lunedì 7 luglio 2014

VIZI DELL'IMMOBILE E RESPONSABILITà DEL COSTRUTTORE!


In continua crescita è il numero di cause instaurate da parte di proprietari di immobili nei confronti di geometri e/o costruttori, aventi ad oggetto recriminazioni circa difetti più o meno gravi, siano essi strutturali o accessori.

In materia si è di recente pronunciata la Cassazione, che, lo scorso 18 giugno, ha emanato una sentenza con la quale ha cercato di risolvere i residui dubbi sul termine entro il quale far valere i difetti di costruzione nel caso di lavori edili privati.

Per meglio comprendere occorre distinguere:
- vizi strutturali: rientrano in tale categoria, secondo quanto affermato dalla Cassazione “qualsiasi alterazione conseguente a un’insoddisfacente realizzazione dell’opera anche se non riguarda parti essenziali della stessa e non rischia di causarne la rovina”. Si tratta, pertanto, di vizi che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, anche se i gravi difetti non generano di per sé pericolo di rovina.
La responsabilità del professionista può esser fatta valere in giudizio entro il termine di 10 anni dal compimento dell’opera. Tuttavia, in questo arco di tempo, il proprietario dell’immobile è soggetto ad un ulteriore termine di decadenza: egli dovrà infatti denunciare il vizio entro e non oltre un anno dalla scoperta di questo.  
Qualora poi il vizio venga scoperto pochi mesi prima della scadenza dei 10 anni di garanzia, la denuncia dovrà essere comunque presentata entro e non oltre la scadenza del termine decennale, anche nel caso in cui i 12 mesi scadano più tardi.
Per procedere al calcolo dell’anno di decadenza per denunciare i vizi ciò che rileva è il giorno iniziale ovvero il momento in cui il committente acquista la piena consapevolezza dell’esistenza dei vizi, della loro gravità e della responsabilità dell’appaltatore, del progettista o del direttore lavori. Nel caso in cui il committente non sia professionalmente dotato di conoscenze tali da percepire immediatamente la gravità dei vizi, costante giurisprudenza fa decorrere il termine di un anno dal deposito dell’accertamentro tecnico preventivo, perizia antecedente la lite con la quale il privato diviene cosciente dell’entità dei vizi.

- vizi non strutturali: diversa è la procedura di contestazione dei vizi più lievi, attinenti per lo più alle rifiniture dell’immobile. La denuncia all’appaltatore deve avvenire entro 60 giorni dalla scoperta e si prescrive entro 2 anni dalla consegna dell’immobile.

Avv. Guglielmo Mossuto


martedì 1 luglio 2014

COME NON PAGARE IL CANONE RAI CON LA PROCEDURA DI SUGGELLAMENTO








COME NON PAGARE IL CANONE RAI CON LA PROCEDURA DI SUGGELLAMENTO

Il canone della Rai secondo una recente statistica è la tassa più odiata dagli Italiani, infatti facendo un sondaggio su un campione molto numeroso di cittadini, la stragrande maggioranza considera il canone Rai una "gabella " onerosa, ingiustificata e sproporzionata rispetto alla qualità dei programmi trasmessi.

Inoltre il canone Rai colpisce sia le famiglie di pensionati con un solo televisore sia le persone ricche che hanno una televisione in ogni stanza, rendendo questa tassa  "sproporzionatamente" ingiusta.

Pertanto, chi riesce in qualche modo a non pagare questa tassa, non si fa nessuno scrupolo e ne inventa di tutte pur di arrivare a quello scopo.

C'e' da dire che la Legge ha disposto l'esenzione dal canone Rai per i soggetti con età pari od oltre i 75 anni e che hanno un reddito non superiore ad euro 516,46 euro per 13 mensilità per un importo complessivo di euro 6.713,98 complessivi annui.

Ogni persona ha la possibilità di richiedere l'esenzione del pagamento del canone Rai mandando una raccomandata a. r. richiedendo il suggellamento del televisore e la disdetta del canone.

Questa procedura dovrebbe comportare l'arrivo di un tecnico a casa del richiedente in modo che effettui una  "modifica " all'interno della Tv in modo da non captare più i segnali Rai.

C'è anche da dire che la possibilità che un tecnico intervenga direttamente a casa è pressochè bassa per non dire quasi inesistente...

In questo modo quindi , con il suggellamento, è possibile disdire il canone Rai senza disfarsi completamente dell'apparecchio.

