Cari amici, questo blog è stato creato per avere un contatto diretto con tutti voi. Sono sempre disponibile per chiunque abbia bisogno di un aiuto, un sostegno o semplicemente un consiglio in materia di diritto di famiglia, civile o penale. Vi terrò informati sulle più interessanti novità legislative e giurisprudenziali e terrò una rubrica nella quale periodicamente aggiornerò i miei interventi più recenti, pubblicati sulla carta stampata.
giovedì 21 febbraio 2013
SENTENZA STORICA DA STRASBURGO: SI' ALL'ADOZIONE LEGALE DEL FIGLIO DEL PARTNER GAY.
Da ormai qualche anno le coppie gay hanno animato diversi dibattiti non solo in ambito politico ma anche sociale e legale, legati principalmente a dei diritti attribuiti solo alle coppie etero.
E' chiaro che in un paese come il Nostro le opinioni discordanti sulla questione vanno da un estremo all'altro.
Tuttavia l'Italia deve fare i conti con le sempre più presenti ingerenze derivanti dall'appartenenza del Bel Paese all'UE che di certo non facilita la questione.
Ed è proprio la varietà di culture occidentali presenti sotto la bandiera dell'Unione Europea che ci porta ad affrontare nuove problematiche già superate in altri Paesi.
Ebbene, da un illustre organo dell'Unione, nella fattispecie la Corte Europea dei Diritti Umani, che deriva la pronuncia che, forse, potrebbe dare una svolta decisiva al riconoscimento di importanti diritti per le coppie omosessuali.
Ma vediamola nel dettaglio.
IL FATTO:
In Austria, una coppia di donne si era rivolta al Tribunale del luogo competente affinchè si esprimessero favorevolmente sulla possibilità di una delle due donne di adottare legalmente il figlio dell'altra.
Il Tribunale adito rigettava il ricorso impedendo alla ricorrente di adottare il bambino.
LA DECISIONE:
Contro questa pronuncia la coppia interpellava la Suprema Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Nella sentenza di Strasburgo, sede dell'organo giurisdizionale, testualmente si legge " l'Austria ha violato i diritti dei ricorrenti perchè li ha discriminati sulla base dell'orientamento sessuale del partner", tenendo in considerazione che in Austria l'adozione è consentita alle coppie eterosessuali non sposate.
Orbene, nonostante la sentenza sia stata emanata nei confronti dell'Austria, il disposto dei giudici, in quanto organismo europeo internazionale, va esteso a tutti i 46 paesi del Consiglio d'Europa, Italia compresa.
Pertanto con il recepimento della pronuncia, anche nel nostro paese verrebbe data la possibilità alle coppie gay di adottare legalmente dei bambini seppur figli dell'attuale partner.
Questa possibilità, se da un lato sarebbe di certo da annoverare tra uno dei più importanti passi in avanti per l'integrazione sociale e il completo riconoscimento delle coppie omosessuali, dall'altro innescherebbe un aspro dibattito politico e sociale che di certo non gioverebbe a nessuno, men che meno ai diretti interessati che sistematicamente verrebbero strumentalizzati per la difesa dell'uno o dell'altra posizione.
A mio parere sarebbe assai più utile (e certamente più risolutivo) se fin da subito ci si attivasse per un percorso culturale volto ad eliminare odiosi pregiudizi frutto di una mentalità ormai retrograda, in favore di una nuova coscienza sociale senza dubbio più tollerante, in cui ognuno possa sentirsi libero di esprimere ciò che sente.
Guglielmo Mossuto.
mercoledì 6 febbraio 2013
#AVVOCATOMOSSUTOVITAINDIRETTA FIGLI CONTESI: LA STORIA DI UN PADRE LONTANO DAI FIGLI.
Famiglie spaccate, divise, dove a subire le conseguenze sono sempre i figli.
Anche questa volta alla "Vita in diretta" per denunciare e far conoscere la difficile situazione di Roberto, un padre separato come ce ne sono tanti.
Tuttavia Roberto non può vedere i suoi figli da ormai 7 mesi.
I suoi ragazzi di 14 e 12 anni sono lontani, in Austria. Da luglio dello scorso anno la madre li ha portati via e non gli concede di vederli.
Ma purtroppo non è tutto.
A seguito di un lungo e difficile procedimento presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze, Roberto è riuscito ad ottenere l'affido condiviso dei figli e l'obbligo per la madre di farli restare in Italia.
Ma non è bastato.
Nonostante il provvedimento del Tribunale fiorentino, Roberto non riusciva a trascorrere del tempo con i figli a causa degli ostacoli che di volta in volta si frapponevano per l'atteggiamento ostativo della madre.
Ebbene anche il Tribunale austriaco (luogo di residenza della madre) ha avallato la posizione di Roberto.
Con un provvedimento favorevole anche il Tribunale straniero ha accolto le richieste del padre per poter stare con i figli.
Dopo una dura battaglia legale si è finalmente aperto uno spiraglio.
