mercoledì 2 marzo 2016

IL DIVORZIO BREVE: come separarsi e/o divorziarsi oggi in tempi brevi!

La legge 55/2015, modificando la legge 898/1970, c.d. Legge sul divorzio, ha riformato nettamente il quadro normativo e procedurale con riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio, riducendone notevolmente i tempi.





SEPARARSI O DIVORZIARSI OGGI.
Innanzitutto occorre evidenziare come oggi, qualora due coniugi decidano di addivenire ad una separazione consensuale, possano seguire strade diverse e più brevi rispetto a quella giudiziaria.
Accanto al ricorso congiunto in Tribunale che si conclude con il decreto di omologa di questo, infatti, troviamo due nuove strade:
a) la negoziazione assistita
b) l'accordo presso l'Ufficiale di Stato Civile
La negoziazione assistita
Trattasi di un accordo, redatto in forma scritta, con il patrocinio di un legale per parti. I coniugi possono, attraverso questa convenzione accordarsi circa i diritti disponibili (ovvero quei diritti che possono essere oggetto di trasferimento). Ricade sui legali l'onere di certificazione delle firme e della data della convenzione, elemento questo fondamentale ai fini della decorrenza per giungere all'accordo. La legge prevede infatti un termine tra 30 giorni e 3 mesi per la conclusione dell'accordo, prorogabile una sola volta, per ulteriori 30 giorni, su accordo delle parti.
L'accordo nel quale vengono previste tutte le condizioni di separazione dovrà poi ottenere il nulla osta della Procura e dovrà esserne trasmessa, entro 10 giorni, una copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio che provvederà alla trascrizione.
All'accordo dovranno necessariamente essere allegati:
  • estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
  • certificato di residenza di entrambi i coniugi
  • copia autentica del provvedimento attraverso il quale i coniugi hanno ottenuto la separazione, in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione/divorzio
  • dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, in presenza di figli

L'accordo presso l'Ufficiale di Stato Civile
Trattasi di un'alternativa residuale in cui i coniugi si presentano direttamente dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile.
Questa strada non può essere intrapresa nel caso in cui la coppia abbia figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o comunque incapaci di intendere e di volere.
L'accordo in questo caso non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniali.
***
Ottenuta la separazione, che sia dinanzi al Tribunale, attraverso la convenzione di negoziazione assistita ovvero presso l'Ufficiale di Stato Civile, i coniugi potranno ad oggi ottenere il divorzio entro 6 mesi o un anno.

In caso di separazione giudiziale, i coniugi potranno infatti ottenere il divorzio entro un anno, anziché entro tre anni come previsto dalla normativa pre-riforma. Tale termine decorre dalla comparizione dinanzi al Tribunale ovvero dalla conclusione dell'accordo.
In questo periodo la separazione dovrà essersi protratta ininterrottamente, in quanto resta fermo il requisito della mancata interruzione.

I tempi sono ancora più brevi in caso di divorzio consensuale. Il termine previsto è infatti di 6 mesi e non rileva in alcun modo l'eventuale presenza di figli.
È possibile divorziarsi consensualmente entro 6 mesi anche nel caso in cui la separazione era inizialmente nata “contenziosa”.

Un'ulteriore novità è quella riguardante lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Precedentemente previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento della comunione è oggi anticipato al momento in cui i coniugi ottengono l'autorizzazione del Tribunale a vivere separati oppure alla sottoscrizione del verbale di separazione.



Si noti infine che l'applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio sono estesi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e, quindi, anche a tutte le separazioni personali pendenti al 26 maggio 2015.

Avv. Guglielmo Mossuto

martedì 1 marzo 2016

IL DIVORZIO BREVE: come separarsi e/o divorziarsi oggi in tempi brevi!


La legge 55/2015, modificando la legge 898/1970, c.d. Legge sul divorzio, ha riformato nettamente il quadro normativo e procedurale con riferimento ai procedimenti di separazione e divorzio, riducendone notevolmente i tempi.




