martedì 1 marzo 2016

CONVIVENZA DI FATTO e UNIONE CIVILE: vediamoci chiaro!


Nonostante l'iter della legge sulle unioni civili non sia ancora terminato, il maxiemendamento passato al Senato, riscrivendo completamente il DdL Cirinnà mira a portare netti cambiamenti nel nostro ordinamento.
Innanzitutto occorre preliminarmente esaminare brevemente quelle che sono le sostanziali differenze sul piano del riconoscimento di diritti e doveri, tra le coppie sposate e quelle che non lo sono.
Gli ambiti nei quali tale discrasia risulta più evidente sono certamente quello della salute e quello della materia successoria.
I coniugi infatti hanno diritto di assistere l'altro coniuge in ospedale e di essere informati circa il suo stato di salute. Al coniuge poi spetta di diritto una quota del patrimonio del consorte defunto, cosi come avviene anche per la pensione di reversibilità e per il TFR.
Diversamente il convivente non può avere informazioni sullo stato di salute del compagno, non può prestare il consenso a eventuali interventi medici urgenti e non può richiedere permessi lavorativi per assisterlo in caso di malattia. Il convivente poi non rientra tra gli eredi legittimi e, pertanto, in caso di decesso del compagno questo potrà risultare erede solo in caso di disposizioni testamentarie e limitatamente alla quota disponibile. Non potrà comunque in ogni caso percepire TFR e pensione di reversibilità.
Fino al 2013 vi erano poi differenze tra i figli nati nel matrimonio (figli naturali) e quelli nati fuori dal matrimonio (figli legittimi). Adesso tale distinzione è cessata e in entrambi i casi l'affidamento è disposto nell'esclusivo interesse del minore, con obbligo a carico del genitore non affidatario di contribuire al mantenimento del figlio.
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Nell'ambito poi delle formazioni sociali non fondate sul matrimonio, occorre distinguere:
  • convivenza di fatto: trattasi di una coppia tra persone maggiorenni, etero o omosessuali, non legate da vincoli giuridici ma solo da un legame affettivo.
  • unione civile: formazione sociale costituita da persone maggiorenni del medesimo sesso
La convivenza di fatto.
I conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri propri delle coppie sposate come ad esempio:
  • l'assistenza ospedaliera
  • il diritto agli alimenti
  • il diritto di abitazione nella casa di comune residenza, in caso di decesso del convivente proprietario, per due anni o per un periodo pari alla convivenza (comunque non oltre i cinque anni)
  • il diritto di subentrare nel contratto di locazione della casa di comune residenza qualora il convivente intestatario dovesse morire o dovesse recedere da questo
Per quanto riguarda la regolamentazione degli aspetti patrimoniali poi, i conviventi possono ricorrere all'istituto del “contratto di convivenza”.
La convivenza, può risolversi per matrimonio, decesso di uno dei due conviventi, accordo delle parti o volontà unilaterale.

L'unione civile
Trattasi di quell'unione, tra persone dello stesso sesso, che si costituisce attraverso una dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni (di regola è prevista la comunione dei beni, salvo diversa espressa indicazione). Analogamente, la separazione avviene dinanzi all'Ufficiale di stato civile qualora le parti ne manifestino la volontà.
Per quanto riguarda i diritti e i doveri, con l'unione civile le parti hanno:
  • obbligo all'assistenza morale e materiale
  • obbligo di coabitazione
  • obbligo di contribuire ai bisogni comuni proporzionalmente alle proprie possibilità economiche

Nel caso in cui l'unione dovesse cessare, le parti, così come nel caso della separazione tra coniugi, hanno diritto all'eredità, al mantenimento e alla pensione di reversibilità.

Avv. Guglielmo Mossuto

venerdì 19 febbraio 2016

COME UNO STRANIERO NATO IN ITALIA PUO' DIVENTARE CITTADINO ITALIANO

Ai sensi della L. 91/1992 è cittadino per nascita:
– il figlio di padre o madre cittadini;
– chi è nato nel territorio dello Stato della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato quale questi appartengono;
– il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga trovato in possesso di altra cittadinanza.
La condizione giuridica dei bambini di origine straniera nati in Italia è così strettamente legata alla condizione dei genitori: solo se i genitori, dopo dieci anni di residenza legale, ottengono la cittadinanza, questa si trasmette ai figli. Altrimenti possono fare richiesta di cittadinanza solo al compimento del diciottesimo anno di età (e non oltre il compimento del diciannovesimo). A condizione, però, che siano in grado di dimostrare di aver vissuto ininterrottamente sul territorio italiano. Senza rispettare questa condizione, cosa peraltro non semplice dal punto di vista burocratico, addio alla cittadinanza, con conseguente rischio di essere considerati clandestini, con obbligo di lasciare l’Italia.
Per la legge italiana chi nasce in Italia da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana ma mantiene quella dei genitori. Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia e vi ha sempre mantenuto la residenza può chiedere, presentandosi all’ufficiale di Stato Civile entro un anno dal raggiungimento della  maggiore età, di ottenere la cittadinanza italiana.
La cittadinanza in questo caso viene concessa per beneficio di legge e pertanto è possibile diventare cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro il compimento del diciannovesimo anno.

