venerdì 28 giugno 2013

ABBANDONO DELLA CASA CONIUGALE: “SE NE E’ ANDATO, GLIELA FACCIO PAGARE!” NON VA PROPRIO COSI’!

Al fine della dichiarazione di addebito della separazione non è sufficiente né l’inosservanza dei doveri coniugali né l’abbandono della casa coniugale in sé.
coniugi, al momento del matrimonio, oltre a giurarsi amore eterno, contraggono reciprocamente vari obblighi da rispettare in costanza di matrimonio; tuttavia la violazione di tali doveri deve essere la causa del fallimento del matrimonio affinché possa essere addebitata al coniuge inadempiente la separazione.separazione[1].
Ugualmente nel caso dell’abbandono della casa coniugale…l’allontanamento del coniuge, infatti, deve incidere profondamente nell’interruzione della convivenza, rappresentandone la “causa effettiva e determinante”[2].
Non dobbiamo dimenticare però l’esistenza della “giusta causa” che si ha, ad esempio, nel caso in cui il coniuge abbandona il tetto coniugale in seguito alla condotta dell’altro che rende impossibile e intollerabile la prosecuzione della convivenza. Non sono necessari dunque atti di violenza, ingiurie e quant’altro; è sufficiente un contesto di vicendevole intolleranza.


Guglielmo Mossuto



[1] Trib. Milano, sent. n. 3064/2013.
[2] Cassazione civile , sez. I, sentenza 24.02.2011 n° 4540





giovedì 27 giugno 2013

BONUS BEBE’! CHI, COME, DOVE, QUANDO E PERCHE’!



Essere madri senza rinunciare al proprio lavoro è possibile!
Il Governo ha stanziato infatti con il Decreto del Ministero del Lavoro del 22/12/2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/2/2013, un fondo pari a circa 60 milioni di euro a sostegno della genitorialità.
Il "bonus Bebè" è previsto, oltre che per l'anno in corso, anche per il 2014 e il 2015, essendo, per il momento, una facilitazione economica a carattere sperimentale; attraverso tale contributo lo Stato vuole favorire il rientro al lavoro delle neo-mamme al termine del periodo di maternità obbligatoria, senza quindi dover ricorrere al congedo parentale, indispensabile per chi non ha nè l apossibilità di pagare una baby sitter o la retta dell'asilo nido nè il sostegno da parte famiglia.
IN CHE MODO E' EROGATO E A QUANTO AMMONTA IL BONUS BEBè?
Questa misura, volta a sostenere la genitorialità in ogni suo aspetto, consiste infatti in un buono del valore di 300€mensili destinato al pagamento di una tata che si occupi del figlio mentre la madre è al lavoro oppure in un asilo nido; 300€ mensiloi che, sebbene in un primo momento possano sembrare pochi, in realtà rappresenta un sostegno concreto dal parte delo Stato nei confronti delle famiglie sempre più alla ricerca del modo di far tornare i conti a fine mese.
Si tratta dunque di un contributo vincolato, il cui versamento avverrà attraverso:
-          l’emissione di voucher o di buoni lavoro INPS destinati unicamente al pagamento di una baby sitter
-          il pagamento diretto della retta dell’asilo nido convenzionato
TUTTE LE MADRI POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA??? Le cose non stanno proprio cosi...Possono, infatti, fare domanda per il bonus bebè  esclusivamente le madri, anche adottive o affidatarie, lavoratrici dipendenti oppure iscritte alla gestione separatadi bambini nati dopo il 1° gennaio 2013 o gestanti la da data del parto delle quali sia fissata non oltre il 10 novembre 2013. Inoltre, nel caso di due o più gemelli, la madre dovrà presentare una domanda per ogni figlio.
Non solo escluse da questo contributo neppure le lavoratrici part-time, verso le quali il beneficio è riproporzionato in base alle ore di lavoro da esse svolte.
CHI NE E’ ESCLUSO?
Sono escluse, tra le latre, tutte le donne esercenti attività commerciali, nonchè coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, imprenditrice agricole, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi dell'infanzia o dei servizi privati convenzionati, le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti delle pari opportunità.
LA DOMANDA
La presentazione della domanda avviene per via telematica, attraverso il sito WEB istituzionale dell’INPS accedendo tramite PIN (da richiedere online al seguente link: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp) al percorso: Al servizio del cittadino // Autenticazione con PIN // Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito // Invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia.
La richiesta del bonus bebè 2013 si può fare per un periodo massimo di sei mesi, termine che si riduce a 3 mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata, e soltanto negli undici mesi successivi al rientro dal congedo di matenrità. 
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 11.00 del 1° luglio 2013 fino al 10 luglio 2013.
Nel momento in cui la lavoratrice compilerà il  modulo di richiesta dovrà:
-          indicare se intende beneficiare del contributo per la retta dell’asilo oppure se desidera ricevere i voucher per il pagamento di una baby sitter;
-          indicare il numero di mesi in cui intende beneficiare del bonus, qualora diverso dai sei mesi previsti;
-          rinunciare al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
-          autocertificare la dichiarazione ISEE presentata. La dichiarazione ISEE ha validità annuale ed è essenziale nella redazione della graduatoria finale, per al definizione della quale farà fede la data e l’orario di invio

La graduatoria sarà pubblicata nel sito INPS nei 15 giorni successivi alla scadenza del bando, dunque entro e non oltre la fine del mese di luglio.