SEPARARSI O DIVORZIARSI OGGI.
Innanzitutto occorre evidenziare come oggi, qualora due coniugi decidano di addivenire ad una separazione consensuale, possano seguire strade diverse e più brevi rispetto a quella giudiziaria.
Accanto al ricorso congiunto in Tribunale che si conclude con il decreto di omologa di questo, infatti, troviamo due nuove strade:
a) la negoziazione assistita
b) l'accordo presso l'Ufficiale di Stato Civile
La negoziazione assistita
Trattasi di un accordo, redatto in forma scritta, con il patrocinio di un legale per parti. I coniugi possono, attraverso questa convenzione accordarsi circa i diritti disponibili (ovvero quei diritti che possono essere oggetto di trasferimento). Ricade sui legali l'onere di certificazione delle firme e della data della convenzione, elemento questo fondamentale ai fini della decorrenza per giungere all'accordo. La legge prevede infatti un termine tra 30 giorni e 3 mesi per la conclusione dell'accordo, prorogabile una sola volta, per ulteriori 30 giorni, su accordo delle parti.
L'accordo nel quale vengono previste tutte le condizioni di separazione dovrà poi ottenere il nulla osta della Procura e dovrà esserne trasmessa, entro 10 giorni, una copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio che provvederà alla trascrizione.
All'accordo dovranno necessariamente essere allegati:
  • estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
  • certificato di residenza di entrambi i coniugi
  • copia autentica del provvedimento attraverso il quale i coniugi hanno ottenuto la separazione, in caso di divorzio o modifica delle condizioni di separazione/divorzio
  • dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, in presenza di figli

L'accordo presso l'Ufficiale di Stato Civile
Trattasi di un'alternativa residuale in cui i coniugi si presentano direttamente dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile.
Questa strada non può essere intrapresa nel caso in cui la coppia abbia figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o comunque incapaci di intendere e di volere.
L'accordo in questo caso non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniali.
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Ottenuta la separazione, che sia dinanzi al Tribunale, attraverso la convenzione di negoziazione assistita ovvero presso l'Ufficiale di Stato Civile, i coniugi potranno ad oggi ottenere il divorzio entro 6 mesi o un anno.

In caso di separazione giudiziale, i coniugi potranno infatti ottenere il divorzio entro un anno, anziché entro tre anni come previsto dalla normativa pre-riforma. Tale termine decorre dalla comparizione dinanzi al Tribunale ovvero dalla conclusione dell'accordo.
In questo periodo la separazione dovrà essersi protratta ininterrottamente, in quanto resta fermo il requisito della mancata interruzione.

I tempi sono ancora più brevi in caso di divorzio consensuale. Il termine previsto è infatti di 6 mesi e non rileva in alcun modo l'eventuale presenza di figli.
È possibile divorziarsi consensualmente entro 6 mesi anche nel caso in cui la separazione era inizialmente nata “contenziosa”.

Un'ulteriore novità è quella riguardante lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Precedentemente previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento della comunione è oggi anticipato al momento in cui i coniugi ottengono l'autorizzazione del Tribunale a vivere separati oppure alla sottoscrizione del verbale di separazione.



Si noti infine che l'applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio sono estesi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge e, quindi, anche a tutte le separazioni personali pendenti al 26 maggio 2015.

Avv. Guglielmo Mossuto

LA STEPCHILD ADOPTION



L'istituto, sul quale si è fortemente divisa la politica negli ultimi tempi, non rappresenta in alcun modo una novità per l'ordinamento italiano. La legge 184/1983, infatti, ha previsto l'adozione da parte del coniuge del figlio dell'altro, con il consenso di questo ultimo. L'adozione non avviene in via automatica ma è disposta dal Tribunale dei minorenni al quale spetta il compito di rilevare la corrispondenza tra questa e il reale interesse del minore.
Inizialmente prevista solo per le coppie sposate, la stepchild adoption è stata poi estesa in sede giurisprudenziale alle coppie conviventi eterosessuali.
E sempre in sede giurisprudenziale si è avuta la prima apertura alle coppie omosessuali. Negli ultimi anni infatti il Tribunale per i minorenni di Roma, in linea con la giurisprudenza europea, ha affermato che l'orientamento sessuale dell'adottante non può in alcun modo costituire un elemento ostativo alla stepchild, al riconoscimento sul piano giuridico di un “rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo”.
In tal modo non è stato creato un nuovo diritto ma è stata offerta copertura giuridica a una situazione già esistente, nel preminente e superiore interesse del minore.

Avv. Guglielmo Mossuto

I CONTRATTI DI CONVIVENZA

                   
Una delle novità previste dal DdL Cirinnà è l'attribuzione agli avvocati del potere di stipula e autenticazione dei cd. Contratti di convivenza, prima attribuita in via esclusiva ai notai.
Pertanto, ad oggi i conviventi di fatto potranno rivolgersi al proprio legale di fiducia al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali.
Il contratto di convivenza è un negozio già presente nel nostro ordinamento a partire dal 2013. Con il DdL Cirinnà questo ha però acquistato nuovo vigore.
Il comma 50 del DdL prevede infatti che "i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, con la sottoscrizione di un contratto di convivenza".
Secondo quanto disposto dal successivo comma 51 poi, il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione, devono essere “redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative ed all'ordine pubblico".

