mercoledì 16 marzo 2016

OMICIDIO STRADALE E LESIONI: TUTTE LE NOVITÀ www.guidainstatodiebbrezza.com

Il 2 marzo 2016 il Senato della Repubblica ha finalmente approvato in via definitiva la legge sull’Omicidio stradale.
E' di tutta evidenza come l’approvazione del Disegno di Legge relativo all’“Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”, non possa che rappresentare un passo fondamentale nella tutela degli utenti della strada.

Adesso l'omicidio stradale diviene un reato a sé stante graduato in tre differenti varianti mentre, per il reato di lesioni personali stradali vengono inasprite le pene ed introdotte nuove ipotesi di configurazione del delitto.

Ma andiamo nello specifico analizzando le novità introdotte:

A) REATI DI OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI procurati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale
Omicidio stradale: E' punito con la reclusione da 2 a 7 anni.
Lesioni personali stradali: Niente più multe ma punito con la reclusione a seconda che le lesioni siano:
1) Gravi ( quando la malattia o l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni o se si configura alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge)
: reclusione da tre mesi ad 1 anno;
2) Gravissime (quando la malattia o l’incapacità è certamente o probabilmente insanabile o se si configura alcuna altra delle circostanze aggravanti)
: reclusione da 1 a 3 anni.


B) REATI DI OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI procurati da guida in stato di ebbrezza o dall'uso di sostanze psicotrope
(La pena stabilita differisce in base al livello del tasso alcolemico riscontrato)

Omicidio stradale:

a) Stato di ebbrezza lieve (da 0,8 a 1,5 grammi per litro)
: reclusione da 5 a 10 anni;
b) Stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico oltre 1,5 g/l, o per effetto di droghe, o di alterazione psico- fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)
: reclusione da 8 a 12 anni.

Lesioni personali stradali:

a) Stato di ebbrezza lieve (da 0,8 a 1,5 grammi per litro)
a1) lesioni gravi: reclusione da un 1 e sei mesi a 3 anni;
a2) lesioni gravissime: reclusione da 2 anni a 4.
b) Stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico oltre 1,5 g/l, o per effetto di droghe, o di alterazione psico- fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope)
b1) con lesioni gravi: reclusione da 3 a 5 anni;
b2) con lesioni gravissime: reclusione da 4 a 7 anni.


Nota bene: All' omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l vengono equiparate (e la pena è la stessa) alcune ipotesi di omicidio con violazione di particolari norme sulla circolazione stradale; nello specifico è colpevole di guida pericolosa chi: procede in centro urbano ad una velocità superiore al doppio di quella consentita (comunque sopra i 70 Km/h), procede su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, attraversa un semaforo con il rosso, circola contromano, fa inversione ad U dove non è consentito, inverte la marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi, o sorpassa un altro veicolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
La pena aumenta da 8 a 12 anni se il colpevole è in stato di ebbrezza alcolica grave (sopra 1,5 gr/l), o in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.


CASI PARTICOLARI:
1) Guidatori di mezzi pesanti: per camionisti e autisti di autobus il massimo della pena (8-12 anni per l'omicidio, 4-7 anni per lesioni gravissime) è applicato già con un tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/l.
    2) Fuga dopo l’incidente: in caso di omicidio colposo, a chi si dà alla fuga viene applicato un aumento di pena da 1/3 a 2/3, e non può essere comunque inferiore ai 5 anni. Il conducente che ha provocato un incidente, ma si ferma a prestare soccorso e si mette a disposizione degli organi di Polizia, non è soggetto all'arresto per flagranza di reato.
    3) Morte o lesione di più persone: nel caso in cui sia cagionata la morte di più persone, e lesioni a una o più persone si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (ma non superiore a 18 anni).




SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE MODIFICHE AL CODICE PENALE, DI PROCEDURA PENALE E DELLA STRADA


La modifica più rilevante è certamente l’introduzione di due nuove fattispecie incriminatrici;
-589-bis: Omicidio stradale; corredato dall’aggravante della fuga 589-ter;
-590-bis: Lesioni personali stradali gravi e gravissime; corredate anch’esse dall’aggravante della fuga.
Parallelamente a tali innovazioni, al fine di armonizzare l’impianto legislativo, sono state abrogate quelle disposizioni di legge che, fino all’approvazione del presente DDL, punivano le condotte di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale (artt. 589 co. 2 e 3, e 590 co. 3 c.p.).


