A seguito di una precisa richiesta di una mia lettrice,ecco alcune utilissime nozioni sulla filiazione e sul riconoscimenti dei figli.
Il nostro sistema giuridico distingue due diversi rapporti di filiazione: la FILIAZIONE LEGITTIMA e la FILIAZIONE NATURALE.
Quando
nasce un bambino i cui genitori sono uniti fra loro da un matrimonio
valido, egli acquisisce lo stato di FIGLIO LEGITTIMO automaticamente con
la denuncia di nascita che può essere resa indifferentemente dalla
mamma o dal papà.
Quando invece il bambino nasce da genitori non sposati fra di loro acquista lo stato di FIGLIO NATURALE.
Ciò avviene tramite l'atto di
riconoscimento o la dichiarazione giudiziale del Tribunale (sentenza di un giudice).
E'
importante precisare che il genitore che riconosce il figlio deve aver
compiuto il sedicesimo anno di età (se è minore di 16 anni non può
assumere i diritti e doveri connessi alla genitorialità e il figlio è
affidato temporaneamente ad altre persone).
Il figlio naturale può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita.
Se ad effettuare il
riconoscimento è un solo genitore (generalmente la madre), al figlio verrà attribuito il suo cognome.
Se invece il
riconoscimento viene effettuato da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita, il cognome attribuito sarà quello del padre.
Nel caso in cui il bambino, alla nascita, sia stato riconosciuto da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il
riconoscimento
da parte dell'altro con apposita dichiarazione posteriore alla nascita
davanti all'ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un
Notaio. (Atto Pubblico o Testamento).
Se il figlio viene riconosciuto
prima dalla madre e solo successivamente dal padre, acquisisce alla
denuncia di nascita il cognome materno. Il seguente atto di
riconoscimento paterno è determinante ai fini dell'attribuzione del cognome ma lo è altrettanto l'età del figlio:
- se il figlio è minorenne il cognome viene deciso dal Tribunale per i minorenni competente per territorio;
-
se il figlio è maggiorenne può scegliere se assumere il cognome del
padre in aggiunta a quello della madre, assumere il cognome paterno in
sostituzione di quello della madre o mantenere quello della madre.
Se il figlio riconosciuto ha compiuto il sedicesimo anno di età deve dare il suo assenso al
riconoscimento.
Se il figlio riconosciuto ha meno di 16 anni il genitore che per primo lo ha riconosciuto deve esprimere il suo consenso al
riconoscimento successivo.
Altra situazione particolare è quella in cui si procede al
riconoscimento
di un figlio nascituro che viene utilizzata nel caso i genitori, al
momento della dichiarazione di nascita non possano essere entrambi
presenti, oppure nel caso di professioni pericolose. In questa
eventualità, può essere effettuato il
riconoscimento del bambino prima della nascita da parte della madre o di entrambi i genitori.
Esiste
inoltre la possibilità che un bambino non venga riconosciuto dai
genitori. In questo caso la dichiarazione di nascita verrà resa da chi
ha assistito al parto e il cognome viene attribuito dall'ufficiale dello
stato civile che deve seguire le indicazioni e i limiti indicati
dall'ordinamento vigente.
La legittimazione, invece, attribuisce al figlio nato fuori del matrimonio (figlio naturale) la qualità di figlio legittimo.
Ciò avviene generalmente in seguito al matrimonio dei genitori naturali che hanno riconosciuto o riconoscono il figlio naturale.
E' importante inoltre precisare che in seguito all'entrata in vigore della leggesul diritto di famiglia del 1975 i figli naturali sono stati equiparati ai figli legittimi salvo per alcuni diritti successori.
Il disegno di legge in materia di filiazione, approvato dal Consiglio
dei Ministri il 29 ottobre 2010, prevede che in futuro non ci siano più
differenze fra figli naturali e legittimi. Unico status giuridico,
uguali diritti in materia di successione e di parentela, rivisti i
diritti e i doveri nel rapporto tra genitori e figli: queste le più
importanti novità introdotte dal provvedimento che ora dovrà essere
esaminato dal Parlamento. I punti più rilevanti:
- si sposta
l’attenzione dal concetto di “potestà dei genitori” al più generale
concetto delle relazioni che intercorrono tra genitori e figli;
-
accanto ai doveri dei genitori, mantenimento, educazione e istruzione
(già previsti dalla Costituzione), viene introdotto il diritto del
figlio ad essere assistito moralmente, oltre che a crescere con la
propria famiglia, ad avere rapporti con i parenti e ad essere ascoltato
in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
-
s'introduce il principio generale della unicità dello stato giuridico di
figlio, per effetto del quale le disposizioni in tema di filiazione si
applicano a tutti i figli, senza distinzioni, salvi i casi in cui vi
siano ragioni per distinguere i figli nati nel matrimonio da quelli nati
fuori dal matrimonio (le definizioni di “figli nati nel matrimonio” e
“figli nati fuori dal matrimonio”, sostituiscono quelle precedenti di
“figli legittimi” e “figli naturali”, adeguando, in tal modo, il codice
civile, alla formula lessicale adottata dall’articolo 30 della
Costituzione);
- adeguamento della disciplina sulle successioni e
sulle donazioni, al fine dell'eliminazione di ogni discriminazione tra
figli;
- introduzione della nozione di abbandono, avendo riguardo
alla mancanza di assistenza da parte dei genitori e della famiglia che
abbia comportato un’irreparabile compromissione nella crescita del
minore, fermo restando che non potranno costituire un ostacolo al
diritto del minore a vivere nella propria famiglia, le condizioni di
indigenza dei genitori;
- viene affermato il principio che il figlio riconosciuto è parente dei parenti del suo genitore;
- si prevede, ai fini del
riconoscimento, un abbassamento da 16 a 14 anni, dell’età richiesta per esprimere il consenso.
Approfitto del post per ricordarvi che sono sempre disponibile a rispondere a qualsiasi domanda vogliate pormi e a qualsiasi approfondimento sul tema.
Guglielmo Mossuto