Guglielmo Mossuto.

venerdì 31 maggio 2013

DIRITTO DI VISITA DEI GENITORI: COSA SUCCEDE SE UNO DEI DUE OSTACOLA L'ALTRO?


Uno dei momenti più difficili in un procedimento di separazione, specialmente se giudiziale, è la decisione del giudice di domiciliare i figli presso uno dei genitori, con il diritto di visita dell’altro nei giorni e d orari stabiliti dallo stesso.
Capita molto spesso tuttavia che il genitore non collocatario dei figli non riesca a vedere i bambini a causa di atteggiamenti ben poco collaborativi dell’altro genitore.
Tali comportamenti che potremmo facilmente definire ostruzionistici possono concretizzarsi in diverse attività poste in essere dal genitore collocatario al fine di ostacolore il diritto di visita dell’altro genitore.
Sotto quest’aspetto una delle modalità più classiche  di attuazione riguarda la mancata disponibilità del genitore affidatario di collaborare per favorire le visite con ‘altro genitore adducendo magari scuse poco credibili o, nei peggiori dei casi, trasferendosi in località difficilmente raggiungibili proprio per sfavorire gli incontri con l’altro genitore.
Di frequente, poi, il genitore non affidatario o non collocatario viene tenuto fuori da scelte fondamentali per la vita del figlio (problemi di salute, scelte di indirizzo scolastico, ecc.), venendo informato solo a cose fatte. La giustificazione viene spesso ricondotta all’indole troppo ansiosa o invadente del genitore che potrebbe in qualche modo ledere l’equilibrio psicofisico del minore.
Non solo.
Molto spesso capita che il genitore in presenza dei figli o rivolgendosi direttamente a loro, parlino male dell’ex moglie / marito riversando su di loro  accuse e minacce di vario tipo, fino addirittura ad arrivare in sede giudiziarie come spesso accade nelle ipotesi di querele per maltrattamenti o sottrazione di minori.
Chiaramente tutti questi comportamenti, possono portare alla grave conseguenza di una sospensione delle frequentazione genitori-figli, o l’applicazione degli incontri protetti (con la supervisione di un educatore), che certamente sminuiscono e non poco la figura genitoriale.
Avverso tali frequentissimi comportamenti può tuttavia attivarsi il genitore danneggiato, mediante intervento di un legale.
Anche nell’ipotesi limite di affido esclusivo infatti, le decisioni di maggior interesse per i figli, spettano ad entrambi i coniugi. Ne deriva che, ogni comportamento ostativo volto ad ostacolare l’altro genitore sarà considerato grave e pertanto sottoposto all’attenzione del giudice il quale, anche in corso di separazione, avrà diversi strumenti con i quali sanzionare tali pericolosi atteggiamenti. 
Se, ad esempio, vi siano degli oggettivi mutamenti nella vita del figlio (riguardanti la salute o le sue scelte di vita quotidiana, un trasferimento improvviso), il genitore non collocatario potrà chiedere una modifica delle condizioni e delle modalità degli incontri programmati stabiliti dal giudice. Alternativa a tale strada, sempre percorrebile in sede civile è senza dubbio la possibile azione di ammonimento allorquando uno dei coniugi si macchi di gravi inadempienze o di atti che pregiudichino il minore o siano di ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento – la possibilità da parte del giudice di modificare i provvedimenti in vigore tra le parti, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore e dell’altro genitore, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Non bisogna dimenticare che, nei continui alterchi tra i genitori, le vere vittime restano i figli.
Tali bambini infatti, a seconda del grado di conflitto che serpeggia nella coppia, finiscono per soffrire importanti disturbi, non solo alimentari ma anche stati di ansia o alterazioni del comportamento che gli rendono difficile anche la vità nella società.


Allora, dinanzi a strumenti giudiziari inidonei a fronteggiare il problema, almeno i genitori non dovrebbero dimenticare che quando il rapporto tra di loro finisce, i figli continuano ad avere un padre e una madre e, soprattutto, hanno il diritto di non dover scegliere tra uno di loro.

Guglielmo Mossuto.

giovedì 23 maggio 2013

DISEREDAZIONE: COME E QUANDO E' POSSIBILE.





