giovedì 13 dicembre 2012

AFFIDO CONDIVISO: LE SPESE DEI FIGLI NON SONO DOVUTE SE DECIDE TUTTO L'EX-MOGLIE.



Finalmente buone notizie per i papà!!
La Suprema Corte di Cassazione, riguardo all’educazione dei figli nel regime di affido condiviso, ha recentemente preso una decisione che interesserà di certo tutti quei papà che, a causa di una separazione burrascosa, non riescono a vivere una tranquilla vita familiare coi propri figli.
Nella maggior parte dei casi, (e nonostante vi sia un affido condiviso), questi padri sono spesso costretti a chinare il capo innanzi alle decisioni prese dalla ex moglie.
La prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10174 del 20 giugno 2012, ribadisce la parità genitoriale nel regime dell’affido condiviso e, allo stesso tempo, pone un freno alle decisioni unilaterali (spesso soltanto dispetti tra ex) stabilendo che l’ex marito non è tenuto a pagare le spese se la madre sceglie da sola la scuola dei figli.
La decisione della Corte mira chiaramente a ripristinare quegli equilibri familiari, scombussolati dalla rottura del matrimonio, favorendo di fatto il coinvolgimento di tutta la famiglia quantomeno nelle scelte importanti (per non dire fondamentali) che, in un modo o nell'altro,  segneranno il futuro dei figli.
Nel caso di specie, vi era una sentenza di divorzio in cui il giudice, nella ripartizione delle spese per le figlie minori, aveva deciso che il padre doveva farsene carico versando un assegno di mantenimento e provvedere alle spese relative all’abbigliamento, l’istruzione, le cure mediche, senza che fosse previsto a tal fine, alcun previo accordo tra i genitori.
La madre aveva iscritto la figlia minore ad un istituto scolastico privato senza coinvolgere nella decisione l’ex marito al quale peró chiedeva poi il rimborso delle spese sostenute.
A questo punto, il marito si rifiutava di pagare le somme richieste dalla donna in quanto lamentava di non esser stato consultato prima dell’iscrizione della figlia al suddetto Istituto privato.
Veniva pertanto emesso nei confronti dell’uomo un decreto ingiuntivo per il rimborso delle citate spese ma subito dopo lo stesso veniva revocato dal Tribunale nel procedimento monitorio, che riconosceva soltanto una parte delle spese pretese dalla moglie.
La sentenza veniva comunque impugnata dall’uomo prima in Appello, conclusosi con un parziale accoglimento delle richieste formulate e poi anche in Cassazione dove il ricorrente contestava le modalità di adempimento del contributo richiesto, in quanto si trattava del rimborso costituente il risultato di una decisione alla quale egli non era stato posto in grado di partecipare, non essendo stato previamente consultato.
In Appello non era stato considerato che l’affidamento congiunto implica un’attiva collaborazione da parte di entrambi i coniugi nella educazione dei minori assumendo cosí gli stessi poteri e responsabilità.
Questa costante e preventiva consultazione tra genitori garantisce la piena partecipazione alla vita del minore soprattutto nelle scelte riguardanti l’educazione e la crescita dei figli.
La Corte di legittimità ha ricordato che il principio voluto dal Legislatore con l’affido condiviso é quello di responsabilizzare entrambi i genitori nella cura, educazione ed istruzione dei figli e, pertanto, sulla base di ció ha accolto il ricorso presentato dell’uomo cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’Appello per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Bel colpo!!
Guglielmo Mossuto.

lunedì 10 dicembre 2012

ABITI TROPPO SUCCINTI IN PUBBLICO: E' REATO!