Quindi, dopo l' invio della richiesta di suggellamento e della contestuale disdetta del canone, nessuna richiesta di pagamento può essere inviata all'utente.

Potrebbe anche avvenire il caso che la Rai continui a mandarvi richieste di pagamento ma voi o ignoratele o rispondete in maniera ferma e decisa che avete fatto la procedura di suggellamento e contestuale disdetta.

L'invio della raccomandata di richiesta di suggellamento è una prova valida per contestare qualsiasi eventuale esecuzione forzata da parte della stessa Rai.

Per completezza è bene tener presente che nessun incaricato Rai può accedere in casa vostra se non munito di un mandato dell'Autorità Giudiziaria.

Qui di seguito potete ottenere il modello per la richiesta di disdetta del canone Rai



Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – SAT Sportello abbonamenti TV – Cas. Post. 22, 10121 Torino
Oggetto: denuncia di cessazione dell’abbonamento mediante la procedura di suggellamento e contestuale disdetta del canone Rai


Il sottoscritto___________________________,residente in 

via______________________, (cap) _____________, (Città/Prov.) ___________, 

chiede il suggellamento del televisore  e contestuale cessazione del Canone Rai 

detenuto presso la propria abitazione.

Si fa presente che nessun altro apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle 

radioaudizioni è posseduto dal sottoscritto o da altri appartenenti al medesimo nucleo 

familiare in altre abitazioni. 

A tale scopo, ha corrisposto l’importo di euro 5,16 a mezzo di vaglia postale n° 

_________, in data ___________, sul quale ha indicato il numero di ruolo 

dell’abbonamento. 

Dichiara altresì di non essere più in possesso del libretto di abbonamento e chiede, a 

norma degli art. 2 e 8 della L. 241/1990 quale procedimento amministrativo intende 

seguire l’U.R.A.R. TV ai fini del completamento di quanto disposto dall’art. 10 del 

R.D. n. 246 del 21.02.1938.

Data __________________________
Firma _________________________






Avv. Guglielmo Mossuto




venerdì 20 giugno 2014

INCIDENTE STRADALE. AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE IN CASO DI SEGNALETICA ERRATA.






Sia nel caso di strade urbane, sia in caso di strade extraurbane, qualora l’incidente  
stradale sia stato causato da una segnaletica stradale insufficiente o collocata in modo
tale che gli automobilisti non fossero adeguatamente informati dell'imminente pericolo, l’ente

proprietario della strada risulterà sempre responsabile.

Ciò avviene sulla base del principio della  responsabilità oggettiva riconosciuta in capo all'ente

titolare del suolo.

Tale ente sarà sempre sempre responsabile e, pertanto, sarà tenuto al risarcimento con l'unica

eccezione dei casi in cui il danno si è verificato per un caso fortuito.

Quindi, tirando le somme del discorso, solo quanto l'evento che ha causato l'incidente sia stato

imprevedibile e, pertanto, inevitabile non scatterà la responsabilità dell'ente e l'infortunato non avrà

diritto all'indennizzo.
  
Tuttavia, i concetti di “inevitabilità” e “imprevedibilità” sono sempre stati interpretati dalla

giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in modo diverso sulla base delle

caratteristiche della strada sulla quale l'incidente è avvenuto.

Questa distinzione comunque non rileva nel caso della segnaletica. In tal caso, infatti, se i

cartelli verticali sono stati posti in modo non corretto, e comunque in modo tale da non

consentire agli automobilisti di prevedere ed evitare i pericoli scatterà sempre la

responsabilità dell’ente, a prescindere dal tipo di strada e dalla sua collocazione e pertanto

il soggetto che a causa di tale evento ha subito danni alla sua persona avrà pieno diritto al

risarcimento, in via stragiudiziale e giudiziale.

Avv. Guglielmo Mossuto

CREDITI NON SODDISFATTI. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO IN AIUTO DEI CREDITORI.







Spesso quando un soggetto è creditore nei confronti di un altro di una somma di denaro, per i più svariati motivi, desiste dall'intraprendere un procedimento giudiziario sia per i costi che per i tempi biblici. 
Tuttavia, è bene sapere che la sentenza del giudice non è l'unico strumento offerto dal nostro ordinamento. Infatti, anche qualora sia già stato iniziato un procedimento, è previsto l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo che potrebbe consentire una soluzione più rapida, anche se la controparte si dichiara del tutto estranea alla vicenda. 
In un'ottica di alleggerimento del carico di lavoro dei giudici è stato di recente previsto l'obbligo di conciliazione per numerosi procedimenti

Accanto alla mediazione obbligatoria troviamo altresì la mediazione delegata in corso di causa e l’istituto del cosiddetto accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative”.

