venerdì 23 gennaio 2015

LA CORTE DI STRASBURGO CONDANNA L'ITALIA: I NONNI HANNO DIRITTO DI VEDERE I NIPOTI


Due nonni torinesi, dopo anni di sofferenze, si sono rivolti alla Cedu (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) per denunciare la violazione del proprio diritto di poter frequentare la nipote. E finalmente giustizia è stata fatta...
Ma ripercorriamo le tappe di questa travagliata vicenda giuridica.

La NON giustizia dei Tribunali Italiani

I rapporti tra i nonni paterni e la nipote si erano bruscamente interrotti allorquando la loro nuora aveva chiesto la separazione dal marito, accusandolo di aver abusato sessualmente della bambina (circostanza poi dimostratasi totalmente infondata).
Da quel momento in avanti la madre ha sempre impedito ogni tipo di contatto tra la figlia, che all'epoca aveva soltanto 5 anni, e i nonni paterni.
Questi ultimi, per far valere il proprio diritto di vedere la nipote, si rivolsero al Tribunale dei minori di Torino che, tuttavia, si espresse in maniera negativa, ritenendo le visite dei nonni paterni pregiudizievoli per il benessere psicofisico della minore (dal momento che il padre era stato accusato di averne abusato sessualmente).
La Corte di Cassazione confermava in seguito la decisione presa dal Tribunale dei minori di Torino.

Il ricorso alla Corte Europea

I nonni però non si sono arresi e si sono rivolti alla Corte di Strasburgo denunciando apertamente la violazione dell'articolo 8 della CEDU.
Le loro istanze sono state accolte dai Giudici di Strasburgo i quali, con sentenza del 20 gennaio 2015, hanno condannato lo Stato italiano a pagare ai nonni un risarcimento di € 16.000,00 sia per l'eccessiva durata del processo davanti al tribunale di primo grado (oltre tre anni), sia perchè i servizi sociali, cui era stato affidato il compito di monitorare il rapporto nonni-nipote non avevano svolto correttamente i controlli del caso e non avevano fatto incontrare i nonni con la bambina.
La Cedu ha osservato che le Autorità italiane avevano il dovere di compiere ogni sforzo e di adottare le opportune cautele al fine di salvaguardare il legame familiare, evitandone il totale disfacimento come invece accaduto nel caso in esame.
Finalmente i due nonni torinesi potranno riabbracciare al più presto la nipote, ormai quasi maggiorenne, nella speranza che queste vicende non si ripetano più e che, in futuro, le autorità giudiziarie italiane facciano il possibile per garantire la tranquillità dei minori che si trovino al centro di queste complicate vicende familiari.


Avv. Guglielmo Mossuto

lunedì 12 gennaio 2015

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: DISCIPLINA E PRESUPPOSTI



La regola generale dell'affidamento condiviso

In Italia, in caso di separazione o divorzio, i figli vengono di regola affidati alla cura di entrambi i genitori, tramite l'istituto dell'affido condiviso, in ossequio con quanto statuito dalla legge n. 54/06.

Così facendo viene garantito al massimo il diritto dei figli a mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori, che da parte loro dovranno comunicare tempestivamente tra loro per poter decidere insieme, in merito alle questioni più rilevanti riguardanti l'educazione e la cura dei minori.

Per poter derogare alla regola generale dell'affidamento congiunto è necessario che si verifichino determinate circostanze, tali da renderlo pregiudizievole per l'interesse del minore.

L'affidamento esclusivo

L'affidamento esclusivo si può ottenere sia su iniziativa del Giudice, qualora questi ritenga che l'affidamento congiunto sia nocivo per il minore, sia su iniziativa personale di uno dei genitori.

In questo caso il genitore interessato a richiedere l'affido esclusivo dovrà dimostrare al Giudice che l'ex-coniuge non è idoneo a svolgere il proprio compito genitoriale e che il bambino subisce un grave pregiudizio dalla suddetta situazione. Sarà poi il giudice a dover valutare discrezionalmente la presunta incapacità genitoriale ed a decidere nel merito.