Mi rivolgo a tutte le lettrici del mio blog: ATTENTE a come vi vestirete quest'estate.
A tale proposito infatti la terza sezione della Cassazione Penale, ha confermato la condanna al pagamento di un' ammenda di 600 Euro inflitta ad una straniera per avere indossato, in luoghi aperti al pubblico, abiti troppo succinti.
La donna, era stata sorpresa in abiti eccessivamente ridotti, da un poliziotto abbigliata "in modo tale da far vedere le parti intime del corpo, in particolare seno e fondoschiena".
Orbene tali atti "in sè stessi o a causa delle circostanze, rivestono un significato contrario alla pubblica decenza, assunti in luogo pubblico, esposto, o aperto al pubblico".
A detta degli Ermellini, poichè sussista il reato, "non rileva che detti atti siano percepiti da terzi essendo sufficiente la mera possibilità della percezione di essi, in quanto proprio l'art.726 cp tutela i criteri di convivenza che, se non osservati e rispettati provocano disgusto e disapprovazione".
E' pertanto giusto, secondo la Cassazione, punire questo atto "vista la gravità della condotta, l'insensibilità della prevenuta offesa arrecata alla collettività, comprovante il completo disinteresse" della donna " alle interferenze negative che il suo comportamento avrebbe potuto determinare al comune vivere civile, tenuto anche conto dei "precedenti penali"dell'imputata.
Astenendomi da ogni commento al riguardo, consapevole che con ogni probabilità le opinioni maschili saranno differenti dalle femminili, attendo le vostre riflessioni.
Guglielmo Mossuto


venerdì 7 dicembre 2012

#AVVOCATOMOSSUTOVITAINDIRETTA ENNESIMA TRUFFA: LO SCANDALO DELLE CASE POPOLARI!

Ancora uno scandalo.
Stavolta non si scherza, si parla di case.
Di case popolari, quelle che il Comune affitta (o dovrebbe affittare) a chi ha meno possibilità economiche.
Ecco che cosa succede a Firenze. Ennesima vergognosa vicenda, ennesima Truffa.
Sono intervenuto personalmente alla puntata della Vita in diretta in qualità di difensore di questa donna, e finalmente, per la prima volta abbiamo 'strillato' all'Italia intera lo SCANDALO delle CASE POPOLARI!
Guglielmo Mossuto.

martedì 4 dicembre 2012

FRAMMENTI DI 'RICERCANDO IL CUORE'. DI GUGLIELMO MOSSUTO.

Cari assidui lettori e lettrici di questo mio spazio in rete,
l'interesse che mostrate per le tematiche affrontate quotidianamente è di giorno in giorno sempre più nitido e lo dimostrate con le condivisioni, i commenti e le mail che ogni giorno ricevo  e alle quali piacevolmente rispondo.
A questo scopo, e per renderVi sempre più partecipi,  ho deciso di inserire in questo post uno dei racconti più significativi del mio libro 'Ricercando il Cuore' pubblicato nel 2010, e il cui ricavato (sempre bene ricordarlo) viene interamente devoluto al Meyer di Firenze per il finanziamento della ricerca.
Il racconto di ciò che è accaduto ad Aldo (chiaro nome di fantasia), purtroppo si è realmente verificato.
E Vi prego di credere, cari amici,  che è solo una delle tante storie, al limite dell'inverosimile, cui ho assistito nella mia carriera.

MOGLIE E BUOI.....


