alla spesa per la retta: ciò perché l’indirizzo scolastico deve essere deciso di comune accordo da entrambi i genitori (anche per via del fatto che oggi la regola è quella dell’affidamento condiviso).
 Se così non fosse, l’apporto di uno dei due coniugi si ridurrebbe a una mera erogazione di denaro.
Di seguito, per rendere ancor più chiaro il discorso, elenco una serie di altre ipotesi specifiche.
Sono infatti considerate spese straordinarie:
- le spese per far conseguire al figlio la patente di guida e per pagare eventuali sanzioni amministrative (Trib. Ragusa sent. n. 243/2011);
- le spese di soggiorno in uno Stato estero per la frequenza di corsi di lingua inglese, per le esigenze di apprendimento di uno studente universitario iscritto alla facoltà di lingue, intenzionato a intraprendere la professione di interprete ;
- le spese per l’acquisto di un motorino e del computer (considerati beni ormai necessari per garantire l’emancipazione dei figli e il loro arricchimento culturale) (Trib. Perugia, sent. n. 967/2011);
- l’acquisto di un apparecchio ortodontico che ha costo pari a più assegni di mantenimento. La spesa, tuttavia, perché possa essere rimborsata, deve essere concordata da entrambi i genitori, in quanto non si tratta di una spesa sanitaria urgente, bensì programmabile ;
- le spese per il ricevimento e il servizio fotografico in occasione di comunione e cresima ;
- le spese sanitarie per visite specialistiche.

Di contro, sono considerate spese ordinarie:
- le spese per i medicinali come antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco necessari per fronteggiare situazioni che rientrano nella normale gestione di vita quotidiana di un minore e che sono di uso frequentissimo (C. App. Catania, sent. 29.05.2008);
- le spese sanitarie per visite di controllo rutinarie;
- le spese sanitarie che derivano da ordinarie patologie dalla rapida evoluzione benigna.

Guglielmo Mossuto