domenica 6 ottobre 2013

HAI DIFFICOLTA' A PAGARE LE RATE ? GLI INTERESSI POTREBBERO ESSERE NON PIU' DOVUTI. ATTENZIONE AI TASSI USURAI !






ATTENZIONE ATTENZIONE....continuano le 


sentenze favorevoli per le persone che hanno 

contratto debiti, che si sono indebitate con 

finanziarie e banche a interessi esorbitanti.


Oltre al capitale, molto spesso le somme da 

restituire sono gravate sia dagli interessi ma

anche  di altri oneri accessori e spesso occulti.

Se viene superato pertanto il cosiddetto tasso di 

soglia tale prestito viene considerato usuraio.

Pertanto è molto probabile che gli interessi 

applicati dalle banche e dalle società finanziarie 

siano usurari e quindi tali interessi 

debbano essere restituiti.


Problema : come calcolare il tasso di soglia per 

sapere se tale tasso è davvero usuraio?

Una recentissima sentenza della Corte di Appello 

di Milano, la numero  3283 del  22 agosto 2013 ha 

creato un precedente molto importante a favore del 

cliente correntista della Banca.

I Giudici hanno determinato che il tasso soglia, ai 

fini della verifica dell' usura deve essere composto 

dalla sommatoria di tutti i costi inerenti il 

finanziamento stesso.

Devono essere quindi sommati non solo gli 


interessi, ma anche le commissioni collegate al 

credito, le remunerazioni a qualsiasi 

titolo, compresa la polizza assicurativa che è 

collegata alla garanzia del rimborso del mutuo.


Quindi il calcolo deve essere omnicomprensivo di 

tutte le voci nessuna esclusa evitando così costi 

occulti per i clienti.

La conseguenza sarà pertanto la nullità non 

dell'intero contratto ma della sola clausola relativa 

agli interessi. 

Quindi il cliente potrà senz'altro agire contro la 


banca per riavere le somme percepite 

indebitamente che hanno superato il cosiddetto 

tasso di usura.



Consiglio:

è anche inutile improvvisarsi e andare in banca o 

alle finanziarie da soli chiedendo spiegazioni, 

sarebbe tempo perso...


Rivolgetevi pertanto anche al mio studio se volete, 

oppure al vostro legale di fiducia.


Spero di avervi aperto gli occhi...


Avv. Guglielmo Mossuto



mercoledì 2 ottobre 2013

IL PADRE “PARLA MALE” DELLA MADRE AL FIGLIO, COSA SUCCEDE? E VICEVERSA....SE E' LA MADRE CHE PARLA MALE DEL PADRE...


Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito cosa avviene qualora il padre demolisca la figura della madre agli occhi del figlio. Egli potrebbe perdere il diritto all’affidamento congiunto, soprattutto se risulta che tale comportamento si ripete nel tempo! Nel caso di specie, il marito aveva tenuto un comportamento ostruzionistico, impedendo gli incontri e screditando senza alcun motivo la madre, danneggiando l’equilibrio familiare, ma soprattutto quello psichico dei figli.

Logicamente stesso discorso se sarà la madre a demolire la figura del padre...

Tuttavia è la stessa Cassazione a auspicare una ripresa dei rapporti tra un genitori e i propri figli, indicando anche alcune soluzioni come il ricorso all’ausilio di professionisti in modo tale da evitare o comunque individuare in tempo i sintomi della cosiddetta “sindrome di alienazione parentale”. Una sindrome certamente molto discussa, della cui esistenza ancora si dibatte; tuttavia, tutto ciò è poco importante, quello che conta sono i figli, che per fortuna, sebbene non abbiano più un nucleo familiare unito, hanno ancora due genitori, un padre e una madre.

Non è giusto denigrare l’altro genitore gratuitamente, così come non è corretto, né nei confronti di se stessi né tanto meno verso i propri figli “chiudere gli occhi” e rinunciare a lottare per i propri diritti e per quelli della prole!


Avv. Guglielmo Mossuto

UNIONE DI FATTO: VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI E AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO.


Il diritto all’assistenza morale e materiale, il diritto alla fedeltà e alla sessualità e tutti i doveri derivanti dal matrimonio sono inquadrati quali diritti della persona e, pertanto, sono posti al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti.