Aldo ha aperto da qualche anno un bel negozio di alimentari in Versilia.
Tre sporti su una strada centrale, mette in mostra prodotti di pregio, una buona bottiglieria e una gastronomia preparata con cura, ricca e variata.
Di mezza età, una cinquantina d’anni ben portati, Aldo muove la sua corporatura massiccia con l’agilità di gesti ormai collaudati a servire veloce più gente possibile, tagliando, incartando, pesando, un occhio al cliente per carpirne l’approvazione e uno alle tacche della bilancia.
Ha da molto tempo investito tutto se stesso in quell’esercizio, come se la sua vita non fosse stata distratta da altro, diremmo culturalmente e da un punto di vista esistenziale, ben affiatato con le sue bottiglie e le sue scatole ma forse un po’ rozzo e poco elastico per tutti gli altri aspetti che l’esperienza ti può presentare.
Da un po’ di tempo la sua attenzione è attratta da una nuova cliente, una extracomunitaria che chiede quasi sempre focaccia e affettato, uno spuntino per poi riprendere le lunghe camminate sulla spiaggia a proporre vestitini estivi e parei, di ogni colore e tessuto.
Una di quelle belle donne fiere del loro portamento, eleganti in indumenti dai colori accesi e dalle fantasie etniche, pettinate con treccine allineate e ravvivate da perline di pasta di vetro, con una cura maniacale, forse  in ricordo di antichi riti tribali in mezzo alle radure in terra battuta di un villaggio africano.
Con la cesta sulla testa in equilibrio sembrava slanciare ancora di più la sua figura con un ornamento supplementare, puntellando con le mani sui fianchi un’andatura lenta e costante, in mezzo ai lettini un po’ blasfemi delle turiste rimbambite dal sole.
L’estroversione di Aldo, collaudata da migliaia di approcci con clienti di tutti i tipi e di tutte le età, fa breccia nell’attenzione della donna e- piano piano - produce una conoscenza che esce dal bancone del negozio e si approfondisce, dopo che la serranda è abbassata per il riposo a lavoro finito.
La donna ha una figlia che fa venire in Italia, nel 1998, a 7 anni, di nome Sally (così le cronache riportano) dopo che si è celebrato il matrimonio con Aldo nel 1996.
Lui non ha resistito: tutti quegli anni in piedi dietro il bancone, in quell’ambiente a servizio degli altri, gli appaiono come asfittici, negatori di un respiro più largo e denso di promesse.