Ci sono ottime probabilità che la situazione abbia un lieto fine ed i ragazzi possano tornare a frequentare anche il padre.
Ad ogni modo una cosa è certa: entrambi i genitori, in ogni Stato ed i in ogni paese, hanno il diritto di trascorrere del tempo con i propri figli, stare con le persone che amano e trascorrere con loro dei momenti che rimarranno stampati nella nostra memoria, per la vita.
La legge tutela la famiglia, ed il nostro compito è lottare per far valere questi diritti.
Sempre e dovunque.
Guglielmo Mossuto.
martedì 5 febbraio 2013
CHE FARE IN CASO DI SINISTRO STRADALE?
Cari lettori,
sperando di essere utile a molti di voi, con questo post di oggi
cercherò di illustrare le modalità di comportamento in caso di incidente
stradale.
Nonostante alcuni comportamenti possano sembrare intuitivi, molto
spesso quando ci capita un incidente, magari con feriti, entriamo in confusione
e la mancanza di qualche piccolo semplice accorgimento in quei momenti, spesso
può costarci caro.
E’ lo stesso codice della strada che stabilisce e disciplina il
comportamento in caso di incidente.
In tal caso, allorquando il sinistro sia comunque ricollegabile al
proprio comportamento (anche se si tratti di comportamento lecito), il
conducente ha due obblighi imprescindibili:
-
l’obbligo di fermarsi
-
l’obbligo di prestare soccorso a
coloro che, eventualmente, abbiano subito danni.
In
relazione all’obbligo di fermata, tale incombente non si considera assolto se
il conducente si fermi solo temporaneamente, per poi riprendere la marcia.
È infatti necessario
attendere, sul luogo del sinistro, l’arrivo dei soccorsi e delle forze di
polizia per farsi identificare. L’obbligo non ammette deroghe.
Oltre a fermarsi, dopo aver
predisposto l’apposito triangolo, è necessario, quando possibile e senza creare
eccessivo intralcio alla circolazione, evitare di modificare lo stato dei luoghi e
disperdere le tracce utili per l’accertamento, da parte delle autorità, delle
responsabilità del sinistro.
Ogni conducente ha l’obbligo di fornire le proprie generalità alla
controparte danneggiata e alle autorità eventualmente intervenute, nonché ogni
altra informazione utile affinché quest’ultima possa provvedere a richiedere il
risarcimento alla compagnia di assicurazione.
In riferimento al secondo dei due obblighi essenziali, l’obbligo
di prestare soccorso ai feriti non significa assolutamente obbligo di un
intervento medico (respirazione artificiale, ecc.). Ciò determinerebbe infatti
il rischio di aggravare ulteriormente la situazione del danneggiato. “Prestare
soccorso” significa invece allertare i soccorsi e
prendere le opportune precauzioni per evitare che si verifichino altri
incidenti.
A seguito di diverse addende normative, il medesimo obbligo
di soccorso si applica anche nel caso in cui i danneggiati siano animali.
In tal caso l’obbligo di soccorso è esteso sia per gli animali d’affezione (ossia animali
domestici come cane, gatto, criceti), sia da reddito (v. bovini, ovini e suini) sia da fauna
selvatica.
Appare evidente che proprio tale obbligo di prestare soccorso incombe
non solo nei confronti dell’autore del cui comportamento sia rilevante per il
sinistro, ma anche su chiunque sia rimasto coinvolto nello stesso anche senza
aver posto in essere alcuna azione (per es. un soggetto terzo trasportato di un
veicolo che ha investito l’animale).
In tal caso, la violazione
dell’obbligo di fermarsi e prestare soccorso è sanzionata con una multa da 82 a 328 euro.
Guglielmo Mossuto
martedì 15 gennaio 2013
LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI: GIUDIZIALE E CONSENSUALE.
La separazione personale dei coniugi è un istituto
fondamentale di quella branca del diritto civile, definito Diritto di famiglia.
Tale istituto è regolamentato dalle
norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da
una serie di norme speciali.
La disciplina che il codice stesso dedica a questo istituto distingue due
differenti modalità di procedimento detti rispettivamente “separazione giudiziale” e
“separazione
consensuale”.
La separazione consensuale è
quel procedimento attraverso il quale sia il marito che la moglie, di comune
accordo, decidono di separarsi, individuandone condizioni comuni.
Ne consegue che presupposto essenziale per addivenire ad una separazione di
questo tipo è l’accordo di entrambi i coniugi sulle diverse questioni che
possono o hanno già investito, l’unione matrimoniale (diritti patrimoniali, mantenimento
del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione
della casa coniugale).
In tal caso l’autorità giudiziaria avrà una funzione
dichiarativa.
Il tribunale
infatti, mediante decreto di omologa, renderà efficace la separazione secondo
le condizioni determinate dalle parti.
Il procedimento ha inizio con il deposito del ricorso,
che può essere sottoscritto da uno o da entrambi i coniugi.