La violazione dei diritti fondamentali della persona deve assolutamente trovare una qualche forma di protezione e di ristoro; a tal proposito, l’art. 2059 c.c. appare come il mezzo più adeguato per assicurare un’adeguata tutela risarcitoria della persona.
Tale protezione è fondata sul binomio diritti patrimoniali-diritti non patrimoniali e, dunque, si ha riguardo anche al danno morale, a quello biologico, nonché a tutti quei pregiudizi che seguono a una lesione di un interesse di rango costituzionale.

La famiglia è vista, in ambito giurisprudenziale e dottrinale, come nucleo di crescita, di reciproco rispetto, in cui gli individui ricevono riconoscimento e tutela come persone. Per questo motivo il rispetto della dignità e della personalità di tutti quei soggetti che costituiscono una famiglia è visto come diritto inviolabile.
Certo è che diritti parimenti inviolabili non possono ricevere diversa protezione sulla base dell’esistenza o meno di un vincolo matrimoniale.

La violazione dei diritti fondamentali della persona è configurabile, pertanto, oltre che in una famiglia tradizionalmente intesa, anche in una coppia di fatto che presenti le caratteristiche della serietà e della stabilità; la stessa legislazione si è andata progressivamente evolvendo in un’ottica di parificazione tra la famiglia di fatto e quella tradizionale, come è avvenuto per i figli legittimi e quelli naturali.

La nozione di famiglia infatti, a livello normativo, non è limitata alle relazioni basate sul matrimonio ma può comprendere anche altri legami familiari di fatto, in cui le parti vivono fuori dal vincolo coniugale.

Così, come una moglie che vuole separarsi dal marito ed ottenere un eventuale risarcimento, in presenza di determinati presupposti (indicatore della situazione economica - ISE inferiore ad € 10.766,33), può essere ammessa al gratuito patrocinio, ugualmente può farlo una donna non sposata, ma stabilmente convivente con il compagno.

Logicamente occorre trovare poi un avvocato iscritto alle liste del gratuito patrocinio come il sottoscritto che potrà aiutarvi.... 

Avv. Guglielmo Mossuto

venerdì 27 settembre 2013

COME DETRARRE LE SPESE SOSTENUTE PER I PROPRI FIGLI.


I genitori lavoratori, contribuenti ai fini Irpef, hanno diritto a vedersi detratte alcune spese riconducibili ai propri figli o ad altri eventuali familiari a loro carico.

Ma, chi sono i familiari a carico?
Si tratta di tutti i componenti il nucleo familiare i quali non abbiano un reddito superiore a € 2.840,52; per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico, si prescinde sia dall’età sia dalla convivenza con i genitori.
Pertanto potranno essere detratte anche le spese che il genitore sosterrà per i figli che si trovano fuori casa in quanto, ad esempio, studenti fuori sede.

Qual è l’importo delle detrazioni?
La legge di stabilità 2013 ha previsto un aumento delle detrazioni teoriche rispetto al 2012. Si parla di detrazioni “teoriche” in quanto per determinare la detrazione effettiva è necessario rapportare le cifre previste dalla legge ai redditi specifici, mediante i parametri previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Queste le cifre previste dalla legge di stabilità:
-   €950 per ogni figlio a carico
-   €1.220 per ogni figlio di età inferiore ai tre anni
-   Aumento di €400 per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 104/1992
-   Aumento di €200 per ciascun figlio per i contribuenti aventi più di tre figli a carico.
La legge prevede che i coniugi possono accordarsi sulla percentuale da detrarre nel caso entrambi percepiscano un reddito. Tuttavia, qualora non ci sia accordo, è previsto che ciascun coniuge percettore di reddito possa  detrarre nella misura del 50% i figli.

E, in caso di genitori separati e conseguente disgregazione del nucleo familiare, chi può giovare delle detrazioni?
Ai sensi dell’art. 12 TUIR, salvo accordo preventivo tra le parti, in caso di separazione legale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per i figli a carico, in via generale, spetta al genitore affidatario.
Tuttavia, “nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori”. Inoltre, “ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito (incapienza), la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa”.