A) NUOVO ART 589 BIS: Omicidio stradale
  1. PRIMO COMMA:
    punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque cagioni, per colpa, la morte di taluno con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Tale norma incriminatrice si applica al conducente di qualsiasi tipo di veicolo, non soltanto l'automobilitsta o il motociclista.
2) SECONDO COMMA:
punisce con la reclusione d 8 a 12 anni chiunque cagioni, per colpa, la morte di taluno essendosi posto alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica (con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, come da art. 186 co. 2 lett. c C.d.S.) o sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 C.d.S.).
  1. TERZO COMMA:
    punisce con la reclusione da 8 a 12 anni il conducente di particolari categorie di veicoli (noleggio con conducente, taxi, trasporto di persone o cose di linea, autobus, veicoli con massa superiore a 3,5 t ecc.) che per colpa, e sotto l’effetto di ebbrezza (con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) cagioni la morte di taluno.
  1. QUARTO COMMA:
    punisce, con la reclusione da 5 a 10 anni, la medesima condotta del terzo comma laddove sia realizzata da “chiunque” - ossia senza riferimento alle categorie di conducenti di cui sopra - per colpa, e sotto l’effetto di ebbrezza (con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) cagioni la morte di taluno.
  1. QUINTO COMMA:
    disciplina alcune ipotesi di omicidio con violazione di particolari norme sulla circolazione stradale le quali vengono equiparate quod poenam all’ipotesi di cui al comma 4 (omicidio stradale commesso in stato di ebbrezza con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l). Tali ipotesi sono:
  • Eccesso di velocità con velocità pari o superiore al doppio del limite e comunque superiore a 70 km/h (nelle strade urbane) ovvero 50 km/h oltre il limite (strade extraurbane);
  • Circolazione contromano o mancato rispetto del rosso semaforico;
  • Manovra pericolosa (inversione di marcia in prossimità di curve, incroci, dossi, sorpasso in prossimità di attraversamento pedonale o linea continua).
  1. SESTO COMMA:
    prevede un’aggravante specifica ad effetto comune: la pena è aumentata se l’autore non ha conseguito la patente, la stessa è sospesa o revocata ovvero l’autore del fatto sia il proprietario dell’auto e la stessa sia sprovvista di polizza RCA.
  1. SETTIMO COMMA:
    disciplina l’ipotesi dell’attenuante del “concorso di colpa”: qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
  1. OTTAVO COMMA:
    prevede un ipotesi di “continuazione speciale”: nel caso in cui sia cagionata la morte di più persone, morte di una o più persone e lesioni di una o più persone si applica la pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (ma non superiore a 18 anni).


B) NUOVO ART 590 BIS: Lesioni stradali
La condotta incriminata dalla nuova fattispecie consiste nel cagionare, per colpa, una lesione personale con violazione delle norme sula circolazione stradale.
La pena base prevista dalla disposizione è della reclusione:
  • Da 3 mesi a 1 anno (lesioni gravi)
  • Da 1 a 3 anni (lesioni gravissime)
La nuova disposizione segue il medesimo schema legislativo utilizzato per il reato di omicidio stradale. Sono previste, pertanto, una serie di aggravanti e attenuanti per la cui descrizione si rinvia a quanto già osservato sopra.
Ciò che differisce, ovviamente, sono le pene irrogate.

In caso di lesioni cagionate dal guidatore di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica lieve (tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l , art.186 comma 2 lett. b,C.d.S.) o perchè ha causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità, la pena irrogabile sarà la reclusione:
  • Da un anno e sei mesi a tre anni (lesioni gravi)
  • Da 2 a 4 anni (lesioni gravissime)


In caso di lesioni cagionate dal guidatore di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l , art.186 comma 2 lett. C,C.d.S.)o in caso di alterazione da stupefacenti (comma, 2 e art 186, comma 2 lett.b, C.d.S.) la pena irrogabile sarà la reclusione:
  • Da tre a cinque anni (lesioni gravi)
  • Da quattro a sette anni (lesioni gravissime)
Le stesse pene si applicheranno anche in caso di lesioni cagionate in stato di ebbrezza lieve (art. 186 lett. b C.d.S) da particolari categorie di utenti (tassisti, autotrasportatori ecc., cfr. comma 3)
Laddove invece la medesima violazione sia commessa da un soggetto non appartenente alle categorie (ebbrezza lieve cioè con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) di cui sopra le pene irrogate saranno rispettivamente da un anno e sei mesi a tre anni e da due a quattro anni (comma 4).