In tale ricorso
possono essere contenute le modalità (eventualmente già concordate) della
separazione, ma in ogni caso è sufficiente l’asserzione che si è raggiunto
l’accordo che si ritiene possa essere raggiunto.
All’udienza fissata dinanzi al Presidente del
Tribunale competente, i coniugi dovranno comparire personalmente affinché possa
essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del
Presidente del Tribunale. Quest’ultimo potrà altresì adottare eventuali
provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti.
Qualora tali accordi vengano ritenuti equi e non
pregiudizievoli per i figli, la separazione verrà omologata di diritto.
Differentemente dalla separazione consensuale, la separazione giudiziale presuppone il mancato
accordo tra i due coniugi.
In tal caso il ricorso viene presentato da uno solo
dei coniugi e notificato, a seguito di fissazione dell’udienza dinanzi al
Tribunale, all’altro coniuge.
La prima udienza del giudizio prevede anche in questo
caso la comparizione personale dei coniugi, e avviene con le medesime modalità
della separazione consensuale. In tale fase infatti il Presidente del Tribunale
può. Adottare i provvedimenti che ritenga necessari ed urgenti a tutela
dell’altro coniuge e della prole ( ad es. Assegno di mantenimento ed
assegnazione della casa coniugale).
Successivamente, il procedimento si svolge secondo le
forme del procedimento ordinario al termine del quale verrà emessa una sentenza
di separazione.
Ad ogni modo, le condizioni stabilite in sede di
separazione giudiziale, possono essere
modificate o revocate allorquando intervengano fatti nuovi che mutano la situazione
di uno dei due coniugi o del rapporto con i figli. Tale modifica potrà essere
fatta con un ulteriore procedimento di “modificazione delle condizioni di
separazione”.
A seguito della riforma del diritto di famiglia del
1975 è stata eliminata la necessità di una colpa come fondamento del diritto di
chiedere la separazione, che oggi, prescinde dal consenso dell’altro coniuge e
può essere fatto dipendere da “fatti tali
da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio all’educazione della prole”. mentre l’eventuale violazione dei
dovrei che derivano dal matrimonio può costituire – solo a richiesta di uno dei
coniugi- fondamento di una pronuncia accessoria, con la quale viene dichiarato
a quale dei coniugi è addebitabile la
separazione.
Una delle caratteristiche che differenzia la
separazione dal divorzio è il carattere transitorio della separazione stessa.
In ogni momento (durante la vigenza della separazione) la coppia può
ricongiungersi senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti
dalla separazione.
Tuttavia, per rendere formale la riconciliazione, i
coniugi possono anche recarsi presso il Comune di appartenenza e rilasciare
un’apposita dichiarazione.
Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento
giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per
rilasciare un'apposita dichiarazione
Guglielmo Mossuto
martedì 8 gennaio 2013
DIFFAMAZIONE SUL WEB: RISARCIMENTO SALATO PER UN INSULTO IN RETE.
Cari lettori, è proprio il caso di dirlo: State attenti a ciò che pubblicate in rete.
Anche un semplice video su internet a seguito di un litigio con la ragazza, può costarvi molto ma molto caro!
Un banale insulto alla ex, se reso pubblico sul web, potrebbe creare non pochi problemi.
Il Fatto:
In provincia di Venezia un ragazzo diciottenne è stato condannato dal Tribunale del capoluogo veneto a seguito di alcuni insulti pubblicati sul noto sito internet.
Nella fattispecie l'imputato aveva pubblicato un filmato nel quale, levandosi qualche "sassolino dalla scarpa", si scagliava contro alcune persone e suoi conoscenti. Tra questi vi era la ex-fidanzata.
Quest'ultima, venuta a conoscenza della pubblicazione, dopo aver visto il materiale, denunciava l'ex per reato di diffamazione.
LA DECISIONE:
Ebbene, il Tribunale di Venezia dopo aver accertato la responsabilità esclusiva del ragazzo, rilevabile non solo dal nickname ma anche dalle sue reiterate dichiarazioni di essere l'autore del video, condannava il giovane.
Non solo.
Oltre alla sanzione penale il giovane veniva condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di ben 10.000 € oltre alla multa e alle spese legali.
Nella fattispecie l'imputato aveva pubblicato un filmato nel quale, levandosi qualche "sassolino dalla scarpa", si scagliava contro alcune persone e suoi conoscenti. Tra questi vi era la ex-fidanzata.
Quest'ultima, venuta a conoscenza della pubblicazione, dopo aver visto il materiale, denunciava l'ex per reato di diffamazione.
LA DECISIONE:
Ebbene, il Tribunale di Venezia dopo aver accertato la responsabilità esclusiva del ragazzo, rilevabile non solo dal nickname ma anche dalle sue reiterate dichiarazioni di essere l'autore del video, condannava il giovane.
Non solo.
Oltre alla sanzione penale il giovane veniva condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di ben 10.000 € oltre alla multa e alle spese legali.
Guglielmo Mossuto.
Iscriviti a:
Post (Atom)