Cos’altro è possibile detrarre?
Oltre alla detrazione per figli a carico, ma anche per il coniuge e parenti in generale, sono previste altre detrazioni per oneri e spese, indicate nel quadro E del modello 730 quali:
- Detrazioni per spese sanitarie;
- Detrazioni per spesa sanitarie o per veicoli per disabili;
- Detrazioni per mutui ipotecari;
- Detrazioni per spese di istruzione, ecc.
Per quanto attiene la loro ripartizione tra i coniugi, l’art. 12 comma 1 lettera c) del TUIR, detta le seguenti regole:
-   se si tratta di onere sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetterà al contribuente al quale il documento attestante la spesa è intestato (es: scontrino parlante = scontrino dotato di codice fiscale);
-   se il documento che certifica la spesa è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese saranno suddivise tra i genitori sulla base di chi, dei due, ha realmente sostenuto la spesa; tuttavia, se i genitori intendono ripartire le spese in  misura diversa dal 50% dovranno annotare nel documento comprovante la spesa la diversa percentuale di ripartizione;
-   se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sarà considerata sostenuta da quest’ultimo, il quale potrà detrarla per l’intero;
La ripartizione percentuale (50% o 100%) prevista per le detrazioni per figli a carico non deve necessariamente essere seguita per le altre spese sostenute per i figli, per le quali non valgono le regole dettate dall’art. 12 comma 1 TUIR.

Avv. Guglielmo Mossuto



martedì 24 settembre 2013

I NONNI, UN TESORO NASCOSTO DENTRO CASA!



Il prossimo 2 ottobre verranno festeggiati tutti i nonni d’Italia; una figura, quella dei nonni, sempre più importante nell’organigramma della famiglia italiana.
Questa festa è stata introdotta nel 2005 quale momento per celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.

I nonni infatti non si limitano a dare un aiuto concreto nella cura dei nipoti ma spesso, soprattutto negli ultimi tempi, apportano un importante aiuto a livello finanziario alla famiglia.
Tuttavia, quando le cose in famiglia peggiorano, a soffrirne sono anche loro, i nonni! Quando i coniugi arrivano a separarsi spesso tendono a alzare delle barricate tra il bambino e i familiari dell’altro genitore, pensando di tutelarlo da chissà cosa, creando in realtà forti traumi e sofferenze.
Il dovere di mantenimento dei figli spetta in primo luogo ai genitori i quali devono provvedervi insieme secondo le loro capacità.

Poi ci sono i nonni…

I nonni infatti non sono soltanto quelli che la domenica dopo il pranzo di famiglia, di nascosto dai genitori, fanno scivolare qualche euro dal proprio portafogli alla tasca del nipote. Qualora i genitori non siano in grado di provvedere economicamente ai propri figli, infatti, i nonni sono chiamati ad intervenire e sono tenuti a dare il proprio contributo economico. 
E' prevista infatti una vera e propria obbligazione sussidiaria dei nonni, concorrente con quella dei genitori, a mantenere i nipoti. I nonni, in virtù dell'art. 148 c.c. sono pertanto tenuti a mantenere i nipoti integrando anche quanto loro destinato dai genitori. 

La legge, la stessa che ha previsto l’affidamento condiviso quale regola generale in caso di separazione, non ha riconosciuto un diritto di visita vero e proprio, ma piuttosto ha previsto il diritto dei minori a conservare la continuità dei rapporti con tutti i parenti, sia dalla parte del padre sia da quella della madre.
Si può dire che è stato riconosciuto il legittimo interesse dei nonni a mantenere vivi i rapporti con i nipoti e a prendersi cura di loro e, pertanto, essi si vedono riconosciuti strumenti volti alla tutela di questo loro interesse. Tali strumenti pongono sempre e comunque il minore e il suo bene al primo posto; pertanto, l’interesse del nonno a vedersi riconosciuto un diritto di visita del nipote sarà pertanto tutelato e la richiesta potrà essere accolta soltanto qualora l’interruzione del rapporto, la distanza, i mancati contatti abbiano avuto ripercussioni sulla crescita del minore.

Tuttavia la giurisprudenza più recente sembra orientata verso il riconoscimento ai nonni degli stessi diritti spettanti ai genitori, per quanto riguarda visite e frequentazioni.
La Corte ha così affermato, proprio in relazione agli obblighi patrimoniali sanciti dall’art. 155 del codice civile a carico dei nonni, che “l’esercizio della potestà genitoriale non può spingersi fino a impedire o ostacolare fortemente il diritto del figlio minore a costruire e mantenere legami affettivi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, fondamentali per un corretto sviluppo psico – fisico (…)”.

Sull’importanza del nonno nella vita di un bambino restano pochi dubbi, se non nessuno!
Adesso i nonni possono recarsi da un avvocato e lottare, dinanzi ad un giudice del Tribunale dei minorenni, al fine di tutelarsi e, in tal modo, garantire anche ai propri nipoti una ricchezza a livello educativo, affettivo, culturale e morale che nessun libro, lavoro o qualunque altro rapporto potranno mai dar loro!

Avv. Guglielmo Mossuto