Quegli occhi neri di un nero pieno di mistero, da interrogare all’infinito, quel colore blu di una pelle serica e quasi lucente, quel portamento regale, come di una esotica principessa, quell’accento inaudito, una cantilena dolcissima con cadenze francesi, gli spalancano un orizzonte vasto,  finalmente dischiuso verso promesse senza confine, così esclusive e lontane dai tic e dalle piccinerie delle massaie e delle petulanti e vuote signore piccolo borghesi.
Si sposano e nel 1997 nasce la piccola Luisa.
Ma poi.. pensava Aldo, moglie e buoi dei paesi tuoi…
Certo lui non era uno stinco di santo. Quella sua vita di cinquantenne così angusta e in certo modo chiusa, gli avevano provocato un vizio radicale di incompatibilità di fronte ad ogni novità reale che comportasse un cedimento alle sue ormai cristallizzate abitudini.
Un modo di dialogare completamente divergente, tale che provocava in lui rabbie tremende, più per la frustrazione di non trovare un metodo di ragionamento che sulle concrete diversità di opinione sui fatti in se stessi.
Una rigidità reciproca li faceva sbattere l’uno contro l’ altra in toni anche violenti, tali che, nel 2001, la coppia si separa.
Due anni dopo Aldo paga i suoi eccessi in una separazione giudiziaria  in cui subisce una condanna per maltrattamenti a un anno con la condizionale e al pagamento di 5000 euro di multa.
Ma nel 2006, il fulmine scoccato da un dio malvagio condanna Aldo per aver fatto una scelta così irragionevole, lontana dalla sua piccola logica di bottegaio un po’ gretto, poco allenato ai giochi troppo complessi e di difficile interpretazione per la sua arida sensibilità.
Evidentemente sull’abbrivio della causa precedente, come una rappresaglia, come il morso di una belva selvaggia disturbata nella quiete del suo mondo esclusivo, ecco la denuncia contro Aldo per molestie sessuali a Sally, la figlia adottiva.
Siamo nel 2006 e Aldo resta in carcere 3 mesi. Ma soprattutto, assiste pressoché impotente al lento sgretolarsi di tutta la sua vita.
-Sono stato arrestato e ristretto a Sollicciano in una cella con sei persone, due albanesi, un rumeno, un marocchino, un cinese e un italiano.
Dopo 4 giorni mi portano dal GIP: per la prima volta ho avuto le manette, la cosa più umiliante per un uomo di oltre sessant’anni
Non mi hanno fatto cambiare i vestiti per un mese e mezzo.
Il 24 dicembre, la vigilia di Natale, mi trasferiscono in una comunità.
Mille volte meglio il carcere.
Sono stato lì fino a metà marzo e in prossimità del processo mi hanno concesso gli arresti domiciliari a casa di mio fratello.
I carabinieri si presentavano per i controlli due o tre volte al giorno, come in comunità
Questo ha provocato la rottura dei rapporti con mio fratello e la sua famiglia che non vedeva bene un galeotto in casa.
Ho chiesto all’avvocato e ai carabinieri di riportarmi in carcere ma mi dicevano che non era possibile.
Il 10 aprile mi arriva la revoca degli arresti ma devo stare lontano da casa, dal paese della moglie, così ho dovuto affittare una camera e ricomprare tutto.
Affitto, vettovaglie, vestiti, ho speso più di 25.000 euro.
Dopo due anni la mia casa, rimasta chiusa, era in uno stato pietoso: luce, gas e acqua tagliate perché non avevo pagato le bollette, la caldaia in tilt, l’umidità aveva fatto marcire i mobili.
Dodicimila euro per risistemarla.
Il processo intanto era stato rinviato.
Quante cose ci sarebbero da dire sui magistrati e la loro lentezza…
I rinvii si sono succeduti fino all’ottobre del 2008.
Guardando all’indietro, nel 2006 avevo una causa pendente con un muratore per lavori fatti all’immobile e contavo di saldarlo con i soldi messi da parte per evitare il pignoramento, ma quei soldi sono andati tutti agli avvocati, data l’importanza della causa.
Oggi ho una casa che vale 300.000 euro che verrà battuta in asta a 100.000.
Finirò in mezzo a una strada dopo 40 anni di lavoro e di sacrifici.
Tra l’altro ho una pensione di 450 euro con la cessione del quinto per una altra bega legale.
Avevo una udienza davanti al Giudice di pace per una multa del 2003…  avevo la documentazione a mio discarico ma quel giorno ero in visita a Sollicciano…in permesso premio…..
Ho quindi avuto torto e mi hanno messo il fermo amministrativo sulla macchina, ormai ridotta a un rottame.
Ma anche per rottamare ci vogliono i quattrini.
Nel periodo in cui sono stato in carcere, in comunità e in allontanamento da casa credo siano arrivate altre pretese che non ho potuto verificare, tra l’altro una cartella  delle tasse che non so nemmeno di cosa si tratti.
Il periodo in comunità è stato il più nero: da mangiare solo roba scaduta o quasi per esserlo...
Io ero uno degli addetti che tutte le mattine andava in giro per mercati a raccattare frutta e verdura che gli ambulanti scartavano.
Da quel momento anche i denti hanno cominciato a cadermi per la piorrea.
La notte mi sveglio con la sensazione delle manette ai polsi, mi sento peggio di un barbone, una larva, piango di continuo e per nulla.
Ho la paranoia dei postini, mi sembrano messaggeri di sventura, cado in preda all’ansia.. tra poco finirò in un manicomio.
Parlo da solo come uno matto squilibrato e ho problemi di cuore.. meglio schiattare subito.
Tutto questo è cominciato da quando mia moglie ha chiesto il divorzio.
Tutto questo, nonostante che il 23 ottobre 2008 Aldo sia stato assolto perché il fatto non sussiste………………
La giustizia deve fare ancora il suo pachidermico corso perché la moglie si è appellata.
Le molestie non sono state provate perché le testimonianze di madre e figlia non sono apparse convincenti e, invece, contradditorie sotto molti aspetti.
In Italia su 100 accusati di molestie sessuali, si verificano solo 13 condanne. Delle 87 vite comunque distrutte da una carcerazione ingiusta ( il risarcimento chiesto da Aldo sembra acqua per occhi ), dalle conseguenze economiche e sociali, nessuno ne parla.
Senza parlare degli aspetti psicologici, drammatici , che nemmeno un’altra vita vissuta potrebbe mai neppure in parte sanare.
Tratto da 'Ricercando il cuore' di Guglielmo Mossuto.



lunedì 3 dicembre 2012

CAMBIA IDEA IL GIORNO DELLE NOZZE:NEGATI I DANNI MORALI.