Le aggravanti previste dal 5 comma dell’art. 590 bis c.p. ricalcano esattamente quelle previste dal medesimo comma dell’art. 589 bis c.p.
Allo stesso modo, anche quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 è del tutto sovrapponibile a quanto già osservato con riferimento al reato di omicidio stradale. L’unica differenza risiede nel limite di pena previsto nel caso di plurime violazioni dell’art. 590bis c.p.: in questo caso la pena irrogata non potrà superare i 7 anni.

C) NUOVI ARTT 589 TER E 590 TER: Fuga del conducente in caso di omicidio stradale (art. 589-ter c.p.) e di lesioni personali stradali (590-ter c.p.)
A corollario delle nuove fattispecie incriminatrici sono state introdotte anche due particolari ipotesi di omissione di soccorso.
Ciascuna di esse è strutturata come una (ulteriore) aggravante rispetto ai reati di omicidio e lesioni personali stradali. E’ stato previsto, infatti, un aumento di pena (da un terzo a due terzi) nel caso in cui il conducente si dia alla fuga. In tal caso, comunque, la pena irrogata non può essere inferiore a 5 anni nel caso di omicidio e 3 anni nel caso di lesioni.


D) ALTRI ASPETTI DI INASPRIMENTO DELLA NORMATIVA
1) Il bilanciamento delle circostanze: l’art. 590-quater c.p.
Con un tecnica normativa piuttosto ricorrente nella cd. “legislazione emergenziale” è stato altresì ristretto entro precisi vincoli di legge anche l’eventuale giudizio di bilanciamento fra circostanze operato dal Giudice. In base alla nuova disposizione, invero, tutte le aggravanti specifiche previste dagli articoli 589 bis c.p. e 590 bis c.p. nonché quelle ex artt. 589 ter e 590 ter c.p. dovranno essere valutate con prevalenza su qualsiasi altra attenuante eventualmente sussistente (eccettuate quelle ex art. 98 e 114 c.p.).
2) Il raddoppio della prescrizione
Per concludere l’esame delle novità introdotte sul fronte sostanziale, deve essere sottolineato il raddoppio dei termini prescrizionali previsto per il nuovo reato di omicidio stradale.
Aumenta il minimo edittale delle lesioni volontarie. Il provvedimento in parola ha altresì aumentato il minimo edittale previsto all’art. 582 primo comma c.p. portandolo da 3 a 6 mesi.
3) Arresto in flagranza
La legge appena approvata introduce, all’art. 380 cpp, una nuovo caso di arresto obbligatorio in flagranza per le ipotesi di omicidio stradale aggravato (commi 2,3 e 4 dell’art. 589-bis c.p.). Specularmente, per le ipotesi di lesioni colpose aggravate il Legislatore ha previsto l’arresto facoltativo in flagranza.
4) Perizie coattive
Il giudice potrà disporre d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici allo scopo di determinare il dna; nei casi urgenti, poi, se il ritardo potrebbe pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potrà essere disposto anche dal Pubblico Ministero.
La Procura, inoltre, può chiedere di prorogare il termine di durata delle indagini preliminari, ma una sola volta. È disposto che tra il rinvio a giudizio e l'inizio del processo non debbano passare più di 60 giorni.
5) Revoca patente
L'autore dell'omicidio stradale (art. 589-bis, comma 1,c.p.) o delle lesioni personali stradali non potrà conseguire una nuova patente prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Anche in caso di patteggiamento (e anche a pena condizionalmente sospesa) per omicidio o lesioni stradali la patente è revocata. Il conducente potrà conseguire una nuova patente solo dopo 15 anni (nei casi di 589-bis c.p.) o 5 anni (nei casi di 590-bis c.p.).
Essendo questa una pena accessoria, se il Giudice decide per la condanna con la sospensione condizionale della pena, il colpevole resta in possesso della patente, ma in caso di altra condanna, a questa verrà aggiunta anche la pena prima sospesa.
Tali termini possono però essere aumentati laddove il conducente sia stato condannato in precedenza per i reati di guida in stato di ebbrezza o guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (20 anni per l’omicidio e 10 per le lesioni).
In caso di omissione di soccorso, la nuova patente non potrà essere conseguita prima di 30 anni in caso di omicidio e 12 in caso di lesioni.
Il tanto invocato "ergastolo della patente" nel senso di preclusione a vita dall'ottenimento di una nuova patente non è entrato a far parte del provvedimento adottato: occorre tuttavia rilevare che le "interdizioni" sono ugualmente pesantissime.



www.guidainstatodiebbrezza.com





1 commento: