venerdì 12 aprile 2013

IL REATO DI MANCATO PAGAMENTO DEL MANTENIMENTO.

Al giorno d'oggi e con la crisi che imperversa sul nostro Paese, aumentano sempre di più i casi di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento sia in favore dei figli sia in favore del coniuge.
Si va infatti dai casi di perdita del lavoro da parte del genitore obbligato, ai ritardi sistematici, a versamenti parziali, fino ai casi limite in cui l'onerato si spoglia di tutti i suoi averi, anche in modo fittizio, per non pagare il mantenimento.
Ad ogni modo, qualunque ne sia la causa, il mancato pagamento del mantenimento genera spesso e volentieri gravi disagi e gravi conflitti.
Un maggiore impatto e sicuramente più tutelato dal nostro ordinamento è senza dubbio il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli. 
La legge infatti non ammette che in caso di impoverimento del genitore obbligato, quest'ultimo possa non pagare. E' infatti necessario che anche se i suoi averi siano radicalmente diminuiti, quel poco che resta venga utilizzato per i figli.
Tuttavia, proprio il mancato assegno di mantenimento da vita a due differenti trattamenti sanzionatori a seconda se si tenta di ottenerne la corresponsione attraverso un procedimento civile, o un procedimento penale.
Da un punto di vista civilistico infatti, sarà possibile ottenere il pagamento del mantenimento attraverso prima l'ingiunzione di pagamento, seguita da un pignoramento sugli oggetti di proprietà dell'obbligato finanche al pignoramento presso terzi sullo stipendio o su conti correnti. 
Diversamente invece, in ambito penalistico, NON ogni mancato pagamento costituisce un reato penale.
L'omisssione del mantenimento infatti, costituisce un reato penalmente rilevante (ed in quanto tale, punito dalla legge) solo entro i limiti ben precisi stabiliti dal nostro codice penale:
L'art. 570 c.p. rubricato "violazione degli obblighi di assistenza familiare" dice:
"Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da € 100,00 a € 1,000,00.
Le  dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio o del pupillo o del coniuge:
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabile al lavoro, agli ascendenti al coniuge, il quale non sia legalemente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero del precedente comma..."
Il reato non è configurato dal mancato pagamento in quanto tale, quanto piuttosto dal fare mancare i mezzi di sussistenza.
Appare chiaro dunque che per la configurazione del reato e l'applicazione della pena prevista dalla norma, si applicherà quando la mancanza abbia determinato una obbiettiva situazione di disagio e difficoltà in relazione alle primarie esigenze di vita.
Ben diversa sarà dunque la situazione di un genitore che omette di versare l'assegno per un mese o due.
In tal caso infatti, pur essendo passibile di ingiunzione prima ed esecuzione poi, NON commette reato.
Analogamente non commette reato il genitore che saltuariamente versa l'assegno o ne versa meno ad esempio a mesi alterni.
Nonostante ciò è evidente che per i redditi medio-bassi il mancato pagamento del mantenimento può facilmente portare a stati di indigenza tale da integrare il reato.
Tuttavia, la denuncia non dovrebbe essere il mezzo per ottenere il mantenimento, quando sarebeb possibile recuperare le somme mediante un procedimento civile.
Se da un lato però è vero che in alcuni casi ci si rifugia troppo spesso nelle querele per ottenere i soldi di mantenimeto, talvolta aggravando ulteriormente situazioni già difficili, con un procedimento penale (come accade ad alcuni padri), dall'altro è anche vero che la denucnia penale ex art. 570 c.p. talvolta resta l'unico strumento, non sempre efficace, nei confronti di quei genitori che ignorano appositamente, e con dolo, il loro obbligo di mantenere i figli. 

1 commento:

  1. Nel contesto della legge, il termine "ascendente",sembra annullarsi nella trattazione generale della legge. Ma è purtroppo attualissima la realtà di genitori che perdono il lavoro e vengono a trovarsi in condizione di reale indigenza. la nostra forma mentis, crea circostanze per le quali, pur stringendo i denti ed arrivando anche al suicidio, non si ricorra a nessuna richiesta verso figli, ai quali tutto è stato dato, a cui non manca niente e spesso, di fronte a situazione di difficoltà, scelgono di sparire. Sull'argomento ho avuto modo di verificare che anchemolti avvocati civilisti, non siano affatto informati nel merito della legge di riferimento, la sua quindi, è un'azione quanto mai utile visti i tempi che corrono e la necessità che la famiglia onori la responsabilità dei legami che la compongono.

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