Presupposti che possono giustificare l'affidamento esclusivo

Nel nostro ordinamento non esiste un elenco tassativo delle circostanze in presenza delle quali sia giustificato l'affidamento esclusivo della prole.

Sarà sempre il giudice a dover valutare la capacità educativa del genitore affidatario, attraverso una valutazione globale della sua personalità e dell'ambiente nel quale vive.

Tuttavia la giurisprudenza ha individuato alcune circostanze tali da giustificare l'affidamento esclusivo:

  • la violenza o la minaccia sui figli;
  • la violenza sull'altro genitore messa in atto alla presenza dei figli;
  • le gravi carenze affettive del genitore nei confronti della prole;
  • il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;

Non sono invece dei validi motivi per derogare la regola generale dell'affidamento condiviso:

  • la fisiologica conflittualità in atto tra i genitori al momento dello scioglimento del nucleo familiare, quando ciò non sfoghi in tensioni esagerate;
  • la tenera età del bambino;
  • la lontananza geografica fra i due genitori.

In caso di separazione o divorzio fra coniugi è possibile ipotizzare anche un ulteriore scenario relativamente ai rapporti con i figli: “l'affidamento alternato”.

Questa forma di affido prevede che il minore trascorra alternativamente dei periodi di tempo prestabiliti con la madre e col padre, senza che via sia una collocazione prevalente della prole presso uno dei due genitori.

La regola generale dell'affidamento condiviso rappresenta senza dubbio la soluzione ideale per garantire ai figli la massima serenità in un momento delicato come quello della separazione e per rispettare a pieno il principio della bigenitorialità.

Tuttavia in situazioni in cui ciò metta a serio rischio il benessere del minore il giudice può decidere di derogare tale regola generale in favore dell'affidamento esclusivo a uno solo dei genitori.
 
Avvocato Guglielmo Mossuto

lunedì 5 gennaio 2015

LICENZIAMENTI PER SCARSO RENDIMENTO: SONO LEGITTIMI?


 
I licenziamenti per scarso rendimento, non essendo stati esplicitamente disciplinati dal nostro legislatore, vengono di norma ricondotti alle ipotesi di licenziamenti disciplinari.

Tali situazioni possono essere giustificate dall'inadempimento del lavoratore che, a causa della propria negligenza o imperizia, risulta essere non produttivo (o non abbastanza).

Il datore di lavoro nel caso in cui voglia procedere al licenziamento dovrà contestare al lavoratore non il suo “scarso rendimento” in termini generici, ma bensì specificare le singole condotte nelle quali si concretizzi l'inadempimento.

Per tale ragione è necessario che l'eventuale licenziamento sia anticipato da una lettera di contestazione disciplinare in cui vengano dettagliatamente evidenziati gli errori compiuti dal lavoratore per imperizia e negligenza, nonché i ritardi colpevoli nell'esecuzione delle mansioni lavorative a lui affidate.

Nello scorso mese di Settembre una pronuncia della Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di ricondurre il licenziamento per scarso rendimento nella categoria del licenziamento per giusta causa, giustificato da ragioni economiche-organizzative.

In tal caso il datore di lavoro potrebbe licenziare i propri dipendenti basandosi esclusivamente sulla loro scarsa produttività, prescindendo dunque dalla necessità di analizzare le colpe varie ed eventuali di questi ultimi.

Così facendo risulterà sicuramente più facile, per aziende in crisi e con la necessità di provvedere a una riorganizzazione e ad un taglio del personale, effettuare licenziamenti per scarso rendimento di quei dipendenti che risultino essere scarsamente produttivi.

Ad ogni modo, il Giudice, sarà pur sempre libero di valutare discrezionalmente il licenziamento e di ritenerlo eventualmente illegittimo in assenza dei presupposti previsti dalla legge.

Il pubblico impiego

Nel pubblico impiego sono previste alcune disposizioni specifiche che tutelano maggiormente i dipendenti di tale settore: particolarmente rilevante è il d.lgs. n. 150/2009.