La volontà del defunto deve essere considerato come il principio guida in questo strano e complesso mondo delle successioni.
Sarà proprio la volontà del defunto ad avere valore anche dopo la vita. Proprio a tal proposito di fondamentale importanza assume anche la volontà per il testatore di poter escludere qualcuno dal proprio testamento (massima espressione della volontà dell'individuo).
Orbene, la diseredezaione, ovvero impedire ad un futuro erede legittimo di acquistare il patrimonio del defunto, è permessa nel nostro ordinamento, ma entro alcuni limiti.
Tali limiti vengono esplicitamente stabiliti dalla legge che vengono generalmente definite “cause legali di indegnità”.
In altre parole la legge esclude l’erede legittimo dalla successione perché tale erede si è reso responsabile di alcuni atti particolarmente gravi che meritano tale discredito, ritenendolo indegno.
Tali gravissime circostanze consistono in:
-         Perdita definitiva della potestà sui figli;
-         Commissione di particolari reati contro la persona della cui successione si tratta, dei suoi parenti o del coniuge,
-         Fabbricazione di un testamento falso;
-         Raggiri ed atti violenti finalizzati ad indurre, cambiare, revocare o impedire il testamento altrui.
Può tuttavia capitare che nonostante un erede si comporti in maniera moralmente e concretamente assai discutibile anche nei confronti del defunto quando era in vita ad esempio, non ricorrano le citate cause di indegnità. In tal caso sarà ugualmente possibile diseredarlo?
Ebbene si!
In tal senso si parla di diseredazione in senso stretto.
Attraverso la redazione del testamento infatti, il defunto potrebbe voler escludere una determinata persona dalla propria successione. L’erede che ha avuto un comportamento spregevole non erediterà nulla e i beni caduti in successione andranno agli altri eredi.
Tuttavia non sempre è possibile escludere qualcuno dal nostro testamento. La legge tutela infatti, i cosìdetti eredi legittimi (cfr mio precedente post sulle successioni) i quali NON potranno in nessun caso essere diseredati.
Nello specifico i genitori, i nonni, i figli, i nipoti ed il coniuge non potranno essere elusi dalla successione. A tali soggetti viene infatti garantita l’immunità su di una quota d’eredità che, anche se non attribuita con il testamento, sarebbe possibile far tutelare dinanzi al Tribunale attraverso il giudizio di impugnazione del testamento.
In sostanza coloro che potranno essere diseredati saranno i fratelli, i loro discendenti e tutti coloro che non ricadono nelle categorie tutelate dalla legittima.
La legge non prevede una particolare formula per poter procedere alla diseredazione all’interno di un testamento. Sarà pertanto ben possibile diseredare un fratello indegno attraverso la semplice dicitura “diseredo mio fratello Tizio” o “escludo dal testamento mia zia Caia”.
Guglielmo Mossuto

venerdì 10 maggio 2013

FORMULARIO: LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE, ECCO COME!


TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORSO EX ART. 710 C.P.C.

Nell’interesse del Sig. TIZIO, nato in Firenze il _____________ (CF._______________) e residente a _____________Via________ n.___, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale dei Mille n. 82 presso lo studio dall’Avv. Guglielmo Mossuto C.F. _________________, che lo rappresenta e difende (il quale dichiara sin d’ora di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 055-581011 o all’indirizzo e-mail avvocatomossuto@tin.it oppure all'indirizzo di posta certificata guglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati. ),  giusta procura a margine del presente atto
CONTRO
CAIA, nata a _________ C.F. _________________, residente in____________ n.____.

PREMESSO IN FATTO

che con decreto______veniva omologata dal Tribunale di _______in persona del Presidente Dott. ________________________ la separazione consensuale tra Tizio e CAIA (doc.1)
che tra le statuizioni di carattere economiche assunte di comune accordo tra i coniugi era compreso anche il pagamento della somma di € ______ che il Sig. TIZIO s’impeganva a versare alla moglie a titolo di contributo al mantenimento della ex moglie, almeno fin tanto che la stessa non avesse raggiunto l’indipendenza economica;
che nel ricorso per separazione consensuale la Sig.ra Caia dichiarava di percepire uno stipendio mensile netto pari ad € _____
che a seguito dell’omologa di separazione, è emerso che la signora CAIA, non più gravata da oneri di locazione in quanto ha ormai da diverso tempo intrapreso una nuova convivenza con un nuovo compagno, ha migliorato la propria posizione lavorativa e conseguentemente il proprio reddito da lavorodiepndente, percependo uno stipendio mensile di gran lunga superiore a quanto dichiarato in sede di separazione;
che viceversa, il reddito mensile del SIg. TIZIO è notevolmente diminuito a causa della crisi finanziaria oltre ad essere gravato di un mutuo ipotecario contratto con l’istituto di credito_____
Di fatto, al netto delle rate inerenti al mutuo ipotecario, al Sig. TIZIO non residuano sufficienti entrate tali da garantire al tempo stesso la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della ex-moglie;
Nonostante i diversi tentativi esperiti, ad oggi non è stato possibile raggiungere un accordo economico in punto di quantum.
IN DIRITTO

L'art. 710 cpc prevede che le parti possano sempre chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
***
Tanto premesso, il Sig. TIZIO come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in camera di consiglio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la modifica della situazione abitativa in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui ai punti sopra esposti nel verbale di separazione omologato il 12.01.2011 :

IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era stato concesso nel giudizio per separazione consensuale.
IN VIA SUBORDINATA:
ridurre l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in termini di Giustizia, tenendo presente l’avvenuto acrescimento del reddito della SIg. CAIA e delle disagiate condizioni economiche dell’obbligato.

Si produce:
copia ricorso per separazione omologata
documenti comprovanti su quello che vogliamo sostenere...... ;

Firenze, ________
Avv. Guglielmo Mossuto