domenica 30 dicembre 2012

CASA O FAMIGLIA? LA CORTE DIFENDE IL DIRITTO DI PROPRIETA'.



Con la pronuncia del 28 febbraio 2011 si può ritenere definitivamente superato quell’indirizzo giurisprudenziale consolidato che consentiva al genitore affidatario del figlio minore di continuare ad abitare nella casa dei suoceri.
In due casi la Suprema Corte ha mutato orientamento.
IL FATTO:
La problematica è la stessa in entrambe le fattispecie: il figlio si sposa ed i genitori concedono in comodato gratuito alla costituenda famiglia la loro casa di proprietà.
La famiglia si forma, arrivano i figli e con loro i problemi coniugali. Gli stessi che possono colpire qualunque coppia, ma che per alcune diventano insormontabili.
La situazione si rimedia con la separazione e con essa, nel 90% dei casi, i figli sono affidati alla madre e, per conseguenza, quella che è considerata la residenza familiare, ma che in realtà è la casa di proprietà dei suoceri, viene assegnata alla nuora.
Bel problema per quei mal capitati suoceri che oltre al matrimonio fallito del figlio, si vedono trafugare la loro bella casa di proprietà a tutto vantaggio della nuora.
Fino ad oggi, la Suprema Corte si era espressa nel senso di attribuire rilevanza primaria alle necessità insite dell’affidamento filiale quali la preservazione dell’habitat proprio dei figli e della famiglia di provenienza.
Il revirement segnato dalla sentenza n. 15986 del 7 luglio 2010, prima, e dalla sentenza n. 4917 del 28 febbraio 2011, dopo, sorprende perché fa prevalere il diritto di proprietà sui diritti dei bambini.
Nel primo caso la Corte ha usato come grimaldello la nozione di “comodato precario”di cui all’art. 1810 c.c.. Tale ipotesi si ha nel caso in cui la cosa è comodata senza determinazione di durata.
Il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo giuridico costituito tra le parti è rimesso alla sola volontà del comodante (proprietario). In altre parole, quest’ultimo può chiedere ed ottenere in qualunque momento la restituzione del bene.
Nel caso di specie, secondo la Corte, non assume rilievo alcuno la circostanza che l’immobile sia stato adibito ad uso familiare e sia stato assegnato all’affidataria dei figli.
Nel secondo e più recente caso, la suocera ha agito in giudizio nei confronti della nuora per richiedere la restituzione della propria casa poiché ne aveva un urgente bisogno stante che, la convivenza con l’altra figlia le era diventata insopportabile.
La Corte di Cassazione, a conferma delle precedenti pronunzie, ha stabilito definitivamente che il provvedimento di assegnazione adottato in sede di separazione non è per ciò solo opponibile al proprietario della casa coniugale allorché lo stesso ne chieda la restituzione nell’ipotesi di un sopraggiunto urgente e impreveduto bisogno ai sensi dell’art. 1809 c.c.. 
UNA RIFLESSIONE:
Seppure sia apprezzabile la tutela del diritto di proprietà riconosciuta con queste sentenze, tuttavia non posso appoggiare in toto la decisione della Suprema Corte.
Trovo che in questi particolari ragionamenti della Cassazione tuttavia è eccessivamente restrittiva la tutela che così si viene a garantire ai figli dei genitori che decidono di separarsi.

2 commenti:

  1. e se la nuora possiede un negozio piu il 50% di un appartamento perche dovrebbe far uscire il marito dalla casa del suocero perche non se ne va lei alle sue propieta?

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