Tuo figlio dovrà dimostrare di aver risieduto legalmente senza interruzioni fino a quel momento, il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia, quindi deve essere certificata la registrazione all’anagrafe e il possesso del permesso di soggiorno, annotato su quello dei genitori.

Molto spesso accade che molti genitori non hanno provveduto o  hanno fatto in ritardo l’inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o della loro iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, e questo può  rendere  di fatto impossibile l’acquisto della cittadinanza del figlio.

Il ministero  dell’ Interno per agevolare coloro che inoltrano le richieste in merito al requisito della residenza legale, con una circolare, ha raccomandato agli ufficiali dello stato civile di valutare con una certa elasticità il requisito della residenza ininterrotta, stabilendo che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica possano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano anche certificati medici, come le vaccinazioni,  o i certificati  scolastici. 

Naturalmente l'iscrizione anagrafica dovrà essere  ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente  residente in     Italia.

La richiesta di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere presentata, compilando l'apposito modello, all'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.  
A procedimento concluso, l'Ufficio darà tempestiva comunicazione al cittadino interessato. L'ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procede all'iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici. In questo caso non è prevista la perdita della cittadinanza di origine. La decorrenza della cittadinanza è dal giorno successivo alla dichiarazione resa


Avv. Guglielmo Mossuto
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martedì 8 dicembre 2015

AVVOCATO GUGLIELMO MOSSUTO FIRENZE: COSA FARE IN CASO DI MALASANITA'

AVVOCATO GUGLIELMO MOSSUTO FIRENZE: COSA FARE IN CASO DI MALASANITA': Cosa fare in caso di malasanità? Chiedere un risarcimento per malasanità, per un errore di un medico oppure per una negligenza della st...

ACCORDI PREMATRIMONIALI: nuova proposta di legge

ACCORDI PREMATRIMONIALI..............nuova proposta di legge

Vi è una proposta di legge che potrebbe cambiare e modificare il codice civile con l' introduzione dei nuovi accordi prematrimoniali e l' introduzione dei patti successori.

E' stata presentata una proposta di legge che se approvata cambierà radicalmente il nostro diritto di famiglia. Verranno introdotti gli accordi prematrimoniali e i patti successori che ad oggi sono nulli.

Tali accordi saranno una novità perchè introdurranno e si regolamenteranno gli accordi di una eventuale separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Come potranno essere fatti questi accordi? Mediante scrittura privata, un atto pubblico redatto da un notaio alla presenza di due testimoni.

Ma in cosa consistono questi accordi? Questi accordi dovranno riguardare le conseguenze patrimoniali in caso che i coniugi addivengano ad una separazione o ad un divorzio.

Questi accordi prevedono:

- la misura e la modalità di un eventuale assegno per un mantenimento futuro,

- la modalità di assegnazione della casa al coniuge non proprietario oppure per un periodo di tempo        prestabilito dagli accordi.

- la rinuncia a pretendere un mantenimento a proprio favore senza però rinunciare a percepire gli            alimenti in caso di vero bisogno del coniuge.

Allo stesso modo potranno essere stipulati dei patti successori per stabilire a chi possa toccare un bene piuttosto che un altro senza però intaccare i diritti dei legittimari.

Logicamente gli accordi prematrimoniali sono nulli se riguardano i seguenti patti:

- impegno a non separarsi

- impegno a non divorziare

- impegno a non avere figli

- impegno a non iniziare una eventuale convivenza e a non frequentare particolari amicizie

- a limitare la circolazione

- a violare il proprio diritto di difesa

- patti che stabiliscono una penale in caso di non rispetto di questi accordi ( somma di denaro)


SPERO CHE NON VENGANO ATTUATI ACCORDI COME QUELLO CHE MI HA DETTO IERI UNA PERSONA IN UN CONSULTO,
VOLEVA SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO CON LA SUA FUTURA MOGLIE (CONSENZIENTE) CHE IN UNA FUTURA SEPARAZIONE IL FIGLIO  FOSSE AFFIDATO IN MANIERA ESCLUSIVA A LUI.  

IO FAREI UN ACCORDO CHE TUTELI LE COPPIE DI FATTO CHE PER MOLTO TEMPO SI E' PARLATO MA DA QUALCHE SETTIMANA NON HO SENTITO PIU' NIENTE...



Avv. Guglielmo Mossuto