Notevole interesse, visto la peculiarità dell’argomento, ha suscitato una recente sentenza della Corte di Cassazione, che prendendo spunto da un caso pratico, ha negato in maniera definitiva il risarcimento dei danni per la sposa “abbandonata” poche ore prima di salire sull’altare per il tanto desiderato “sì”.
Con la decisione in esame (sentenza n.9/2012), la Suprema Corte ha dato ragione a un promesso sposo siciliano che due giorni prima del fatidico sì aveva mandato a monte il matrimonio senza nessuna valida ragione.
Contro tale autonoma decisione la ex aveva intrapreso le vie legali.
 In primo grado, la fidanzata aveva ottenuto la condanna dell'uomo al risarcimento di ben 9.875 euro per le spese vive sborsate per il matrimonio e per le "obbligazioni contratte" quali la fornitura delle bomboniere e la prenotazione del ristorante. Non solo. Non contenta di ciò, la stessa ricorreva in appello per vedersi risarcire i danni patiti, ottenendo in quella sede in aggiunta, anche 30mila euro come risarcimento dei danni non patrimoniali ossia per i danni morali subiti in seguito alla brusca rottura.
Contro questa decisione, il promesso sposo ricorreva in Cassazione.
In queste sede l’uomo chiedeva di non pagare i danni morali in quanto «il recesso dalla promessa di matrimonio non costituisce illecito dal momento che la legge vuol salvaguardare fino all’ultimo la piena libertà delle parti di decidere se contrarre o non contrarre matrimonio».
I supremi giudici gli hanno risposto che "il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data e dall’affidamento creato nell’altra persona, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti". Tuttavia aggiungono che "la legge vuol salvaguardare fino all’ultimo la piena ed assoluta libertà di contrarre o non contrarre le nozze", pertanto anche il recesso senza giustificato motivo "non va incontro alla piena responsabilità risarcitoria" poichè "un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione di chi ha promesso di sposare qualcun altro, nel senso dell’accettazione di un legame non voluto".
In altre parole dunque, secondo la Cassazione, la rottura della promessa di matrimonio, pur essendo un illecito civile, non comporta la risarcibilità dei danni normalmente previsti nel caso dei consueti illeciti (siano essi contrattuali o extracontrattuali).
Il/la promesso/a spos/a che infrangerà la promessa data sarà comunque tenuto a risarcire, tanto per fare un esempio, le spese di prenotazione del locale per il ricevimento, l’acquisto dell’abito nuziale, l’eventuale mobilia o l’affitto dell’abitazione.
Di fatti, qualora si dovesse imporre al nubendo il risarcimento anche dei danni morali (così come riconosciuti in appello), nel caso di diniego al matrimonio, si finirebbe per imporgli una indiretta pressione. Invece, secondo la Cassazione, ogni soggetto deve mantenere la piena libertà di scelta sino al fatidico “si”.
Sul punto lo stesso codice civile stabilisce che la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo.
Tale carattere non vincolante della promessa è volto infatti a tutelare la piena libertà matrimoniale.
Gli unici effetti della rottura della promessa sono il risarcimento del danno nei limiti appena descritti.
Nel caso di ripensamento del nubendo all’ultimo istante é tuttavia necessario ricorrere in Tribunale entro e non oltre un anno dalla rottura del legame, pena l’improcedibilità dell’azione.
Tale mancanza di tempestività negherebbe la possibilità di riottenere, almeno in parte, i soldi spesi per organizzare l’evento, eventualità questa, che resterebbe solo una magra consolazione. 
Guglielmo Mossuto