lunedì 26 novembre 2012

DIMISSIONI DEL LAVORATORE: ANNULLAMENTO. QUANDO è POSSIBILE?


- Sperando di fare una cosa gradita a molti dei miei lettori, vorrei svolgere alcune precisazioni in riferimento ad una materia assai delicata come il diritto del lavoro, con specifico riferimento alle dimissioni presentate in situazioni particolari, ad es. perchè indotte dal datore di lavoro
Molti di Voi, in diverse sedi, mi hanno fatto la medesima domanda: "Avvocato, ho già consegnato le mie dimissioni, è possibile annullarle??".
A tal proposito, e per rispondere a tanti di voi che si sono trovati in questa spiacevole situazione, è necessario fare una preliminare precisazione.
Le dimissioni del lavoratore, rassegnate sotto minaccia di licenziamento per giusta causa, sono suscettibili di essere annullate per violenza morale solo qualora venga accertata l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento.
Tale inesistenza sussiste quando non vi sia alcun inadempimento da poter addebitare al dipendente, 'costretto alle dimissioni'.
Differentemente se le dimissioni sono state rese in stato di incapacità di intendere e di volere, non è necessario accertare che il lavoratore fosse, al momento dell’atto, in uno stato di totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che tali facoltà siano risultate diminuite in modo tale da impedire la formazione di una volontà cosciente.
Quando ci troviamo poi di fronte alla permanenza del rapporto di lavoro ripristinato in conseguenza della nullità delle dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di interdizione di cui all’art. 1 della L. n. 7 del 1963 (dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione dello stesso), ripristinabile a semplice richiesta della lavoratrice, si esclude l’indennizzabilità dello stato di disoccupazionealla stregua della normativa previdenziale.
Ancora, nel caso di annullamento per violenza morale delle dimissioni o della risoluzione consensuale, sono dovute al dipendente le retribuzioni maturate medio tempore, essendo irrilevante che il dipendente stesso abbia o no formalmente offerto la propria prestazione al datore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione di fatto del rapporto.
Invece, in caso di licenziamento seguito da dimissioni del lavoratore, in mancanza della prova rigorosa dell’esistenza di una più ampia e complessa fattispecie di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – il cui onere incombe sulla parte che intenda avvalersene – le dimissioni sono nulle in quanto atto mancante di causa essendo il rapporto di lavoro già estinto a seguito del recesso intimato dal datore di lavoro.
Da queste poche nozioni, appare evidente la complessità della materia. 
Vi invito dunque, qualora avesse intenzione di presentare le dimissioni, o quand'anche foste stati obbligati a presentarle, di rivolgervi sempre al Vostro legale di fiducia il quale potrà indicarvi le modalità d'azione più consone per preservare i vostri diritti di lavoratore.
Disponibile per qualsiasi chiarimento in merito, vi saluto.
Guglielmo Mossuto

1 commento:

  1. quali sono i tempi entro quali richiedere l'annullamento delle dimissioni

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