giovedì 17 marzo 2016

GRATUITO PATROCINIO E DIFESA D'UFFICIO: DIFFERENZE


GRATUITO PATROCINIO

L’art. 24 Cost. prevede per ogni cittadino il diritto alla difesa quale diritto inviolabile, a garanzia del quale sussiste il riconoscimento dell’assistenza legale gratuita in favore delle persone che non hanno i mezzi necessari per sostenere le spese per promuovere un giudizio o per difendersi dinanzi al giudice.

Per dare concreta attuazione all’art. 24 Cost., è stato dunque introdotto l’istituto del c.d. gratuito patrocinio, disciplinato dal d.P.R. 30.5.2002 n.115 (art.74-141), istituto che garantisce ai non abbienti, i quali non siano in grado di sostenere i costi della propria difesa, il diritto di farsi assistere da un avvocato, il cui onorario è a carico dello Stato.

Pertanto il gratuito patrocinio a Spese dello Stato è l'istituto che disciplina la possibilità per ogni cittadino, che ne abbia i requisiti di reddito al momento della presentazione della domanda, di avvalersi dell’assistenza legale da parte di un avvocato in modo completamente gratuito.
Hanno diritto al gratuito patrocinio sia i cittadini italiani che stranieri, il cui nucleo familiare sia titolare di un reddito imponibile non superiore ad un determinato importo, aggiornato ogni due anni (allo stato, il reddito è di € 11.528,41 lordi), e per reati particolari prescindendosi dal reddito.

Si può fare ricorso al gratuito patrocinio per farsi assistere in sede civile, penale,tributaria, amministrativa, procedure di volontaria giurisdizione, “scegliendo” l’avvocato in appositi elenchi. Non sono previste formalità particolari in quanto la domanda, in carta semplice, può essere presentata (al Consiglio dell’Ordine degli avvocati) personalmente ovvero dal difensore che autenticherà la firma, in ogni stato e grado del processo.

Per ottenere il pagamento dei compensi da parte dello Stato, gli avvocati che assistono con il Gratuito Patrocinio devono essere iscritti nell’apposito elenco dei patrocinatori a Spese dello Stato aggiornato e conservato dai competenti Consigli degli Ordini di appartenenza.
A tale elenco, che è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno e ed è pubblico, sono ammessi solo gli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti di:
1) attitudine ed esperienza professionale;
2) assenza di sanzioni disciplinari;
3) iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno due anni.
L’elenco dovrebbe essere consultabile presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.


DIFESA D'UFFICIO

A differenza di quanto avviene per il gratuito patrocinio, la difesa d’ufficio è sempre garantita a ciascun soggetto indipendentemente dal reddito.

La difesa d’ufficio viene riconosciuta sempre nei procedimenti penali mentre per quelli civili è riconosciuta solo nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni.

Anche l’avvocato d’ufficio è quindi nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal consiglio dell’ordine forense, d’intesa con il presidente del tribunale, ha l’obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo, ma le spese sono a carico dell’imputato salvo che sussistano i requisiti di cui sopra per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore d' ufficio cessa di essere tale nell' istante in cui l'imputato nomina un suo difensore di fiducia. Questa nomina può avvenire in ogni grado e stato del processo.
Si ricorda quindi che l'avvocato di ufficio si paga nella stessa maniera rispetto ad un avvocato di fiducia anche se molti confondono i due istituti e pensano che l' avvocato di ufficio sia gratuito.


In conclusione:
Dal confronto due figure si può quindi dire che il difensore d’ufficio ha la funzione di garantire il diritto tecnico di difesa a chi non ha ancora nominato un difensore di fiducia (o ne è rimasto privo), mentre l’avvocato con il gratuito patrocinio è il difensore di un soggetto che ha presentato domanda di gratuito patrocinio ed è stato ammesso a tale beneficio: quest’ultimo può quindi essere sia un avvocato di fiducia, scelto dall’ imputato, sia il difensore d’ufficio nominato dallo Stato dopo che ha ottenuto l' ammissione al beneficio.
Nello specifico, si deve perciò ricordare che in ogni processo penale si sarà sempre assistiti da un avvocato che, in mancanza della nomina di fiducia da parte dell’imputato, verrà nominato dal Giudice o dal Pubblico Ministero.
A questo punto, se non si ottiene l’ammissione al gratuito patrocinio, il costo del legale resterà a carico dell’imputato che si vedrà presentare la parcella per l’attività difensiva svolta.
Pertanto, sarà sempre opportuno verificare se vi sono i presupposti per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato o concordare il compenso con un avvocato da nominarsi di fiducia (che potrebbe essere anche lo stesso nominato inizialmente d’ufficio e con cui si è convenuto un incarico fiduciario).
Avv. Guglielmo Mossuto

1 commento:

  1. buonasera,ho scritto un'email ad un avvocato per assistenza legale ma e da dicembre che aspetto risposta,cerco un'avvocato per assistenza legale gratuita da contattare per email,non posso scrivere a indirizzi email posta certificata. monicadelvecchiocremona@gmail.com grazie sono di cremona non posso usare app e chat per comunicare,non posso telefonare e rispondere al telefono sono disabile

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