Cos'è il contratto di convivenza e cosa può regolare.
Trattasi di accordi scritti con i quali i conviventi potranno definire gli aspetti patrimoniali. Attraverso questi contratti la coppia potrà regolare vari aspetti patrimoniali comuni, potendo prevedere anche specifiche clausole relative ad eventuali figli, il loro mantenimento e le spese per la loro istruzione.
Si noti poi che attraverso i contratti di convivenza possono essere definite anche le regole attinenti al testamento biologico.

Resta però fuori dal sistema del contratto di convivenza la materia successoria. Il convivente superstite, che non rientra ex lege tra gli eredi legittimi, pertanto potrà essere nominato erede solo in presenza di un testamento in suo favore e limitatamente alla quota disponibile.

Avv. Guglielmo Mossuto

CONVIVENZA DI FATTO e UNIONE CIVILE: vediamoci chiaro!


Nonostante l'iter della legge sulle unioni civili non sia ancora terminato, il maxiemendamento passato al Senato, riscrivendo completamente il DdL Cirinnà mira a portare netti cambiamenti nel nostro ordinamento.
Innanzitutto occorre preliminarmente esaminare brevemente quelle che sono le sostanziali differenze sul piano del riconoscimento di diritti e doveri, tra le coppie sposate e quelle che non lo sono.
Gli ambiti nei quali tale discrasia risulta più evidente sono certamente quello della salute e quello della materia successoria.
I coniugi infatti hanno diritto di assistere l'altro coniuge in ospedale e di essere informati circa il suo stato di salute. Al coniuge poi spetta di diritto una quota del patrimonio del consorte defunto, cosi come avviene anche per la pensione di reversibilità e per il TFR.
Diversamente il convivente non può avere informazioni sullo stato di salute del compagno, non può prestare il consenso a eventuali interventi medici urgenti e non può richiedere permessi lavorativi per assisterlo in caso di malattia. Il convivente poi non rientra tra gli eredi legittimi e, pertanto, in caso di decesso del compagno questo potrà risultare erede solo in caso di disposizioni testamentarie e limitatamente alla quota disponibile. Non potrà comunque in ogni caso percepire TFR e pensione di reversibilità.
Fino al 2013 vi erano poi differenze tra i figli nati nel matrimonio (figli naturali) e quelli nati fuori dal matrimonio (figli legittimi). Adesso tale distinzione è cessata e in entrambi i casi l'affidamento è disposto nell'esclusivo interesse del minore, con obbligo a carico del genitore non affidatario di contribuire al mantenimento del figlio.
***
Nell'ambito poi delle formazioni sociali non fondate sul matrimonio, occorre distinguere:
  • convivenza di fatto: trattasi di una coppia tra persone maggiorenni, etero o omosessuali, non legate da vincoli giuridici ma solo da un legame affettivo.
  • unione civile: formazione sociale costituita da persone maggiorenni del medesimo sesso
La convivenza di fatto.
I conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri propri delle coppie sposate come ad esempio:
  • l'assistenza ospedaliera
  • il diritto agli alimenti
  • il diritto di abitazione nella casa di comune residenza, in caso di decesso del convivente proprietario, per due anni o per un periodo pari alla convivenza (comunque non oltre i cinque anni)
  • il diritto di subentrare nel contratto di locazione della casa di comune residenza qualora il convivente intestatario dovesse morire o dovesse recedere da questo
Per quanto riguarda la regolamentazione degli aspetti patrimoniali poi, i conviventi possono ricorrere all'istituto del “contratto di convivenza”.
La convivenza, può risolversi per matrimonio, decesso di uno dei due conviventi, accordo delle parti o volontà unilaterale.

L'unione civile
Trattasi di quell'unione, tra persone dello stesso sesso, che si costituisce attraverso una dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni (di regola è prevista la comunione dei beni, salvo diversa espressa indicazione). Analogamente, la separazione avviene dinanzi all'Ufficiale di stato civile qualora le parti ne manifestino la volontà.
Per quanto riguarda i diritti e i doveri, con l'unione civile le parti hanno:
  • obbligo all'assistenza morale e materiale
  • obbligo di coabitazione
  • obbligo di contribuire ai bisogni comuni proporzionalmente alle proprie possibilità economiche

Nel caso in cui l'unione dovesse cessare, le parti, così come nel caso della separazione tra coniugi, hanno diritto all'eredità, al mantenimento e alla pensione di reversibilità.

Avv. Guglielmo Mossuto