Tale provvedimento ha stabilito che il licenziamento disciplinare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è lecito alle seguenti condizioni:
  • che lo scarso rendimento e l'inadempimento del lavoratore siano riferibili ad un periodo di tempo non inferiore ai due anni;
  • che lo scarso rendimento del lavoratore sia stato rilevato nell'ambito delle procedure di valutazione del personale.
Il mondo del lavoro nei prossimi anni si presenterà sempre più dinamico ed il miraggio del posto fisso sarà presumibilmente riservato a pochi fortunati.

Lo stesso Job Act del Governo Renzi va in questa direzione, permettendo “licenziamenti più facili” ma promettendo, di riflesso, una maggiore possibilità di assunzione per chi risulti essere veramente meritevole.

Si va verso un mondo del lavoro che premierà maggiormente la meritocrazia anziché l'anzianità e ciò non è necessariamente una cosa negativa, anzi; da una parte si potrebbe arginare il fenomeno della disoccupazione giovanile, dall'altro è ragionevole supporre che un bravo imprenditore non licenzierebbe mai un suo fidato collaboratore che magari da decenni svolge bene la propria attività lavorativa.

Per tale ragione, caro amico che mi stai leggendo, se sei un lavoratore attento e preparato, anche con l'entrata in vigore della nuova riforma del lavoro, non avrai niente da temere...in caso contrario...sarà meglio se ti “dai una mossa”!

                                                               Avv. Guglielmo Mossuto
                                                                                                                 


giovedì 11 dicembre 2014

TRADIMENTI: SARA' PIU' FACILE DIMOSTRARLI AL GIUDICE



Spesso le crisi coniugali che portano a una separazione e successivamente ad un divorzio possono dipendere da una relazione extraconiugale intrattenuta da uno dei coniugi e scoperta dall’altro.

Per dimostrare un tradimento in corso di causa, da oggi in poi, in ossequio con quanto previsto dal nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, sarà possibile servirsi delle dichiarazioni dei parenti anche qualora questi ultimi abbiano avuto soltanto una conoscenza superficiale della relazione adulterina.

Quali testimonianze possono essere prese in considerazione?
Il Giudice non può certo tener conto di qualsiasi tipo di dichiarazione rilasciata dai parenti del coniuge tradito. Secondo una norma generale non possono essere valutate in corso di causa le semplici testimonianze “per sentito dire” considerate comunque inattendibili e irrilevanti.

Tuttavia questo principio può subire alcuni temperamenti: come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25663 del 04 dicembre 2014.

La Suprema Corte ha evidenziato come sia possibile dar prova della relazione extraconiugale, anche grazie alle testimonianze dei parenti del coniuge tradito che abbiano avuto una conoscenza soltanto indiretta del fatto, raccontato loro proprio dalla “vittima” della vicenda.

Tali dichiarazioni possono assurgere a validi elementi di prova se suffragate da altre circostanze, oggettive e soggettive, in grado di confermarne la credibilità.

Il Tribunale, sulla base di tali deposizioni, potrà decidere di addebitare la separazione al coniuge adulterino, condannandolo al pagamento dell’assegno di mantenimento e/o al risarcimento del danno (se dovuti).

Sarà più semplice dar prova di un tradimento davanti al Giudice?
Sicuramente si!
Come già detto i parenti del coniuge tradito potranno essere ascoltati anche su fatti dei quali non risultino essere testimoni oculari, ma soltanto indiretti. A questa punto è di fondamentale importanza che il Tribunale valuti con la massima attenzione la veridicità e l’attendibilità delle varie testimonianze.

Il Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, tenuto conto che i rapporti di parentela di per sé possono inficiare l’obiettività della testimonianza, dovrà decidere fra le varie deposizioni, magari discordanti tra loro, quali siano le più verosimili (sulla base delle circostanze fattuali oggettive e soggettive) da tener in debita considerazione ai fini del giudizio di merito.

Dunque alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione, il Tribunale, dovrà verificare la credibilità delle dichiarazioni rilasciate dai cosiddetti “ parenti testimoni indiretti” sulla base della loro attinenza con gli altri elementi di prova emersi in corso di causa.

In tal modo si darà l’opportunità al Giudice di avere una conoscenza più ampia della situazione che si trova davanti e di poterla così valutare al meglio.

                                                      Avvocato Guglielmo Mossuto

martedì 2 dicembre 2014

NIENTE PIU' PROCESSI PER I “REATI MINORI”


 
Si prospetta all'orizzonte una piccola rivoluzione giudiziaria

Il Governo pochi giorni fa ha approvato un decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 67/2014, che stabilisce la possibilità di archiviare i reati minori, senza passare dal processo, qualora presentino due caratteristiche:
 
- la particolare tenuità dell'offesa procurata

- la non abitualità della condotta criminale

In tali ipotesi il giudice adito potrà archiviare i procedimenti penali per irrilevanza del fatto. L'archiviazione non sarà comunque automatica, ma sempre rimessa alla prudente discrezionalità del magistrato; egli dovrà infatti valutare, se nella circostanza concreta, il reato possa effettivamente presentarsi di tenue entità e se il reo non possa considerarsi un delinquente abituale.

A quali reati si applicherà?

La schiera dei reati che risentiranno della suddetta novità legislativa risulterà decisamente ampia in quanto l'archiviazione, potrà essere disposta dal giudice, per tutte le fattispecie criminali che prevedono un massimo della pena edittale non superiore ai 5 anni, eventualmente accompagnata anche da sanzione pecuniaria.

Vediamo in concreto quali reati potrebbero essere archiviati:

- il furto semplice, ad esempio un pensionato o un disoccupato “pizzicati” a rubare generi alimentari di modico valore in un supermercato, potrebbero giovarsi della suddetta archiviazione, sempre che si tratti di un comportamento isolato e non di una incresciosa abitudine;

- l'appropriazione indebita;

- la truffa;

- la lesione personale semplice;

- l'omicidio colposo semplice;

- l'omissione di soccorso;

- alcuni reati societari, come ad esempio il falso in bilancio;

- la banca rotta semplice (ma non anche quella fraudolenta);

- il danneggiamento;

- la violazione di domicilio;

- forme lievi di peculato e di abuso d'ufficio;

- il rifiuto di atti d'ufficio;

In presenza dei suddetti reati bagatellari, qualora ricorrano le condizione già esposte, il magistrato potrà decidere di archiviare immediatamente la posizione dell'indagato senza alcun tipo di procedimento penale a suo carico. Quest'ultimo potrà comunque opporsi alla richiesta di archiviazione, qualora sia interessato ad andare avanti nel processo penale, al fine di dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati ed ottenere pertanto un'assoluzione con formula piena.

Come viene tutelata la vittima del reato

L'archiviazione del reato non impedisce alla vittima di agire quantomeno in via civile per ottenere il risarcimento del danno subito. La vittima del furto, della truffa, o della lesione personale potrà comunque attivarsi per far valere le sue ragione nel procedimento civile di risarcimento del danno. Egli potrà inoltre opporsi alla richiesta d'archiviazione del reato penale: la decisione definitiva spetterà comunque al giudice che dovrà bilanciare con attenzione gli interessi dell'indagato e quelli della persona offesa (oltre alle esigenze di economia processuale).

Il notevole alleggerimento del carico giudiziario

Lo scopo principale della riforma è indubbiamente quello di smaltire, almeno in parte, l'enorme carico giudiziario che grava attualmente sui giudici italiani e che comporta un'insostenibile lunghezza dei processi penali (e non solo) oltre ad un elevato numero di reati caduti in prescrizione. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, si eviterà di instaurare un procedimento penale in presenza di fatti occasionali e di scarsa gravità, permettendo in tal modo ai giudici di concentrarsi su processi di maggior rilevanza sociale.

Tuttavia i pericoli legati a questa riforma sono notevoli.
Depenalizzare reati che prevedono condanne fino a 5 anni, come ad esempio l'omicidio colposo, la truffa, l'omissione di soccorso ecc. può essere visto come un incoraggiamento a commettere tali fatti criminali dal momento che si ha un'elevata probabilità di rimanere impuniti. Viene così meno una delle principali finalità della sanzione penale, la funzione deterrente della pena: il rischio concreto è quello che vi sia nel prossimo futuro un aumento esponenziale di questi reati.

Avvocato Guglielmo Mossuto