Il codice di procedura civile prevede, all'art. 696 bis cod. proc. civ., che la parte in giudizio possa richiedere al giudice, l’espletamento di una consulenza tecnica, effettuata da un perito nominato dallo stesso magistrato, il Consulente Tecnico d'Ufficio. La consulenza sarà volta all'accertamento dell’esistenza e alla determinazione dell’ammontare del credito derivante dalla mancata esecuzione di un contratto o da un fatto illecito.

Tale consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, se possibile, un accordo (conciliazione) tra le parti. Se queste ultime trovano l’intesa, si scrive un verbale ed esso varrà come se fosse una sentenza. Diversamente, si prosegue la causa.

La nomina da parte del giudice del consulente tecnico può avvenire anche se, in giudizio, sia contestata l'esistenza stessa del credito prima ancora del suo ammontare. Proprio per questo motivo, nonostante si tratti di un tecnico, il CTU potrà ritrovarsi a dover esperire, su delega del giudice, un tentativo di mediazione, ricercando un accordo tra le parti sull'ammontare e svolgendo un'indagine sull'esistenza del credito.

Pertanto, grazie alla previsione di questo istituto risulta più facile veder soddisfatto un proprio credito, anche nelle situazioni in cui ad essere contestata è l'esistenza stessa di questo, salvaguardando cosi il proprio diritto e il proprio portafoglio dai tempi della giustizia.

Avv. Guglielmo Mossuto

sabato 7 giugno 2014

MALASANITA' - ERRORE MEDICO - COME COMPORTARSI



Cosa fare in caso di malasanità?
Chiedere un risarcimento per malasanità, per un errore di un medico oppure per una negligenza della struttura medica non è più certo una novità.
Se avessimo l’impressione di essere stati vittima di un caso di errore medico, di un caso di malasanità, la prima cosa da fare è senza dubbio valutare attentamente l’opportunità di dare avvio ad una richiesta di risarcimento.
Cosa importante da valutare è che vi sia un nesso di causa tra l’azione svolta dal medico e il danno subito.
Cosa fondamentale è raccogliere tutta la documentazione possibile (cartella clinica completa, esami, radiografie ) per dimostrare la fondatezza del danno.
Tutta la documentazione medica va esibita davanti ad un medico legale che effettuerà una perizia medico legale che attesterà il danno subito.
Se il medico evidenzierà il nesso causale si procederà con la richiesta di risarcimento.
Se invece il medico legale non evidenzierà nessun errore medico non si potrà continuare nella maniera più assoluta a richiedere il risarcimento, ma si spenderebbero solo soldi inutilmente.
Nel caso i danni fisici subiti siano da riferirsi ad una colpa  di medici professionisti privati, come ad esempio un dentista, un chirurgo privato, non essendo prevista una vera e propria cartella clinica, è necessario richiedere e conservare il preventivo e la fattura di quello che è stato eseguito, per avere almeno degli elementi che comprovino che una data cura sia stata eseguita presso quello studio.
Questa perizia medico legale altro non è che una relazione medica che certifichi in modo obiettivo la situazione clinica del paziente con l’individuazione del danno presunto (percentuale del danno).
In prima istanza si procederà a risolvere la questione in via stragiudiziale mediante il procedimento di mediazione  obbligatoria.
La mediazione obbligatoria è un’azione che prevede una “trattativa” diretta con l’assicurazione della struttura sanitaria che conduca ad un accordo con l' aiuto di un mediatore per arrivare ad un giusto risarcimento senza andare per le vie legali davanti al Tribunale competente.

Se le vie stragiudiziali non avranno esito si inizierà una causa legale per il risarcimento del danno.
Cosa fondamentale se si rimane vittima di malasanità, di errore medico,  è di affidarsi  immediatamente ad un avvocato evitando nella maniera più assoluta il cosiddetto " fai da te "
Cosa importante è che anche gli eredi possono far valere questo diritto e chiedere il risarcimento del danno e non solo la persona che ha subito l' errore di malasanità.
Avv. Guglielmo Mossuto